Patente a crediti per lavorare nei cantieri: quando scatta la sospensione?

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'obbligo di sospensione della patente a crediti in caso di infortunio mortale scatta solo se c'è colpa grave del datore di lavoro. Ad evidenziarlo il Consiglio di Stato nel parere rilasciato sullo schema di decreto attuativo della misura in partenza il 1° ottobre

Patente a crediti per lavorare nei cantieri: quando scatta la sospensione?

Con il parere rilasciato dal Consiglio di Stato prende sempre più forma lo schema di decreto attuativo che disciplina la patente a crediti per lavorare nei cantieri, la novità introdotta dal decreto PNRR bis per contrastare il lavoro nero e rafforzare la sicurezza sul lavoro.

Le nuove regole saranno in vigore dal 1° ottobre e per il momento riguarderanno solamente i soggetti che operano nei cantieri.

Tra le segnalazioni da parte del Consiglio di Stato anche quella relativa alla sospensione obbligatoria della patente: l’incidente mortale da solo non è sufficiente a farla scattare, ci deve essere anche colpa grave del datore di lavoro, del suo delegato o del dirigente.

Patente a crediti per lavorare nei cantieri: quando scatta la sospensione?

Quasi tutto pronto per la partenza della nuova patente a crediti per lavorare nei cantieri.

La misura introdotta all’articolo 29 del decreto PNRR va a modificare l’articolo 27 del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e consiste in un sistema di qualificazione a crediti per chi opera nei cantieri temporanei o mobili (sono esclusi solamente coloro che effettuano solo forniture o prestazioni intellettuali). La patente avrà un punteggio base iniziale di 30 punti e le imprese o i professionisti potranno lavorare se ne possiedono a sufficienza (almeno 15).

Il decreto attuativo della misura è atteso in Gazzetta Ufficiale a breve. Anche il Consiglio di Stato, nel parere n. 01090/2024, invita a farlo entro il 30 settembre così da legittimare l’entrata in vigore delle novità dal 1° ottobre.

Nel documento, il Consiglio di Stato passa in rassegna il corpo dello schema di decreto soffermandosi in particolare sulle cause della sospensione della patente. Il decreto attuativo, infatti, prevede due diverse ipotesi di sospensione:

  • obbligatoria fino a 12 mesi, in caso di infortunio mortale per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente;
  • facoltativa fino a 12 mesi (a discrezione dell’INL), in caso di infortunio che causa l’inabilità permanente o la menomazione irreversibile comunque imputabile a colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.

Per far scattare la sospensione, dunque, non è sufficiente l’infortunio mortale in sé ma è necessaria anche la colpa grave del datore di lavoro, del suo delegato o del dirigente.

Come evidenziato dal CdS, la formulazione proposta nello schema di decreto rappresentata in novità rispetto a quanto indicato nel decreto PNRR bis, dove è previsto che l’Ispettorato del Lavoro ha facoltà di “sospendere in via cautelare la patente” in qualunque caso di infortunio e senza necessità di colpa grave.

Una scelta, specifica il Consiglio di Stato nel proprio parere, che:

“può ritenersi compatibile con l’esercizio della predetta potestà regolamentare attribuita all’amministrazione purché non venga del tutto eliso il carattere discrezionale del provvedimento (ad es., facendosi comunque salva una diversa motivata valutazione dell’amministrazione fondata sulla assoluta esclusione di rischi per la sicurezza dei lavoratori). Questo anche alla luce dell’elevato livello di violazione delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori che a tutt’oggi si registra nel nostro Paese, all’origine di un numero del tutto inaccettabile di vittime del lavoro.”

Patente a crediti per lavorare nei cantieri: domanda e funzionamento

Per poter ottenere la patente a crediti, imprese e lavoratori autonomi dovranno presentare l’apposita domanda, tramite legale rappresentante, attraverso il portale dell’INL. Sarà necessario autocertificare il possesso di una serie di requisiti, tra cui l’iscrizione alla Camera di commercio, l’adempimento degli obblighi formativi e il possesso del DURC.

Come detto, si parte da una base di 30 punti, ma si può arrivare fino a 100, e per operare ne bastano 15.

I crediti vengono decurtati in seguito a provvedimenti definitivi (sentenza passata in giudicato o ordinanza ingiunzione definitiva) e nella misure indicate nella tabella all’allegato 2-bis al decreto PNRR. Si possono recuperare fino a 15 punti attraverso percorsi di formazione e in seguito alla verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi.

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