Patente a crediti per i cantieri: nessuna proroga per l’entrata in vigore

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Non ci sarà alcuna proroga per l'entrata in vigore della nuova patente a crediti per lavorare nei cantieri. La data del 1° ottobre sarà rispettata, nonostante la richiesta di un rinvio da parte delle Confederazioni artigiane

Patente a crediti per i cantieri: nessuna proroga per l'entrata in vigore

Il termine del 1° ottobre fissato dal decreto PNRR bis per l’entrata in vigore della patente a punti per lavorare nei cantieri sarà rispettato.

Non ci sarà alcun invio né è previsto un regime transitorio. Lo rivelano fonti del Ministero del Lavoro interpellate da Radiocor.

A chiedere un rinvio erano state nei giorni scorsi le Confederazioni artigiane per garantire un periodo di tempo congruo per adeguarsi al nuovo sistema, considerando che, ad oggi, non è ancora stato pubblicato il decreto attuativo della misura.

Il decreto conterrà le indicazioni sul funzionamento della patente e le modalità di richiesta tramite il portale dell’Ispettorato del Lavoro.

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Patente a crediti per i cantieri: nessuna proroga per l’entrata in vigore

Nei giorni scorsi le Confederazioni artigiane, CNA, Confartigianato e Casartigiani, hanno avanzato la richiesta di prorogare l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla nuova patente a crediti per lavorare nei cantieri, attualmente prevista per il 1° ottobre.

Le motivazioni, si legge in un comunicato stampa, sono state indicate in un documento inviato alle commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato nell’ambito della discussione sul DL Omnibus.

La mancata pubblicazione, ad oggi, del decreto attuativo della misura, spiegano le Confederazioni, rende impraticabile l’avvio del nuovo sistema previsto per il 1° ottobre 2024.

Lo schema di decreto, che definisce le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare nel caso degli infortuni più gravi e l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti, era stato presentato alle parti sociali lo scorso 23 luglio, ma ancora non è stato pubblicato.

A questo si aggiunge il fatto che, si legge nella nota, non ci sono indicazioni circa l’operatività del portale INL che dovrà consentire a imprese e lavoratori autonomi di presentare la domanda per il rilascio della patente né in merito alle modalità di utilizzo e di gestione dello stesso.

Per tali motivi, spiegano le Confederazioni, i tempi per consentire alle imprese di adeguarsi al nuovo meccanismo rischiano di essere eccessivamente compressi e pertanto sarebbe necessario un rinvio del termine.

La proroga però non ci sarà. Nessun rinvio dell’attuale scadenza né è previsto un regime transitorio.

Questa la risposta del Ministero del Lavoro, come anticipato da Radiocor il 16 settembre.

La scadenza del 1° ottobre sarà rispettata e il regolamento attuativo, atteso in questi giorni in Gazzetta Ufficiale, sarà pubblicato nei tempi previsti per garantire l’operatività in tempi congrui.

Ci saranno, continuano dal Ministero del Lavoro, dei tempi tecnici per consentire l’entrata a regime che però non intaccano né posticipano l’entrata in vigore.

Come funziona la patente a crediti per lavorare nei cantieri

La patente a punti è la misura introdotta dal decreto PNRR bis che consiste in un sistema di qualificazione a crediti per chi opera nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione esclusi solamente di coloro che effettuano solo forniture o prestazioni intellettuali.

La domanda per ottenerla dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo attraverso il portale dell’INL.

Avrà un punteggio base iniziale di 30 punti (incrementabile fino a 100) e le imprese o i professionisti potranno lavorare se ne possiedono a sufficienza (almeno 15). I crediti vengono decurtati in seguito a provvedimenti definitivi (sentenza passata in giudicato o ordinanza ingiunzione definitiva) e nella misure indicate nella tabella all’allegato 2-bis al decreto PNRR.

In caso di infortunio mortale è prevista la sospensione obbligatoria fino a 12 mesi.

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