Modello 730 semplificato al debutto a partire dalla campagna dichiarativa 2024, ma non solo. Debutta la precompilata per le partite IVA e cambia il calendario delle scadenze. Le novità della riforma fiscale al centro della circolare n. 8/E dell'Agenzia delle Entrate
Dal modello 730 precompilato al semplificato, novità per le partite IVA e calendario delle scadenze ridisegnato.
A fare il punto sulle novità della riforma fiscale è la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E dell’11 aprile 2024, arrivati ormai a ridosso della stagione della dichiarazione dei redditi.
Tra le misure più di rilievo introdotte dal decreto legislativo n. 1/2024 in materia di semplificazione degli adempimenti tributari vi è la modalità semplificata di presentazione del modello 730.
Il contribuente potrà accedere preventivamente ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, mediante un percorso guidato e semplificato, ai fini della conferma o modifica degli stessi che saranno successivamente inseriti nei campi corrispondenti del modello 730.
Alle novità previste per dipendenti e pensionati si affiancano quelle al debutto per le persone fisiche titolari di partita IVA, con l’avvio del modello Redditi precompilato in via sperimentale.
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Arriva il modello 730 semplificato: le novità della riforma fiscale nella circolare AdE
La nuova modalità di presentazione del modello 730/2024 è una delle novità previste nell’ambito della riforma fiscale degli adempimenti tributari, che alla dichiarazione precompilata affianca la semplificata.
Cosa cambia nel concreto? La circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni, ferma restando la necessità di attendere l’emanazione di un apposito provvedimento per le istruzioni nel dettaglio.
Lavoratori dipendenti e pensionati potranno accedere alle informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate, in modo analitico, per la modifica o la conferma dei dati che solo successivamente saranno inseriti nel modello 730 precompilato.
Così come indicato nella circolare dell’11 aprile:
“Tali informazioni, in particolare, vengono rese accessibili e disponibili ai titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e di reddito da pensione sopra richiamati, in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.”
Attraverso un percorso guidato e semplificato, le informazioni potranno quindi essere riviste o accettate senza modifica, e solo successivamente saranno riportate in automatico nei campi corrispondenti del modello 730, ai fini dell’invio da parte del contribuente.
Chi sceglierà di avvalersi del modello 730 semplificato non dovrà più districarsi tra campi e sezioni della dichiarazione dei redditi, ma potrà in pratica lavorare direttamente sul dato a disposizione del Fisco.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 8 dell’11 aprile 2024
- Riforma fiscale, dal modello 730 semplificato alla precompilata per le partite IVA: le istruzioni delle Entrate
Sempre sul fronte del modello 730, l’Agenzia delle Entrate ricorda che a partire dalla campagna dichiarativa 2024 l’invio senza sostituto si estende a tutti, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico chiamato ad effettuare le operazioni di conguaglio.
Parte inoltre il percorso di progressiva estensione dei redditi dichiarabili con il modello 730 e come già indicato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, a partire dall’anno in corso sarà possibile utilizzarlo anche per dichiarare la rivalutazione dei terreni, i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva, così come i dati relativi agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale e le cripto-attività.
Al via la dichiarazione precompilata anche per le partite IVA: si parte in via sperimentale dal 2024
Semplificazioni anche per i titolari di partita IVA.
Diverse le novità che interesseranno professionisti e imprese e, tra queste, nei modelli di dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP si riducono i dati da inviare. L’eliminazione dell’onere dichiarativo sarà graduale e interesserà in ogni caso le informazioni irrilevanti sul fronte della liquidazione dell’imposta ovvero acquisibili dall’Agenzia delle Entrate nelle proprie banche dati o in quelle di altre amministrazioni.
A livello operativo, si riducono i dati dei crediti d’imposta utilizzabili in compensazione orizzontale da dichiarare. Per quelli per cui permane l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali, è stabilito invece che il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni ad essi relative non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i crediti d’imposta siano spettanti.
Semplificazioni che si affiancano all’avvio della dichiarazione dei redditi precompilata anche per le partite IVA. Nel 2024, in relazione quindi al periodo d’imposta 2023, il modello Redditi precompilato sarà messo a disposizione in via sperimentale e farà da guida all’adempimento dichiarativo.
Così come indicato dall’Agenzia delle Entrate, i nuovi fruitori potranno:
“avvalersi delle informazioni utili per predisporre la dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e deducibili (compresi quelli sostenuti per i familiari a carico) e le certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta (cosiddette “CU”).”
Per quel che riguarda le certificazioni uniche, l’Agenzia delle Entrate richiama a quanto previsto dalla risoluzione n. 13/E del 4 marzo scorso, che ha avvallato esclusivamente per l’anno in corso la possibilità di invio delle CU dei lavoratori autonomi entro il 31 ottobre.
Una proroga, rispetto al termine canonico del 18 marzo, che impatterà sull’avvio della precompilata per le partite IVA:
“Atteso che l’elaborazione di tale dichiarazione precompilata tiene conto delle sole informazioni desunte dalle CU trasmesse all’Agenzia delle entrate entro il 18 marzo 2024, i percipienti, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, sono tenuti, pertanto, a modificare la dichiarazione dei redditi precompilata, integrandola delle informazioni mancanti”.
Modello 730 e Redditi 2024: le nuove scadenze
Focus finale sulle scadenze della dichiarazione dei redditi 2024.
Il decreto legislativo sulla riforma degli adempimenti tributari ha uniformato il termine ultimo di invio, fissandolo al 30 settembre per tutti i contribuenti.
Una scadenza ritoccata dal decreto legislativo n. 13/2024 che, alla luce dell’avvio del concordato preventivo biennale, concede qualche giorno di tempo in più per adempiere.
Pertanto, per il periodo d’imposta 2023 i termini di presentazione delle
dichiarazioni dei redditi (modello “REDDITI”) e IRAP sono posticipati
rispetto ai termini disciplinati “a regime” dal decreto Adempimenti:
- al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Per il periodo d’imposta 2024 (campagna dichiarativa 2025) le scadenze sono invece così rimodulate:
- tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.;
- tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Le nuove scadenze previste dal decreto Adempimenti partiranno di fatto per il periodo d’imposta 2025, e saranno così rimodulate:
- tra il 1° aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.;
- tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Scadenze quindi revisionate anno per anno, salvo ulteriori ritocchi.
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