La pensione anticipata ottenuta con Quota 100 è cumulabile con altri redditi da lavoro? Come riportato nel comunicato stampa del 5 ottobre 2022, la Corte Costituzionale si è espressa in relazione al divieto di cumulo, giudicando infondata la questione sollevata in merito alla disparità di trattamento di reddito autonomo occasionale e dipendente.
Quota 100, pensione anticipata e reddito da lavoro non sono cumulabili.
Lo ha ribadito la Corte Costituzionale, che si è espressa sulla questione di legittimità costituzionale relativa alla norma che prevede il divieto di cumulo.
La notizia arriva con il comunicato stampa diffuso il 5 ottobre 2022, che anticipa il deposito della sentenza.
La Corte ha ritenuto infondata la questione sollevata in relazione alla disparità di trattamento dei redditi da lavoro autonomo occasionale e da dipendente fino a 5.000 euro lordi.
Quota 100: la pensione anticipata è cumulabile con i redditi da lavoro?
La pensione anticipata, ottenuta tramite Quota 100, non è cumulabile con eventuali redditi da lavoro, ad eccezione di quelli derivanti da rapporti autonomi occasionali e non superiori a 5.000 euro lordi annui.
Infondata, quindi, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento per cui ci sarebbe disparità di trattamento tra redditi da lavoro autonomo occasionali e da dipendente.
Lo si legge nel comunicato stampa della Corte Costituzionale, pubblicato il 5 ottobre 2022 in attesa del deposito della sentenza.
Quota 100 è stata nel triennio 2019/2021 la forma previdenziale utilizzata, in deroga alla Legge Fornero, per consentire il pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno maturato i requisiti previsti, cioè 62 anni d’età e 38 di contributi.
La Legge di Bilancio 2022, poi, ha introdotto la nuova riforma, Quota 102 (64 anni d’età e 38 di contributi), che scadrà il prossimo 31 dicembre.
Il divieto di cumulare il trattamento pensionistico con eventuali redditi da lavoro è stabilito dall’art. 14, comma 3 del decreto legge n. 4/2019 che disciplina la misura:
“La pensione non è cumulabile, [...] fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.”
L’unica eccezione è rappresentata dai redditi che derivano da rapporti di lavoro autonomo occasionale, comunque nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Quota 100: infondata la questione di legittimità relativa al cumulo di pensione e reddito
Secondo il Giudice del lavoro di Trento, la norma prevista dal DL n. 4/2019, cioè il divieto di cumulo di pensione anticipata e redditi da lavoro, violerebbe l’articolo 3 della Costituzione, in particolare il comma 1, per cui ci sarebbe disparità di trattamento tra le due forme di reddito.
La norma, infatti, non prevede un minimo reddituale per il lavoro dipendente, entro il quale esiste la possibilità di cumulo con quello da pensione anticipata, così come succede per il lavoro autonomo occasionale (5.000 euro lordi all’anno).
Nel comunicato stampa della Corte Costituzionale si legge come la questione sollevata sia in realtà priva di fondamento.
Le due ipotesi, spiega la Corte, non sono comparabili.
Il lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, infatti, non prevede l’obbligo contributivo, al contrario del lavoro dipendente.
La norma che disciplina Quota 100, inoltre, specifica il divieto per i beneficiari del trattamento di svolgere lavoro subordinato.
Questo perché lo svolgimento di ulteriore attività lavorativa dopo il pensionamento è in netto contrasto con la richiesta di uscita agevolata e anticipata dal lavoro.
Pertanto, viene dichiarata infondata la questione e resta valida la norma che prevede il divieto di cumulo, così come è stato formulato.
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