Per non decadere da un piano di rateizzazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione bisogna prestare massima attenzione al numero di rate per le quali non si effettua il versamento
Al fine di non decadere da un piano di rateizzazione delle cartelle concesso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, i contribuenti devono adottare alcuni accorgimenti.
In particolare, bisogna prestare attenzione al numero di rate non versate, in quanto proprio questo elemento può decretare la decadenza o meno dal regime di dilazione delle cartelle.
Si ricorda che i benefici della rateizzazione si perdono anche qualora il numero in questione venga raggiunto tramite il mancato versamento di rate non consecutive. I valori da considerare variano in considerazione delle numerose modifiche normative che, negli anni, hanno ridisegnato le regole per la rateizzazione dei debiti.
Decadenza rateizzazione delle cartelle: soglia delle rate non pagate variabile
Il numero di rate non pagate che comporta la decadenza dal piano di rateizzazione varia a seconda del momento in cui si è adottato il piano di dilazione del debito.
Rateizzazione | Decadenza |
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rateizzazioni in essere dall’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i residenti nella ex “zona rossa” COVID | 18 rate |
rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021 | 10 rate |
rateizzazioni presentate dal 1° luglio 2022 al 15 luglio 2022 | 5 rate |
rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022 | 8 rate |
All’atto pratico, prendendo come esempio una domanda presentata secondo le regole ad oggi vigenti, con decadenza in seguito al mancato pagamento di 8 rate, per evitare di perdere i benefici previsti bisognerà assicurarsi di non raggiungere mai la soglia in questione.
Infatti il piano di rateizzazione decade se alla scadenza di una determinata rata risulta non pagato un numero di rate tale da superare il limite consentito.
Ad esempio, considerando un piano da 8 rate, se la rata in scadenza per il 31 gennaio 2025 non viene versata, si decade dalla rateizzazione qualora in tale data non risultino pagate altre 7 rate precedenti.
Si ricorda inoltre che la causa della decadenza è il mancato pagamento di un certo numero di rate (nel nostro esempio 8) anche non consecutive.
Decadenza rateizzazione cartelle: una rata pagata in ritardo equivale a una non pagata?
Per quanto riguarda la perdita dei benefici della rateizzazione, una rata pagata in ritardo rientra nel numero di rate non pagate e, di conseguenza, concorre al calcolo della soglia di decadenza?
La risposta a tale quesito è negativa, tuttavia occorre fare qualche precisazione.
Infatti una rata pagata in ritardo non rientra nel numero di rate che determinano la decadenza, a patto che vengano versati anche gli interessi di mora dovuti per il ritardo.
Ciò significa che un contribuente che effettui il versamento in ritardo con interessi delle rate precedenti continua a godere dei benefici previsti dalla rateizzazione, purché non si verifichi il caso in cui le rate non pagate totali siano pari alla soglia di decadenza.
Riprendiamo l’esempio sopracitato.
Il contribuente che al 31 gennaio non abbia versato una determinata rata, decade dalla rateizzazione qualora non abbia versato ulteriori 7 rate precedenti.
Tuttavia, se il contribuente in questione regolarizza una delle 7 rate non pagate prima del 31 gennaio, portando quindi il numero totale di rate non pagate a 6 (7-1), egli non decadrebbe dalla rateizzazione qualora non rispettasse la scadenza di fine gennaio, in quanto ancora entro il numero ammissibile di rate non pagate.
Infine, si ricorda che il requisito chiave per fare in modo che il pagamento in ritardo di una rata non concorra a determinare il numero di rate non pagate è che vengono corrisposti anche i dovuti interessi.
Infatti, se si paga solo l’importo originario, la rata in questione influisce sul calcolo della soglia di decadenza, rientrando nel conteggio delle rate non pagate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rateizzazione delle cartelle: dopo quante rate non pagate si decade?