Nel Quadro SI del Modello 770/2023 occorre indicare i dati relativi alla distribuzione dei dividendi. Per la compilazione occorre seguire le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione per i sostituti d’imposta va inviata entro la scadenza del 31 ottobre 2023
Il Quadro SI del Modello 770/2023 serve per indicare i dati relativi alla distribuzione dei dividendi pagati nel 2022.
La dichiarazione deve essere presentata dai sostituti d’imposta entro la scadenza del 31 ottobre 2023, un adempimento che si va ad aggiungere ai molti altri a cui sono chiamati i datori di lavoro nel mese di ottobre.
Per redigere correttamente il Quadro SI del Modello 770/2023 è necessario attenersi alle apposite istruzioni per la compilazione fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Ecco come fare per compilare il Quadro SI del Modello 770 del 2023.
Modello 770/2023: il quadro SI
Il Quadro SI del Modello 770/2023 deve essere utilizzato per indicare gli utili pagati nel 2022, che derivano dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, e per indicare i dati relativi ai proventi equiparati agli utili.
Il Modello 770/2023 deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta entro la scadenza del 31 ottobre 2023.
È possibile scaricare la dichiarazione direttamente dal sito dell’Agenzia, oppure tramite il link di seguito.
- Agenzia delle Entrate - Modello 770/2023
- La versione definitiva della dichiarazione per i sostituti d’imposta.
I soggetti obbligati devono provvedere a compilare il Quadro SI, così come il frontespizio e gli altri quadri, seguendo le apposite istruzioni per la compilazione fornite dall’Agenzia delle Entrate, scaricabili nella stessa sezione del sito e tramite l’apposito link.
Gli utili devono essere indicati solo in riferimento alla data di incasso, dato che non rileva la data di delibera dei dividendi.
Il riquadro SI2 deve riportare i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia.
In particolare, bisogna indicare con riferimento a ciascun intermediario non residente:
- nel punto 1 il codice ABI ove attribuito;
- nel punto 2 il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel punto 3 il codice fiscale italiano se attribuito o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’autorità amministrativa del Paese di residenza;
- nel punto 4 la denominazione della società o ente;
- nel punto 5 il codice dello Stato estero da rilevare dall’apposita tabella SG - Elenco dei Paesi e Territori esteri.
In particolare nel prospetto Utili pagati nell’anno 2022 in qualità di emittente (rigo SI3), le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all’IRES, che nell’anno solare 2022 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono indicare gli utili pagati nell’anno 2022 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.
Nel prospetto, non dovranno essere riportati i dati relativi agli utili ed alle imposte sostitutive derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’articolo 44 del TUIR, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.
I dati relativi all’applicazione dell’imposta sostitutiva sono riportati a cura dell’intermediario nel Quadro SQ.
Nella colonna 2 bisogna inserire gli utili delle società cooperative, disciplinati dall’art. 1, commi 42 e 43 della legge n. 178/2020, che sono stati assoggettati a imposta anche se non distribuiti nel 2022. Nella colonna 3 va indicato il totale delle ritenute versate nell’anno su detti utili riportati nel quadro ST.
Quadro SI del Modello 770/2023: la compilazione del prospetto Utili e proventi equiparati
Nel prospetto Utili e proventi equiparati, compresi quelli di fonte estera, devono essere indicati gli utili corrisposti nel 2022 sui quali sono state applicate le ritenute previste dall’art. 27 del DPR n. 600 del 1973,così come modificato dalla Legge di Bilancio 2018, che ha uniformato il regime di tassazione degli utili derivanti da partecipazioni qualificate a quello previsto per le partecipazioni non qualificate, percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa commerciale.
Sugli utili e proventi equiparati corrisposti a società ed enti soggetti ad una imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 è applicata l’aliquota ridotta di cui all’art. 27, comma 3-ter, del DPR n. 600/1973.
Questo tenendo conto delle modifiche apportate all’aliquota in questione dalla Legge di Bilancio 2016, per cui passa dall’1,375 per cento all’1,20 per cento con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
L’aliquota della ritenuta è ridotta all’11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella c.d. “white list”.
In questo prospetto devono essere indicati anche gli utili corrisposti alle società semplici assoggettati a ritenuta in applicazione del regime per trasparenza in capo ai soci ai sensi dell’art. 32-quater del D.L. n. 124/2019, come modificato dall’art. 28 del DL n. 23/2020.
Inoltre, dovranno essere inseriti gli utili corrisposti da società italiane a OICR istituiti negli Stati UE e negli Stati SEE, che consentono un adeguato scambio di informazioni, pur non essendo più assoggettati alla ritenuta in questione dal 1° gennaio 2022.
Nel prospetto devono essere indicati anche gli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliari quotate (SIIQ) e dalle società di investimento immobiliari non quotate (SIINQ) sui quali è stata applicata la ritenuta ai sensi dell’art. 1, comma 134, della legge n. 296/2006.
Non dovranno essere indicati i dati relativi agli utili relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del DL n. 461/1997
In particolare, nei righi da SI4 a SI14 bisogna indicare:
- nella colonna 1, l’ammontare complessivo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2022, compresi quelli di fonte estera al netto delle imposte applicate all’estero (cosiddetto “netto frontiera”), per i quali è stata applicata la ritenuta;
- nella colonna 2, l’intera aliquota complessivamente applicata;
- nella colonna 3, il titolo d’applicazione della ritenuta, riportando “A” se la ritenuta è stata applicata a titolo di acconto ovvero “I” se la ritenuta è stata applicata a titolo di imposta;
- nella colonna 4, l’ammontare complessivo delle ritenute effettuate.
Nel rigo SI14, nella colonna 1 bisogna indicare l’ammontare degli utili a qualunque titolo non assoggettati a ritenuta.
In particolare, nei righi da SI4 a SI14, colonna 5, indicare:
- il codice 1 qualora si tratti di utili da partecipazione e di interessi riqualificati utili ai sensi dell’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007);
- il codice 2 qualora si tratti di proventi derivanti da titoli o strumenti finanziari equiparati di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR;
- il codice 3 qualora si tratti di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR sempre che non siano dedotti dall’associante in base alle norme del TUIR in vigore prima della riforma dell’imposizione sul reddito delle società di cui al Dlgs n. 344 del 2003.
Sono queste, dunque, le istruzioni per la compilazione del Quadro SI del Modello 770/2023.
I sostituti d’imposta devono presentare la dichiarazione entro la scadenza del 31 ottobre 2023, una data che conclude un mese ricco di adempimenti fiscali per i datori di lavoro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modello 770/2023: il quadro SI