Il riscatto della laurea è valido anche per i titoli conseguiti all'estero? Vediamo cosa prevede la legge.
Il riscatto della laurea è valido anche per i titoli conseguiti all’estero? La risposta è sì purché questo sia riconosciuto dal MIUR.
L’INPS ha infatti chiarito che se il titolo di studio conseguito all’estero ha valore legale in Italia, il contribuente può decidere di beneficiare del riscatto della laurea.
Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi. Questo è valido solamente nel caso in cui l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.
Ma vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito l’INPS in merito ai titoli conseguiti all’estero e cosa esattamente è possibile riscattare.
Riscatto della laurea 2019: è valido anche il titolo conseguito all’estero?
Questo è un quesito che numerosi contribuenti si sono posti per capire se un titolo conseguito all’estero è comunque valido per richiedere il riscatto della laurea.
La risposta è sì, infatti l’INPS con il messaggio n. 6208/2014 ha chiarito che sono riscattabili anche i titoli esteri, purché riconosciuti dal Miur. Quindi se un titolo di studio conseguito all’estero ha valore legale in Italia, questo può essere utilizzato per richiedere il riscatto della laurea.
A quel punto se il riscatto verrà approvato avrà valore sia ai fini della misura sia ai fini del diritto della futura pensione.
Ora che è stato chiarito che un titolo conseguito all’estero, se riconosciuto in Italia, può essere utilizzato per il riscatto di laurea, vediamo nel dettaglio cos’è questo strumento e cosa si può riscattare.
Riscatto della laurea 2019: come funziona?
Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi.
In particolare si possono riscattare:
- i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
- i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
- i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.
Non potranno invece essere riscattati i periodi:
- di iscrizione fuori corso;
- già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gestione di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).
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