Ravvedimento speciale ad ampio raggio: la circolare dell’Agenzia delle Entrate

Ravvedimento speciale: la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 15 maggio fa il punto dei beneficiari. La prima scadenza da rispettare è il 31 maggio sia per le dichiarazioni relative all'anno 2022 che al 2021, con alcune importanti differenze da considerare

Ravvedimento speciale ad ampio raggio: la circolare dell'Agenzia delle Entrate

Sul ravvedimento speciale arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Arrivati ormai a ridosso della scadenza del 31 maggio 2024, la circolare n. 11/E del 15 maggio fa il punto delle novità introdotte dal decreto Milleproroghe e dal DL n. 39/2024.

Il decreto n. 215/2023 ha esteso l’ambito d’applicazione del ravvedimento speciale alle violazioni commesse nel periodo d’imposta 2022, ampliando la portata dell’agevolazione che consente di sanare le irregolarità dichiarative versando la sanzione ridotta a un diciottesimo.

Un ulteriore intervento è arrivato con il decreto legge n. 39/2024, con il quale è stata disposta la riapertura dei termini in caso di omesso versamento delle somme dovute e contestuale regolarizzazione delle violazioni entro la scadenza ordinaria del 30 settembre 2023.

Due modifiche che si intrecciano e per le quali è fissata al 31 maggio 2024 la prima scadenza da rispettare. La circolare dell’Agenzia delle Entrate riepiloga dunque chi può beneficiare del ravvedimento speciale e le regole per il calcolo delle somme dovute.

Ravvedimento speciale ad ampio raggio: la circolare dell’Agenzia delle Entrate

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 nell’ambito della tregua fiscale, il ravvedimento speciale consente di regolarizzare le violazioni dichiarative versando la sanzione ridotta pari a un diciottesimo del minimo.

Lo strumento è stato caratterizzato da diverse proroghe e interventi correttivi e, ad ultimo, con il decreto in materia di superbonus è stata sposta in avanti la scadenza per il versamento delle somme dovute e per la contestuale rimozione delle violazioni dichiarative.

Si è passati dal 31 marzo al 31 maggio, ed è alla luce dell’imminente scadenza e delle novità introdotte che l’Agenzia delle Entrate fa il punto delle regole da seguire con la circolare n. 11/E del 15 maggio.

A cambiare non solo la scadenza ma anche i beneficiari: il decreto Milleproroghe ha esteso l’applicabilità del ravvedimento speciale, prima limitato alle annualità fino al 2021, alle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta 2022.

Entro la fine di maggio sarà quindi necessario versare la sanzione ridotta in un’unica soluzione o a rate. Alla stessa data sarà necessario rimuovere irregolarità e omissioni dichiarative che si intendono sanare.

Sul fronte delle violazioni relative a dichiarazioni presentate nel periodo d’imposta 2021 e nei precedenti, la riapertura dei termini prevista dal decreto n. 39/2024 in materia di agevolazioni fiscali consentirà di risalire sul treno dei beneficiari del ravvedimento speciale, entro il 31 maggio 2024, nei seguenti casi:

  • contribuenti che non hanno perfezionato entro la scadenza originaria (30 settembre 2023) la procedura di regolarizzazione;
  • contribuenti che pur avendo perfezionata la procedura di regolarizzazione, intendono ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni riferibili allo stesso anno o ad anni precedenti;
  • contribuenti che avevano perfezionato la regolarizzazione ma sono poi decaduti dal beneficio della rateazione: possono sanare ulteriori violazioni, purché diverse da quelle già regolarizzate.

I decaduti dalla rateazione, per il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima, restano invece esclusi dalla riapertura dei termini per le medesime violazioni. Il pagamento delle somme ancora dovute dovrà avvenire, spiega la circolare, “a norma del medesimo comma 175, il quale dispone, altresì, l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti”.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 11/E del 15 maggio 2024
Ravvedimento speciale: beneficiari, scadenze e novità

Nel ravvedimento speciale anche le violazioni oggetto di processo verbale di constatazione

La possibilità di ricorrere al ravvedimento speciale lascia fuori le violazioni che, alla data di versamento dell’intero importo o della prima rata, siano già state contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Così come specificato dall’Agenzia delle Entrate, l’esclusione non opera in caso di consegna di un processo verbale di constatazione (P.V.C.) .

Stessa regola anche per chi ha già perfezionato la procedura di regolarizzazione per le violazioni relative alle annualità fino al 2021, entro lo scorso 30 settembre e che se decaduti dal beneficio della rateazione a causa del mancato o tardivo pagamento delle rate intendano ora sanare violazioni diverse rispetto a quelle già regolarizzate, anche se constatate in un p.v.c. consegnato dopo il 30 settembre 2023.

Scadenza del ravvedimento speciale il 31 maggio 2024: le regole per chi paga a rate

Merita un focus specifica la procedura di rateazione prevista per i vecchi e i nuovi beneficiari del ravvedimento speciale.

In relazione all’estensione della misura all’annualità 2022, le somme dovute potranno essere spalmate in quattro quote, dovute alle seguenti scadenze:

  • prima rata 31 maggio;
  • seconda rata 30 giugno 2024;
  • terza rata 30 settembre 2024;
  • quarta rata 20 dicembre 2024.

Sulle tre rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. Restano in ogni caso validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe (ossia al 29 febbraio 2024) e non si dà luogo a rimborso.

Sul fronte della riapertura del ravvedimento speciale per i periodi d’imposta fino al 2021, il perfezionamento della procedura presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle somme dovute, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024.

In alternativa, è possibile effettuare il pagamento entro la fine di maggio di cinque delle otto rate previste originariamente dall’articolo 1, comma 174, della legge di bilancio 2023. Si applica il calendario di cui sopra per pagare le residue tre rate.

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