Parte per gradi la riforma delle scadenze della dichiarazione dei redditi. La revisione del calendario partirà dal 2024 ma arriverà a compimento solo nel 2026. L'analisi nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E
Un percorso per fasi per la definizione delle nuove scadenze della dichiarazione dei redditi.
Il debutto del termine unico di invio per partite IVA, dipendenti e pensionati non avverrà nel 2024, anno in cui la scadenza del modello Redditi è fissata al 15 ottobre.
Sarà invece a partire dalla campagna dichiarativa del 2025, relativa al periodo d’imposta in corso, che la scadenza della dichiarazione dei redditi passerà per tutti al 30 settembre, sia sul fronte del modello 730 che per chi presenta il modello Redditi.
Regole specifiche sono inoltre previste per i soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali oltre alla revisione delle scadenze sono previste decorrenze differenziate anche sul fronte del termine di avvio della campagna dichiarativa.
Ad analizzare le novità introdotte nell’ambito della riforma fiscale è l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E/2024.
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Scadenza della dichiarazione dei redditi, riforma fiscale in tre fasi dal 2024
È stato il decreto legislativo n. 1/2024 in materia di semplificazione degli adempimenti tributari ad aver ridisegnato il calendario delle scadenze della dichiarazione dei redditi, prevedendo il termine unico di invio del 30 settembre per tutti.
Successivamente, il decreto legislativo n. 13/2024 che ha introdotto il concordato preventivo biennale ha ulteriormente rivisto le scadenze previste per l’anno in corso e per il prossimo, proprio alla luce dei “tempi tecnici” di avvio del nuovo strumento di compliance.
Un mix di modifiche che portano quindi alla previsione di un calendario mutevole, nei prossimi tre anni, sul fronte delle scadenze della dichiarazione dei redditi e IRAP, fermo restando il termine del 30 settembre del modello 730.
Partendo dall’anno in corso e quindi per quel che riguarda le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2023, le scadenze sono così modulate:
- 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Per il periodo d’imposta 2024, e quindi sul fronte della campagna dichiarativa 2025, le scadenze da rispettare saranno le seguenti:
- tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025 sarà possibile l’invio della dichiarazione per le persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane;
- tra il 15 aprile ed entro la scadenza del 30 settembre 2025 dovranno presentare la dichiarazione dei redditi le persone fisiche, le società o le associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- la scadenza per i soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare è fissata all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Le novità previste dalla riforma degli adempimenti tributari arriveranno a compimento solo nel 2026, in relazione al periodo d’imposta 2025, e le scadenze saranno così ridefinite a regime:
- tra il 1° aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane;
- tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Le novità interesseranno anche la presentazione del modello 770, con la previsione di un termine iniziale di invio che sarà fissato al 15 aprile in relazione all’anno d’imposta 2024 e al 1° aprile a regime a decorrere dal periodo d’imposta successivo.
Nella tabella riportata nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E/2024 il riepilogo delle nuove scadenze:
Periodo d’imposta | Modello Redditi e IRAP | Modello 770 |
---|---|---|
2023 | Persone fisiche e società e associazioni art. 5 TUIR: in via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024; dal 1° maggio al 1° luglio 2024 tramite Poste Italiane Soggetti IRES: in via telematica entro il 15 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare |
entro il 31 ottobre 2024 |
2024 | Persone fisiche e società e associazioni art. 5 TUIR: in via telematica, dal 15 aprile al 30 settembre 2025 o dal 15 aprile al 30 giugno 2025 tramite Poste Italiane Soggetti IRES: in via telematica dal 15 aprile al 30 settembre 2025 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare |
dal 15 aprile al 31 ottobre 2025 |
Dal 2025 | Persone fisiche e società e associazioni art. 5 TUIR: in via telematica, dal 1° aprile al 30 settembre o dal 1° aprile al 30 giugno tramite Poste Italiane Soggetti IRES: dal 1° aprile al 30 settembre in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare |
dal 1° aprile al 31 ottobre |
Scadenza della dichiarazione dei redditi 2024 a regole invariate per i “non solari” con termine successivo al 2 maggio
Regole specifiche per l’anno in corso in relazione ai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, tenuto conto dell’entrata in vigore del nuovo calendario di scadenze a partire dal 2 maggio.
Il comma 2, articolo 11 del decreto Adempimenti ha previsto che:
“per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.”
Così come riportato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, per data che scade successivamente al 2 maggio 2024, si intende il termine di presentazione della dichiarazione in base alle disposizioni previgenti alle modifiche introdotte.
Così come evidenziato a titolo di esempio nella circolare n. 8/E, una società di capitali con periodo d’imposta 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 31 maggio 2024, ossia entro l’ultimo giorno dell’undicesimo giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
Termini invariati anche ovviamente in caso di scadenza precedente alla data del 2 maggio 2024.
Ad esempio quindi, una società di capitali con periodo d’imposta 1° giugno 2022 - 31 maggio 2023 dovrà inviare la dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 30 aprile 2024.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Scadenza della dichiarazione dei redditi, riforma fiscale in tre fasi dal 2024