Sicurezza sul lavoro: il Decreto interministeriale dell'11 febbraio 2021 amplia la lista degli agenti cancerogeni e patogeni allegata al Testo Unico. La modifica avviene in ossequio alla normativa europea in materia di protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da un'esposizione a sostanze chimiche durante l'attività lavorativa.
Sicurezza sul lavoro: il Decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute dell’11 febbraio 2021 amplia la lista degli agenti cancerogeni e patogeni contenuta nel Decreto Legislativo numero 81 del 2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
Viene recepita così la recente normativa europea in materia di protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da un’esposizione a sostanze chimiche durante l’attività lavorativa.
La modifica, in particolare, comporta una sostituzione degli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale) che integrano il Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro con quelli contenuti nel nuovo Decreto interministeriale.
Ma andiamo a vedere, più nel dettaglio, quali sono le modifiche apportate al Testo Unico e che cosa cambia per i lavoratori.
Sicurezza sul lavoro: modifica al Testo Unico, si amplia la lista degli agenti cancerogeni
Il Decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute adottato l’11 febbraio 2021 recepisce, rispettivamente, la direttiva dell’Unione Europea numero 130 del 16 gennaio 2019 e quella numero 983 del 5 giugno 2019.
- Ministero Lavoro e Ministero Salute - Decreto Interministeriale numero dell’11 febbraio 2021
- Scarica il Decreto Interministeriale - sicurezza sul lavoro ampliamento lista cancerogeni con recepimento direttive europee
A loro volta, questi provvedimenti hanno modificato la direttiva Cancerogeni numero 37 del 29 aprile 2004, la direttiva madre sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
In estrema sintesi, la direttiva del 2004, con le sue successive modificazioni, stabilisce quali sono gli obblighi del datore di lavoro con riferimento alla tutela della salute dei propri dipendenti in caso di contatto, abituale o meno, con sostanze chimiche nocive.
Ecco, quindi, che la lista di questi elementi è stata aggiornata e ampliata in forza del Decreto di cui si sta parlando.
Coloro che, infatti, svolgono la propria attività lavorativa a contatto con le sostanze elencate, saranno soggetti alle apposite cautele quali l’utilizzo dei dispositivi specifici e la sorveglianza sanitaria.
L’aggiornamento introdotto dal Decreto interministeriale, in linea generale, ha apportato le seguenti modifiche:
- all’Allegato XLII sono state aggiunte alle originarie sei voci della lista delle sostanze delle miscele e processi del Testo Unico di Sicurezza, i seguenti agenti chimici:
-
- lavorazioni comportanti penetrazione cutanea negli oli minerali usati nei motori a combustione interna (voce 7);
-
- lavorazioni comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel (voce 8);
- all’Allegato XLIII con una variazione sostanziale della lista degli agenti, in particolare di quelli che hanno effetti sulla cute vengono maggiormente differenziati e inseriti ex novo agenti come Berillio, Acido arsenico, Formaldeide, Emissioni dei gas di scarico dei motori diesel. Come anche miscele di idrocarburi policiclici, oliminerali usati nei motori a combustione interna.
Sicurezza sul lavoro: il nuovo Decreto recepisce la normativa europea
Riepilogando, il Decreto interministeriale dell’11 febbraio ha recepito le due importanti direttive del 2019, dopo quasi due anni dalla loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale europea, le quali hanno modificato, a loro volta, la direttiva madre Cancerogeni del 2004 in materia di salute e sicurezza del lavoratore.
La Direttiva numero 130 del Parlamento e del Consiglio UE, del 16 gennaio 2019 ha apportato all’interno della disciplina della Direttiva cancerogeni le seguenti variazioni:
- inserimento dell’articolo 13 bis nella Direttiva Cancerogeni (che prevede la pubblicazione degli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi sul sito web dell’EU-OSHA);
- modifica dell’Allegato I “Elenco di sostanze, preparati e procedimenti” (nuovi inserimenti di voci) e l’integrale sostituzione dell’Allegato III “Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse”.
La Direttiva numero 983, viceversa, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 innova, in particolare, le seguenti previsioni normative:
- modifica l’Allegato III della Direttiva Cancerogeni, variando il valore limite di specifiche sostanze;
- introduce nella Tabella dell’Allegato III la nota “Cute”, in quanto si era reso necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sicurezza sul lavoro: modifica al Testo Unico, si amplia la lista degli agenti cancerogeni