Società semplice: definizione e normativa di riferimento nel codice civile.
La società semplice rappresenta la più elementare forma di società di persone.
Si tratta di una forma societaria che non deve essere costituita secondo gli standard previsti per gli altri tipi societari previsti dal codice civile.
Nell’ambito del diritto societario italiano, la società semplice rappresenta un riferimento normativo fondamentale, poiché le regole applicabili alla società semplice valgono per tute le società di persone, ovvero anche per le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.
In questo intervento analizziamo definizione e riferimenti giuridici della società semplice.
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Società semplice: definizione ed inquadramento giuridico
La società semplice è una particolare forma di società di persone - in assoluto la più basilare forma di società prevista nel nostro ordinamento - che può essere costituita per l’esercizio esclusivo di attività economiche non di natura commerciale.
In altre parole, la società semplice può essere utilizzata esclusivamente per le seguenti attività economiche:
- attività agricole;
- attività di gestione di immobili diverse da quelle destinate al mero godimento degli immobili stessi.
Rispetto alle attività agricole, tuttavia, occorre precisare alcuni aspetti.
In particolare, la società semplice non può avere ad oggetto:
- il mero godimento dei beni prodotti dall’attività agricole;
- le comunioni tacite familiari (regolate dagli usi e non da contratti fra privati).
Società semplice: riferimenti normativi
La società semplice è menzionata nell’articolo 2249 del codice civile dove si afferma che:
“Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa (da quella commerciale...) sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice [2251-2290], a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.”
La normativa di riferimento della società semplice, applicabile in toto alle società di persone, è prevista tra gli articoli 2251 e 2290 del codice civile.
Società semplice: iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio
Ai sensi dell’articolo 2251 del codice civile l’atto costitutivo della società semplice non è soggetto ad alcuna forma particolare, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
La società semplice è soggetta ad iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio della Provincia in cui viene svolta l’attività principale (vedi articolo 8 legge 580/1993).
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Società semplice: cos’è? Definizione e riferimenti normativi