Proroga versamento delle imposte sui redditi: nuovi chiarimenti dalle Entrate

Alessio Mauro - Imposte

Nella Faq del 16 luglio l'Agenzia delle Entrate chiarisce il perimetro di applicazione della proroga per il versamento delle imposte sui redditi al 31 luglio da parte dei titolari di partita IVA. Si applica anche ad artigiani e commercianti e agli iscritti alla Gestione separata

Proroga versamento delle imposte sui redditi: nuovi chiarimenti dalle Entrate

La proroga che differisce il pagamento delle imposte sui redditi per le partite IVA al 31 luglio si applica anche ad artigiani e commercianti e agli iscritti alla Gestione separata.

Questo il principale chiarimento contenuto nella risposta pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate sul sito istituzionale.

Il nuovo termine non si applica solamente ai soggetti ISA ma anche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e alla contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata.

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Proroga versamento delle imposte sui redditi al 31 luglio: nuovi chiarimenti dalle Entrate

Con la FAQ (risposte alle domande più frequenti) pubblicata ieri, 26 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce nel dettaglio il perimetro di applicazione della proroga al 31 luglio per il versamento delle imposte sui redditi disposta dall’articolo 37 del decreto legislativo n. 13 del 2024.

Il provvedimento, ricordiamo, dispone il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale.

Si tratta nello specifico dei titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi non superiori ai limiti stabiliti per ciascun indice.

La domanda posta all’Amministrazione finanziaria riguarda proprio l’ambito di applicazione della misura e in particolare se può essere estesa anche:

  • ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti);
  • alla contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata.

Nella risposta fornita, l’Agenzia conferma tale interpretazione, spiegando come per artigiani e commercianti e per gli iscritti alla Gestione separata faccia fede il termine di scadenza previsto per il pagamento delle imposte sui redditi.

“Atteso che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata, come precisato nella circolare INPS n. 72 del 14 giugno 2024, devono essere versati “alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi”, si ritiene che anche in relazione a tali versamenti trovi applicazione il differimento del termine previsto dall’anzidetta disposizione.”

Pertanto, anche per tali versamenti si applica la proroga del termine di scadenza al 31 luglio 2024.

Imposte sui redditi al 31 luglio: proroga a prescindere dall’applicazione del concordato preventivo biennale

La richiesta di chiarimento, inoltre, chiedeva precisazioni anche per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione del successivo comma 2 del citato articolo 37.

Questo, infatti, estende la proroga del termine:

“oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del DL n. 98/2011 e quelli che applicano il regime forfetario, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del TUIR.”

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate sottolinea che il differimento del termine interessa i soggetti citati nel provvedimento a prescindere dall’applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale.

Il riferimento al “primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale”, infatti, si riferisce semplicemente all’ambito temporale di efficacia del differimento dei versamenti delle imposte sui redditi.

Il 31 luglio 2024, dunque, segna la data di scadenza per titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi non superiori ai limiti stabiliti per ciascun indice, compresi i soggetti esclusi quali i forfettari, coloro che applicano il regime di vantaggio e soci di società, associazioni e imprese di cui agli artt. 5 e 116, del TUIR.

Si ricorda che, con il decreto correttivo in materia di concordato preventivo biennale, è stata confermata la possibilità di rinvio con maggiorazione anche per le partite IVA che pagano entro il 31 luglio. Le somme dovute, maggiorate dello 0,40 per cento, potranno essere versate entro il 30 agosto.

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