Nel Quadro VF della dichiarazione IVA 2024 devono essere indicate le operazioni passive e l'IVA ammessa in detrazione. I soggetti con obbligo di invio devono trasmettere il modello all'Agenzia delle Entrate entro la scadenza del prossimo 30 aprile
Per la compilazione del Quadro VF della dichiarazione IVA 2024 è necessario seguire le apposite istruzioni fornite dell’Agenzia delle Entrate.
Qui devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati, il modello va poi trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il termine canonico del 30 aprile.
Il quadro è composto da quattro sezioni: ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni, totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino, determinazione dell’IVA ammessa in detrazione e IVA ammessa in detrazione.
Quadro VF dichiarazione IVA 2024: istruzioni per la compilazione
I titolari di partita IVA obbligati all’adempimento devono inviare la dichiarazione IVA 2024 all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 30 aprile 2024.
Il modello da compilare si può scaricare direttamente dal sito dell’Agenzia, oppure utilizzando il link di seguito.
- Agenzia delle Entrate - Modello IVA 2024
- Scarica il Modello IVA 2024 relativo al periodo d’imposta 2023
I professionisti devono compilare la dichiarazione seguendo le apposite istruzioni per la compilazione, scaricabili alla stessa sezione del sito e tramite il link in basso.
Il Quadro VF della dichiarazione IVA 2024, come detto, è riservato alle operazioni passive e l’IVA ammessa in detrazione. Si compone di quattro sezioni:
- Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni;
- Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino;
- Determinazione dell’IVA ammessa in detrazione;
- IVA ammessa in detrazione.
Nel quadro devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, che risultano dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate sul registro degli acquisti oppure su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, tenendo conto delle variazioni registrate nello stesso anno.
Nel caso in cui siano state registrate operazioni assoggettate ad IVA con aliquote d’imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel quadro VF, è necessario computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel rigo corrispondente all’aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti e deve poi includere la differenza d’imposta (positiva o negativa) nel rigo VF26 fra le variazioni.
Attenzione: il quadro comprende non solo le operazioni di acquisto poste in essere nel territorio dello Stato, ma anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni da Paesi o territori fuori della Unione europea.
La sezione 1 del Quadro VF del modello IVA 2024: i righi da VF1 a VF13
Per la compilazione della sezione 1 del Quadro VF, dedicata all’ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni, è necessario seguire i seguenti passaggi.
Nei righi da VF1 a VF13 bisogna indicare gli acquisti all’interno, gli acquisti intracomunitari e le importazioni assoggettati ad imposta, per i quali si è verificata l’esigibilità ed è stato esercitato, nel 2023, il diritto alla detrazione, da riportare in corrispondenza delle aliquote o delle percentuali di compensazione prestampate.
Pertanto, in tali righi vanno inclusi anche gli acquisti effettuati negli anni precedenti e per i quali l’imposta è divenuta esigibile.
Nei righi devono essere compresi anche gli acquisti e le importazioni di oro, argento puro, rottami e altri materiali di recupero per i quali è stato applicato il meccanismo del reverse-charge.
Devono essere compresi, inoltre, gli acquisti realizzati tramite estrazione da depositi IVA e gli acquisti intracomunitari effettuati all’atto dell’estrazione dei beni da parte dello stesso depositario nell’ipotesi di “consigment stock”.
Quest’ultima procedura è caratterizzata dal fatto che i beni custoditi restano di proprietà del fornitore comunitario fino al momento della loro estrazione da parte dello stesso depositario, esclusivo destinatario finale degli stessi.
Nel caso in cui i beni estratti siano stati oggetto di precedente acquisto senza pagamento d’imposta da parte dello stesso soggetto che li estrae, se l’estrazione dal deposito avviene nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione ovvero l’acquisto del bene custodito in deposito, l’importo dell’imponibile e della relativa imposta devono essere indicati esclusivamente nei righi da VF1 a VF13.
Se l’estrazione dal deposito avviene invece in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto senza pagamento d’imposta, l’imponibile deve essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno di effettuazione dell’operazione (immissione in deposito, acquisto di bene custodito in deposito, ecc.) nel rigo VF18, campo 1 e, successivamente, nella dichiarazione relativa all’anno in cui avviene l’estrazione, occorre riportare nei righi da VF1 a VF13 l’imponibile e la relativa imposta, indicando inoltre lo stesso importo anche nel rigo VF24, per consentire di sottrarre dal volume degli acquisti il corrispondente importo già esposto nel rigo VF18, campo 1, della precedente dichiarazione.
L’imposta afferente i predetti acquisti è determinata moltiplicando gli imponibili indicati nei righi da VF1 a VF13 per le corrispondenti aliquote o percentuali di compensazione. L’imposta risultante dal calcolo va indicata, in corrispondenza di ciascuna aliquota, ai righi da VF1 a VF13 (colonna 2). Gli imponibili e le relative imposte devono essere indicati arrotondati all’unità di euro.
La sezione 1 del Quadro VF del modello IVA 2024: i righi da VF17 a VF24
Nei righi da VF17 a VF22 vanno indicati gli acquisti annotati nel 2023.
Nel rigo VF17 vanno indicati acquisti all’interno, acquisti intracomunitari e importazioni effettuati senza pagamento dell’imposta, con utilizzo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 28/1997.
Si precisa che i contribuenti che hanno effettuato i detti acquisti con utilizzo del plafond sono obbligati a compilare anche il quadro VC.
Nel campo 1 del rigo VF18 vanno indicati gli acquisti oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, acquisti non soggetti ad imposta e quelli effettuati nell’ambito di regimi speciali che prevedono la determinazione dell’imposta con il metodo base da base, ad eccezione degli acquisti da soggetti che nell’anno 2023 si sono avvalsi di regimi agevolativi da indicare nel rigo VF19.
Si tratta nello specifico di:
- acquisti all’interno, ivi compresi quelli di cui all’art. 58, comma 1, del DL n. 331/1993;
- acquisti intracomunitari non imponibili compresi quelli di cui all’art. 40, comma 2, dello stesso decreto-legge (triangolare comunitaria con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente);
- acquisti relativi ai beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
- acquisti eseguiti mediante introduzione dei beni nei depositi IVA;
- acquisti di beni e servizi aventi ad oggetto beni custoditi nei depositi IVA;
- acquisti relativi alle operazioni rientranti nel regime del margine disciplinato dal DL n. 41/1995 sostenuti dai soggetti che applicano i metodi analitico e globale, comprese le agenzie di vendita all’asta;
- acquisti relativi alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio con applicazione del regime speciale.
Nel campo devono essere indicati anche gli acquisti afferenti le operazioni svolte in via occasionale e rientranti nel particolare regime previsto per le attività agricole.
Nel campo 2 del rigo VF18 vanno indicati gli acquisti all’interno esenti, gli acquisti intracomunitari esenti e le importazioni non soggette all’imposta. Qui vanno inclusi anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro da investimento.
Il campo 1 del rigo VF19 indica acquisti da soggetti che nell’anno 2023 si sono avvalsi di regimi agevolativi. Si tratta di acquisti da soggetti che hanno applicato:
- il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- il regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni. Tali acquisti devono essere distintamente indicati anche nel campo 2.
Nel rigo VF20 si indicano gli acquisti all’interno e le importazioni non soggetti all’imposta in quanto effettuati, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati.
Nel rigo VF21 si indicano acquisti all’interno, acquisti intracomunitari e importazioni, al netto dell’IVA, per i quali non è ammessa la detrazione dell’imposta.
In merito agli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell’imposta va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere indicata nei righi da VF1 a VF13.
Nel rigo VF22 bisogna indicare al netto dell’IVA, gli acquisti all’interno, gli acquisti intracomunitari e le importazioni:
- effettuati dai contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti per i quali l’imposta è totalmente indetraibile;
- effettuati dai soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti;
- afferenti le operazioni esenti effettuate in via occasionale ovvero afferenti le operazioni esenti non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili (l’IVA di dette operazioni è comunque indetraibile);
- afferenti attività esenti qualora vengano effettuate anche operazioni imponibili occasionali.
Inoltre, nel rigo devono essere indicati gli acquisti afferenti le operazioni non soggette che non danno diritto alla detrazione. Si tratta delle operazioni non soggette che se effettuate nel territorio dello Stato non darebbero diritto alla detrazione.
Nel rigo VF23 bisogna indicare nel campo 1 l’ammontare complessivo degli acquisti con IVA esigibile in anni successivi annotati nel 2023, rispetto ai quali nello stesso anno non si è verificata l’esigibilità dell’imposta.
Tali operazioni devono essere distintamente indicate anche nel campo 2. Si evidenzia che il campo non deve essere compilato dai cessionari o committenti di soggetti che hanno aderito al regime dell’IVA per cassa. Come chiarito anche con la circolare n. 44 del 2012, per i cessionari o committenti che non hanno optato per il predetto regime il diritto alla detrazione sorge, in ogni caso, al momento di effettuazione dell’operazione.
Nel rigo VF24 si indicano gli acquisti registrati negli anni precedenti, per i quali l’imposta è divenuta esigibile nel 2023. Tali acquisti vanno indicati anche in corrispondenza delle rispettive aliquote nei righi da VF1 a VF13, ai soli fini della determinazione dell’imposta detraibile. Il loro ammontare (da indicarsi senza essere preceduto dal segno “meno”) deve essere sottratto dal totale degli acquisti del 2023.
La sezione 2 del Quadro VF del modello IVA 2024
Nella sezione 2 del Quadro VF del modello IVA 2024 contiene il totale di acquisti e importazioni, imposta, acquisti intracomunitari e importazioni e acquisti da San Marino.
Nel rigo VF25, colonna 1, va indicato il totale degli imponibili determinato sommando gli importi riportati ai righi da VF1 a VF23, colonna 1, diminuito dell’importo di cui al rigo VF24.
In colonna 2 va indicato il totale delle imposte determinato sommando gli importi delle colonne 2 dei righi da VF1 a VF13.
Al rigo VF26 vanno specificate variazioni e arrotondamenti d’imposta. L’imposta sugli acquisti indicata nel rigo VF25, colonna 2, potrebbe essere diversa da quella risultante dai registri. La differenza tra l’importo dell’IVA risultante dal registro e quello risultante dal calcolo va indicata al rigo VF26, preceduta dal segno (+), se il totale dell’imposta risultante dai registri è maggiore dell’imposta calcolata, ovvero dal segno (–) nel caso contrario.
Al rigo VF27 si indica il totale dell’IVA sugli acquisti e importazioni imponibili, che si ottiene dalla somma algebrica dei righi VF25, colonna 2 e VF26.
Il rigo VF28 è riservato ai contribuenti che hanno posto in essere acquisti intracomunitari, importazioni di beni ed operazioni con la Repubblica di San Marino.
Nel rigo VF29 deve essere ripartito il totale imponibile degli acquisti (anche intracomunitari) e delle importazioni indicato nel rigo VF25, colonna 1.
I dati da riportare negli appositi campi, al netto dell’IVA, sono i seguenti:
- campo 1, costo dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio macchinari, attrezzature, impianti, ecc.);
- campo 2, costo dei beni strumentali non ammortizzabili, computando:
- l’importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso;
- il corrispettivo relativo all’acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni);
- campo 3, costo dei beni destinati alla rivendita (merci) e dei beni destinati alla produzione di beni o servizi (ad esempio materie prime, semilavorati, materie sussidiarie);
- campo 4, costo di tutti gli altri acquisti ed importazioni di beni e servizi inerenti l’esercizio dell’impresa, arte o professione, non compresi nei campi precedenti (ad esempio spese generali, spese per l’acquisizione di servizi, ecc.).
La sezione 3 del Quadro VF del modello IVA 2024: determinazione dell’IVA ammessa in detrazione
La sezione 3 del Quadro VF del modello IVA 2024 è prevista per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione.
I soggetti che hanno posto in essere particolari tipologie di operazioni o che operano in specifici settori di attività devono indicare il metodo utilizzato per la determinazione dell’imposta barrando la corrispondente casella nel rigo VF30, anche in assenza di dati da inserire nella relativa sezione.
Si fa presente che su uno stesso modulo non può essere, in nessun caso, barrata più di una casella. Nei casi di eventuale coesistenza di due o più regimi di determinazione dell’IVA detraibile occorre compilare un modulo per ogni regime applicato.
ATTENZIONE: non devono compilare il rigo VF30 ma i righi da VF60 a VF62 (Sezione 3-C – Casi particolari) i contribuenti che nel corso dell’anno d’imposta hanno effettuato:
- operazioni esenti occasionali ovvero operazioni imponibili occasionali in assenza di acquisti ad esse inerenti;
- esclusivamente operazioni esenti previste ai numeri da 1 a 9 dell’art. 10 del DPR n. 633/1972, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie a operazioni imponibili
- cessioni occasionali di beni usati
- operazioni occasionali rientranti nel regime previsto per le attività agricole connesse.
Si evidenzia che i contribuenti che effettuano operazioni relative all’oro devono provvedere alla contabilizzazione separata delle relative operazioni e compilare due moduli, al fine di evidenziare l’IVA ammessa in detrazione per ciascun metodo di determinazione dell’imposta.
Al rigo VF30 bisogna barrare la casella relativa al metodo utilizzato per la determinazione dell’imposta ammessa in detrazione.
L’imposta ammessa in detrazione determinata secondo i criteri ordinari ovvero in base ai regimi speciali per i quali è prevista la compilazione del rigo VF30 deve essere indicata nel rigo VF71.
La sezione 3 si divide a sua volta in 3 sezioni:
- Sezione 3-A – Operazioni esenti;
- Sezione 3-B – Imprese agricole;
- Sezione 3-C – Casi particolari.
I contribuenti che hanno registrato per il periodo d’imposta operazioni esenti, con esclusione delle operazioni esenti esclusivamente occasionali, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili, devono barrare la casella 3 del rigo VF30 e compilare i righi da VF31 a VF37 (Sezione 3-A).
Le imprese agricole che hanno compilato il rigo VF30 barrando la casella 8, devono determinare l’imposta ammessa in detrazione, compilando i righi da VF38 a VF55 (Sezione 3-B).
Sezione 3 del Quadro VF modello IVA 2024: la sezione 3-A - Operazioni esenti
Il rigo VF31 va compilato esclusivamente da parte dei soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili sostenendo acquisti ad esse inerenti.
L’IVA relativa agli acquisti destinati a queste ultime operazioni è interamente detraibile. In tal caso devono essere indicati negli appositi campi l’imponibile e l’imposta relativi agli acquisti destinati alle operazioni imponibili, già esposti nei righi da VF1 a VF13. Si evidenzia che non devono essere compilati gli altri righi della presente sezione.
Al rigo VF32 la casella deve essere barrata dai contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti. In tale caso non vanno compilati gli altri righi della sezione e l’ammontare degli acquisti ad esse afferenti va indicato nel rigo VF22 in quanto la relativa imposta non è detraibile. Si evidenzia che la casella di cui al presente rigo non deve essere barrata dai soggetti che abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti. L’IVA detraibile spettante per gli acquisti deve essere indicata nel rigo VF36.
Al rigo VF33 la casella deve essere barrata dai contribuenti che si sono avvalsi, nell’anno 2023, dell’opzione di cui all’art. 36-bis. In tal caso non deve essere compilato nessun altro rigo della presente sezione e l’ammontare imponibile degli acquisti effettuati deve essere indicato nel rigo VF22 in quanto non detraibile.
I righi da VF34 a VF36 sono riservati ai soggetti che, avendo effettuato nello svolgimento della loro attività sia operazioni imponibili che operazioni esenti, sono tenuti al calcolo del pro-rata di detrazione.
Nel rigo VF34 si indicano i dati necessari per la determinazione della percentuale di detrazione da riportare nel campo 9. Nei campi 1, 2, 3, 4 e 7 devono essere indicate alcune tipologie di operazioni esenti già comprese nel rigo VE33. Per la compilazione dei singoli campi si rimanda alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Al rigo VF35 deve essere indicata dagli esportatori “abituali” l’IVA non assolta sugli acquisti e importazioni di cui al rigo VF17.
Al rigo VF36 i soggetti che operano nel mercato dell’oro, diversi dai produttori di oro da investimento e dai trasformatori di oro in oro da investimento, devono indicare nel presente rigo l’ammontare dell’IVA detraibile. Nell’ipotesi in cui i predetti soggetti abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti, l’importo indicato nel presente rigo deve essere riportato nel rigo VF37.
Nel rigo VF37 deve essere indicata l’IVA ammessa in detrazione. Le modalità di compilazione si differenziano in relazione alle diverse situazioni illustrate nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Sempre nelle istruzioni è riportato anche i prospetto con cui si forniscono chiarimenti in merito alla compilazione della sezione in esame in base alle diverse ipotesi che si possono verificare.
Sezione 3 del Quadro VF modello IVA 2024: la sezione 3-B - Imprese agricole
I righi da VF38 a VF55 devono essere compilati da tutti i produttori agricoli sia che si tratti di imprese agricole, semplici o miste, che di cooperative.
Al rigo VF38 devono essere riportati l’ammontare imponibile e l’imposta relativi alle cessioni dei prodotti e servizi diversi da quelli agricoli (già compresi nella sezione 2 del quadro VE), effettuate dalle imprese agricole miste (art. 34, comma 5).
L’imposta detraibile corrispondente a tali operazioni deve essere riportata al rigo VF53.
I righi da VF39 a VF49 sono stati previsti per il calcolo della detrazione forfettaria applicabile alle cessioni di prodotti agricoli.
Nella prima colonna devono essere riportati nei righi relativi alla percentuale di compensazione applicabile, sia i conferimenti a cooperative effettuati con applicazione delle percentuali di compensazione, sia le cessioni di prodotti agricoli effettuate applicando l’aliquota IVA propria di ciascun bene. Nella seconda colonna deve essere indicata l’imposta determinata applicando le percentuali di compensazione agli imponibili riportati nei corrispondenti campi della prima colonna.
Al rigo VF51 si indicano variazioni ed arrotondamenti d’imposta, relativi alle operazioni di cui ai righi da VF39 a VF49.
Al rigo VF52 devono essere indicati i totali dell’imponibile e dell’imposta (somma algebrica dei righi da VF39 a VF51).
Nel rigo VF53 si indica l’IVA detraibile per gli acquisti e le importazioni destinati alle cessioni di prodotti diversi da quelli agricoli di cui al rigo VF38.
Al rigo VF54 bisogna indicare l’importo detraibile (c.d. IVA teorica) da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima -, ai sensi dell’art. 8, primo comma, dell’art. 38-quater e dell’art. 72 del DPR n. 633/1972, nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli.
Al rigo VF55 indicare il totale dell’IVA ammessa in detrazione, data dalla somma dei righi da VF52 a VF54. L’importo del presente rigo, sommato algebricamente a quello indicato nel rigo VF70, deve essere riportato nel rigo VF71.
Sezione 3 del Quadro VF modello IVA 2024: la sezione 3-C - Casi particolari
I righi da VF60 a VF62 sono riservati ai soggetti che hanno effettuato:
- operazioni esenti occasionali ovvero operazioni imponibili occasionali in assenza di acquisti ad esse inerenti;
- esclusivamente operazioni esenti non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie a operazioni imponibili;
- cessioni occasionali di beni usati;
- operazioni occasionali rientranti nel regime previsto per le attività agricole connesse.
È ammessa la contemporanea compilazione dei tre righi in presenza di tutte le tipologie di operazioni indicate anche qualora sia stato adottato un regime speciale di determinazione dell’imposta detraibile. Si evidenzia che la compilazione dei righi da VF60 a VF62 è alternativa alla compilazione delle caselle 2, 3 e 7 del rigo VF30.
Il rigo VF60 deve essere compilato dai soggetti che nell’esercizio di attività che danno luogo all’effettuazione di operazioni imponibili hanno effettuato occasionalmente operazioni esenti ovvero dai contribuenti che nell’esercizio di attività che danno luogo all’effettuazione di operazioni esenti hanno effettuato occasionalmente operazioni imponibili. In particolare:
- la casella 1 deve essere barrata se sono state effettuate operazioni esenti meramente occasionali o esclusivamente le operazioni esenti, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili. L’ammontare di tali operazioni esenti va riportato nel rigo VE33, mentre gli acquisti inerenti devono essere indicati nel rigo VF22;
- la casella 2 deve essere barrata da parte dei soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e, nell’esercizio di tali attività, solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili. Si evidenzia che la casella è riservata ai contribuenti che non hanno effettuato acquisti inerenti tali operazioni. Infatti, in presenza di acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali e ai fini della relativa detrazione deve essere compilato il rigo VF31.
Le caselle 1 e 2 sono tra loro alternative.
Al rigo VF61 la casella deve essere barrata se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati effettuate con applicazione del particolare regime del margine previsto dal DL n. 41 del 1995.
Il rigo VF62 deve essere compilato dalle imprese agricole che hanno effettuato in via occasionale operazioni per le quali si rende applicabile il particolare regime previsto per le attività agricole. Nei campi 1 e 2 indicare, rispettivamente, l’imponibile e l’imposta relativi alle predette operazioni, già compresi nel quadro VE. L’IVA ammessa in detrazione, è determinata applicando la percentuale del 50 per cento all’importo evidenziato al campo 2. Gli acquisti afferenti tali operazioni vanno riportati nel rigo VF18, campo1.
La sezione 4 del Quadro VF del modello IVA 2024: IVA ammessa in detrazione
Al rigo VF70 si indica il totale rettifiche. La detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi.
La modalità di compilazione differisce a seconda del regime fiscale.
In caso di regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, il rigo deve essere compilato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuto il passaggio al regime ordinario indicando la rettifica della detrazione al netto della parte eventualmente già utilizzata in diminuzione delle rate ancora dovute per la rettifica d’ingresso al regime.
In caso di regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, bisogna indicare nel rigo VF70 l’eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all’art. 1, comma 61, della legge n. 190 del 2014. Lo stesso rigo deve essere compilato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuto il passaggio al regime ordinario indicando l’eventuale imposta a credito per effetto della rettifica della detrazione.
Al fine di determinare l’importo complessivo delle rettifiche da indicare nella dichiarazione è stato riportato nell’appendice delle istruzioni l’apposito prospetto D.
Il rigo VF71 deve essere sempre compilato da parte di tutti i contribuenti per l’indicazione dell’IVA ammessa in detrazione. Nel rigo, tenendo conto del totale delle rettifiche di cui al rigo VF70, deve essere indicato:
- l’importo di cui al rigo VF27 se nel rigo VF30 non è stata barrata alcuna casella;
- l’importo di cui al rigo VF27 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 1;
- l’importo di cui al rigo VF27 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 2;
- l’importo di cui al rigo VF37 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 3 e compilata la sezione 3-A, operazioni esenti;
- il cinquanta per cento dell’importo di cui al rigo VE26 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 4;
- un terzo dell’importo di cui al rigo VE26 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 5;
- il cinquanta per cento dell’importo di cui al rigo VE26 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 6;
- il cinquanta per cento dell’importo di cui al rigo VE26 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 7;
- l’importo di cui al rigo VF55 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 8;
- il cinquanta per cento dell’importo di cui al rigo VE26 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 9;
- il cinquanta per cento dell’importo di cui al rigo VE26 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 10.
La compilazione del rigo VF60, mediante la barratura della casella 1 e del rigo VF61 non rileva ai fini della determinazione dell’imposta ammessa in detrazione.
Pertanto, in tali ipotesi, nel rigo VF71 deve essere indicato l’importo di cui al rigo VF27. Invece, se è stato compilato il rigo VF60 mediante la barratura della casella 2 nel rigo VF71 non va riportato alcun importo non essendoci imposta ammessa in detrazione (confronta istruzioni per la compilazione del rigo VF22).
In caso di compilazione del rigo VF62, ai fini della determinazione dell’imposta da indicare nel rigo VF71, occorre tenere conto del cinquanta per cento dell’importo di cui allo stesso rigo VF62.
Sono queste le principali istruzioni per la compilazione del Quadro VF della dichiarazione IVA 2024.
Il modello va trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 30 aprile 2024.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Quadro VF dichiarazione IVA 2024: istruzioni per la compilazione