L'INAIL con la circolare n. 12 del 30 marzo ha fissato la riduzione dei premi e dei contributi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per il 2023 è pari al 15,17 per cento e riguarda i settori e le gestioni per i quali il procedimento di revisione delle tariffe non è stato completato
La riduzione dell’importo dei premi e dei contributi INAIL 2023 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata fissata al 15,17 per cento.
Lo comunica l’Istituto tramite la circolare n. 12, pubblicata il 31 marzo 2023.
Si tratta della riduzione prevista dalla Legge di Bilancio 2014 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione delle tariffe non è stato ancora completato.
Per quest’anno si applica solamente ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e ai ai contributi assicurativi della gestione agricoltura.
I beneficiari sono individuati sulla base dell’andamento infortunistico aziendale e con criteri diversi nel caso in cui l’attività sia stata avviata da più o meno di due anni.
Nel documento sono specificati anche gli indici di gravità medi per il triennio 2023-2025.
Riduzione premi INAIL 2023: fissata al 15,17 per cento, istruzioni e domanda
L’INAIL con la circolare n. 12 del 30 marzo 2023 comunica la riduzione dei premi e dei contributi 2023 per i settori e le gestioni per cui non sono ancora state completate le operazioni di revisione tariffaria.
Si tratta della riduzione prevista dalla Legge di Bilancio 2014 (n. 147/2013) per i premi INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’importo della riduzione è stato stabilito dal decreto del Ministero del Lavoro e del MEF dello scorso ottobre ed è stato fissato al 15,17 per cento. Si tratta di un valore più basso rispetto a quello dello scorso anno (15,27 per cento) che si traduce in un lieve aumento delle somme da versare.
La riduzione del 15,17 per cento non si applica ai premi assicurativi ordinari e speciali per i quali è intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe, cioè i valori approvati con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019 e 6 settembre 2022.
Pertanto, a differenza dello scorso anno la riduzione non si applica più ai premi speciali per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di reddito di cittadinanza coinvolti in progetti utili alla collettività.
Per il 2023, dunque, la riduzione dei premi e contributi dovuti si applica esclusivamente:
- ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
- ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
- ai contributi assicurativi della gestione agricoltura riscossi dall’INPS.
L’INAIL comunica anche gli indici di gravità medi (IGM) da applicare per il triennio 2023-2025, determinati anch’essi dal decreto interministeriale. Si tratta degli indici utilizzati per tenere conto dell’andamento infortunistico dell’azienda i quali indicano il numero di giornate di lavoro perse in media ogni anno da ciascun lavoratore a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.
I valori sono riportati nelle seguenti tabelle.
Gestione Industria Commercio e Servizi | IGM |
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Tariffa speciale facchine e barrocciai | 4,92 |
Tariffa speciale insegnanti e studenti | 0,02 |
Tariffa speciale piccola pesca | 5,20 |
Tariffa speciale frantoi | 7,37 |
Gestione Medici Radiologi | IGM |
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Tariffa medici radiologi | 0,12 |
Tariffa sostanze radioattive | 10,05 |
Gestione Agricoltura | IGM |
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Dipendenti | 7,41 |
Autonomi | 10,45 |
Premi speciali unitari | IGM |
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Allievi IEFP | 0,05 |
Riduzione premi INAIL: criteri e modalità di domanda
La circolare n. 12 dell’INAIL riepiloga anche i criteri di applicazione della riduzione e le modalità per inviare la domanda.
Come detto, i beneficiari della riduzione sono individuati sulla base dell’andamento infortunistico aziendale. Nello specifico, si applicano criteri diversi se l’impresa ha avviato l’attività da più o meno di due anni.
Per i soggetti che hanno avviato il lavoro da più di due anni (data di inizio attività precedente al 3 gennaio 2021) si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA) in modo da tenere conto dell’andamento infortunistico.
Tali valori indicano il numero di giornate di lavoro che ogni lavoratore perde in media ogni anno a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. Minore è la loro differenza, più è virtuosa l’azienda.
Per i soggetti che hanno avviato l’attività da meno di due anni (data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2021), invece, la riduzione si applica su domanda.
I datori di lavoro che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro possono inviare la richiesta, entro il termine del primo biennio di attività, utilizzando il servizio online “Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali”, disponibile sul portale INAIL alla sezione “Servizi online”.
L’unica eccezione è rappresentata dal settore agricoltura, per cui gli interessati devono trasmettere la domanda compilando l’apposito modulo “Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura”.
Il documento va inviato tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale organizzazione digitale “[email protected]”.
Ad ogni modo se nel corso del primo biennio di attività è già stata presentata e accolta una domanda la riduzione viene applicata automaticamente senza la necessità di presentare di nuovo l’istanza.
- INAIL - Circolare n. 12 del 30 marzo 2023
- Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Fissazione degli Indici di Gravità Medi per il triennio 2023-2025 e misura della riduzione per il 2023 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Riduzione premi INAIL 2023: fissata al 15,17 per cento, istruzioni e domanda