Dal 30 giugno è in vigore la seconda parte della riforma della mediazione. Come sottolineato dal CNDCEC, però, mancano i relativi decreti ministeriali. In questo contesto gli organismi di mediazione non possono operare
La seconda parte della riforma Cartabia sulla mediazione è in vigore ma non ci sono i relativi decreti ministeriali.
In una situazione del genere, gli organismi di mediazione pubblici non possono operare secondo la nuova disciplina. L’allarme lo lancia il CNDCEC, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il Consiglio si rivolge al Governo perché vengano al più presto emanate le norme regolamentari per evitare di disincentivare il ricorso alla mediazione civile e commerciale.
Riforma sulla mediazione: mancano i decreti ministeriali, l’allarme dei commercialisti
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) tramite il comunicato stampa del 3 luglio 2023 lancia un appello al Governo sulla mancanza di regolamentazione per quanto riguarda la riforma sulla mediazione.
La seconda parte della riforma Cartabia, infatti, è entrata in vigore lo scorso 30 giugno ma non sono stati ancora emanati i relativi decreti ministeriali.
Come evidenziato dal Presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, si tratta di una situazione che rende di fatto impossibile agli organismi di mediazione pubblici operare nel rispetto della nuova disciplina. Il Presidente della categoria, dunque, si è rivolto al Governo:
“affinché vengano al più presto emanate le norme regolamentari necessarie alla continuazione dell’erogazione dei servizi di mediazione civile e commerciale da parte degli organismi di mediazione disciplinati dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, relativamente ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, diversamente non protocollabili, né assegnabili.”
Secondo la consigliera segretaria del Consiglio nazionale con delega alle funzioni giudiziarie e ADR, Giovanna Greco, la preoccupazione è che la mancanza di regolamentazione possa disincentivare il ricorso alla mediazione civile e commerciale.
“C’è il rischio che si configuri un maggior ricorso al contenzioso giudiziario, cosa che renderebbe problematico il raggiungimento di uno dei più importanti obiettivi del PNRR, ossia quello di riportare il processo ad un modello di efficienza e competitività attraverso, innanzitutto, la riduzione del tempo del giudizio dei processi civili in tutti i gradi di giudizio.”
La valorizzazione delle forme di giustizia alternativa è infatti, secondo i commercialisti, una delle finalità della riforma del processo civile, oltre all’abbattimento del tempo di definizione dei processi civili.
La riforma ha esteso i casi per i quali è obbligatorio il ricorso alla mediazione. Il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità anche per le controversie relative a contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
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