Dal 1° settembre regole ordinarie per lo smart working. Con la fine del regime emergenziale torna l'obbligo dell'accordo individuale e debutta la nuova comunicazione semplificata. Cosa cambia per aziende e lavoratori.
Dal 1° settembre per lo smart working termina il periodo emergenziale, e per l’attivazione del lavoro agile viene ripristinato l’obbligo di accordo individuale.
Dopo il lungo periodo di deroghe alla disciplina ordinaria per via dell’emergenza Covid, per aziende e lavoratori si cambia, ma restano alcune importanti semplificazioni in merito agli obblighi comunicativi.
L’accordo individuale torna protagonista del lavoro agile, per effetto dello stop alle disposizioni previste dal Decreto Rilancio per i datori di lavoro del settore privato.
A dispetto delle aspettative, il Decreto Aiuti bis non ha previsto alcuna proroga dello smart working secondo le regole emergenziali.
Le ultime novità sono state introdotte in sede di conversione del Decreto Semplificazioni, che ha confermato le modalità più semplici in merito alla comunicazione da parte dell’azienda.
Facciamo quindi il punto di cosa cambia dopo il 31 agosto 2022.
Smart working, cosa cambia dal 1° settembre 2022: si torna all’accordo individuale
L’ultima proroga dello smart working semplificato è stata prevista dal decreto legge n. 24/2022, che con l’articolo 10 ha disposto il rinnovo fino al 31 agosto delle disposizioni previste dall’articolo 90, commi 3 e 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Si tratta della norma che ha previsto la possibilità per i datori di lavoro del settore privato di applicare lo smart working in azienda anche in assenza degli accordi individuali, con modalità di comunicazione al Ministero del Lavoro semplificata rispetto all’ordinario.
Il Decreto Aiuti bis, ultimo della lunga serie di provvedimenti emergenziali emanati dal 2020 in ragione dell’emergenza Covid-19, fino ad oggi alla luce della crisi ucraina, non ha rinnovato le due disposizioni, con la conseguenza che dal 1° settembre si cambia e si torna all’ordinario.
Per le aziende e per i lavoratori questo significa in primo luogo che ai fini dello smart working tornerà necessario l’accordo individuale sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge n. 81/2017 e dai contratti collettivi.
Da tener presenti, poi, le novità introdotte con il Protocollo sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Parti Sociali, che individua le linee guida per la definizione dell’accordo che, tra gli altri aspetti, dovrà definire:
- durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
- alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
- luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
- esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono far scattare sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
- strumenti di lavoro;
- tempi di riposo del lavoratore e misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
- forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dallo Statuto dei Lavoratori che dalla normativa sulla privacy;
- attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
- forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali.
Questi quindi alcuni dei punti che dovranno caratterizzare gli accordi sottoscritti per lo smart working dal 1° settembre 2022.
Per lo smart working comunicazione semplificata dal 1° settembre 2022
Col ritorno all’ordinario non si perderà del tutto la semplificazione prevista negli ultimi mesi, grazie ad una novità introdotta in sede di conversione del decreto n. 73/2022 e che debutterà proprio dal 1° settembre 2022.
È l’articolo 41-bis a rendere strutturale la procedura semplificata di comunicazione: le aziende non dovranno comunicare l’accordo individuale al Ministero del Lavoro, fermo restando l’obbligo di stipula.
Le regole operative sulla nuova comunicazione per lo smart working sono contenute nel decreto del Ministero del lavoro del 22 agosto.
Il nuovo modello dovrà essere trasmesso in modalità telematica tramite i servizi online del Ministero del Lavoro, accessibili mediante SPID e CIE al sito https://servizi.lavoro.gov.it.
Tra le novità, il decreto pubblicato sul portale ministeriale dispone che, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 1 della legge n. 81/2017, il datore di lavoro sarà tenuto a conservare l’accordo individuale sottoscritto con il lavoratore per un periodo di cinque anni.
Alle aziende sarà quindi richiesto di inviare esclusivamente i dati relativi a nominativi dei lavoratori in smart working, data di inizio e fine del lavoro agile. Le medesime informazioni saranno messe a disposizione dell’INAIL.
In caso di mancata comunicazione sarà applicata una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Nulla cambierà quindi da settembre in materia di adempimenti in capo ai datori di lavoro. Sarà in ogni caso obbligatoria la stipula dell’accordo individuale, anche se escluso dalla comunicazione telematica.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Smart working, cosa cambia dal 1° settembre 2022: si torna all’accordo individuale