Smart working semplificato fino al 31 dicembre 2022: proroga per l'avvio della disciplina ordinaria, che slitta al prossimo anno. La novità arriva a sorpresa tra gli emendamenti approvati in sede di conversione del Decreto Aiuti bis e, a livello pratico, viene rinviato il ritorno agli accordi individuali per il lavoro agile.
Torna lo smart working semplificato per tutti: nella legge di conversione del Decreto Aiuti bis c’è la proroga del regime agevolato fino al 31 dicembre 2022.
Accanto al rinnovo del diritto al lavoro agile per fragili e genitori di under 14, il provvedimento approvato in prima lettura al Senato il 13 settembre contiene a sorpresa la proroga per la generalità dei lavoratori del settore privato.
Una conferma tardiva, se si considera che la precedente scadenza dello smart working semplificato era fissata alla fine di agosto e che dal 1° settembre le aziende si sono attivate per la stipula degli accordi individuali con i lavoratori, presupposto per la continuazione dell’esperienza del lavoro agile.
Smart working semplificato, proroga fino al 31 dicembre 2022: stop agli accordi individuali
Nella versione della legge di conversione del Decreto Aiuti approvata in Senato il 13 settembre, la proroga dello smart working per i lavoratori del settore privato è contenuta nel nuovo articolo 25-bis.
A livello normativo si interviene su quanto previsto dall’articolo 10, comma 2-bis del decreto legge n. 24/2022, spostando al 31 dicembre 2022 la data precedentemente fissata al 31 agosto.
Ad essere ritoccato è quindi il termine relativo allo smart working semplificato nel settore privato, regolato dalle disposizioni emergenziali previste dall’articolo 90 Decreto Rilancio n. 34/2020 e che hanno reso più facile l’accesso al lavoro agile.
Nel dettaglio, fino alla nuova scadenza del 31 dicembre 2022 i datori di lavoro del settore privato potranno porre i propri dipendenti in smart working inviando una comunicazione telematica al Ministero del Lavoro contenente esclusivamente:
- i nominativi dei lavoratori;
- la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.
Alla comunicazione semplificata si affianca la possibilità per i datori di lavoro di applicare lo smart working anche in assenza degli accordi individuali. Inoltre, gli obblighi di informativa previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono assolti in via telematica mediante la documentazione messa a disposizione dall’INAIL.
Questa la cornice delle semplificazioni in materia di smart working rinnovate per l’ultimo trimestre dell’anno, ed è in particolare il venir meno dell’obbligo di accordo individuale la principale novità che continuerà ad applicarsi.
Smart working, con la proroga slittano al 1° gennaio 2022 gli accordi individuali
L’obbligo di preventiva stipula dell’accordo individuale per l’accesso allo smart working si applicherà quindi soltanto dal prossimo anno. Salvo novità quindi, la data di ritorno all’ordinario slitta al 1° gennaio 2022, per effetto della proroga delle semplificazioni prevista dal Decreto Aiuti bis.
Resterà invece congelato per ulteriori tre mesi, fino al 31 dicembre 2022, il regime del lavoro agile previsto per le aziende e per i lavoratori dagli artt. 19 e 21 della Legge n. 81/2017.
Slitta di conseguenza l’applicazione a pieno regime del Protocollo sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Parti Sociali, che tra i diversi aspetti individua le linee guida per la definizione dell’accordo:
- durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
- alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
- luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
- esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono far scattare sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
- strumenti di lavoro;
- tempi di riposo del lavoratore e misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
- forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dallo Statuto dei Lavoratori che dalla normativa sulla privacy;
- attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
- forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali.
Nulla cambierà invece sul fronte della comunicazione dovuta dal datore di lavoro, considerando che l’articolo 41-bis del Decreto Semplificazioni ha reso strutturale la procedura semplificata di comunicazione prevista nel periodo emergenziale: le aziende non dovranno comunicare l’accordo individuale al Ministero del Lavoro, fermo restando l’obbligo di stipula.
Anche dopo il 31 dicembre 2022 alle aziende sarà quindi richiesto di inviare esclusivamente i dati relativi a nominativi dei lavoratori in smart working, data di inizio e fine del lavoro agile. Le medesime informazioni saranno messe a disposizione dell’INAIL.
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