Patente per lavorare nei cantieri: quanti crediti si possono ottenere e come recuperarli

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Arrivano i primi dettagli sull'attribuzione e il recupero dei punti della nuova patente a crediti. I 30 punti iniziali attribuiti alle imprese che lavorano nei cantieri possono arrivare fino a 100

Patente per lavorare nei cantieri: quanti crediti si possono ottenere e come recuperarli

Quanti punti si possono ottenere oltre ai 30 di partenza nella nuova patente a crediti per lavorare nei cantieri?

Il Ministero del Lavoro fornisce i primi dettagli in attesa della pubblicazione del decreto attuativo della misura.

Le imprese possono ottenere fino a un massimo di 100 punti sulla base della storicità aziendale e per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Patente per lavorare nei cantieri: quanti crediti si possono ottenere e come recuperarli

Il Ministero del Lavoro ha fornito i primi dettagli in merito al decreto attuativo della patente a crediti, la nuova misura in partenza dal 1° ottobre per migliorare la sicurezza nei cantieri.

Come annunciato il 23 luglio, il Ministero ha presentato la versione finale del testo alle parti sociali e si attende ora solo il perfezionamento dell’iter di approvazione.

La misura introdotta dal Decreto PNRR bis consiste in un sistema di qualificazione a crediti per chi opera nei cantieri temporanei o mobili (sono esclusi solamente coloro che effettuano solo forniture o prestazioni intellettuali). La patente avrà un punteggio base iniziale di 30 punti e le imprese o i professionisti potranno lavorare se ne possiedono almeno 15.

Lo schema messo a punto dal Ministero e pubblicato ieri, 24 luglio, contiene tutti i dettagli sulla misura comprese le modalità di attribuzione di ulteriori punti oltre ai 30 di partenza.

Le imprese, infatti, possono ottenere fino a un massimo di 100 punti in un periodo di 40 anni.

Patente a crediti: attribuzione di punti per storicità aziendale

Oltre alla dotazione iniziale, dunque, è possibile ottenere ulteriori 30 crediti per storicità dell’azienda (data di iscrizione alla C.C.I.A.A.):

  • fino a 10, al momento del rilascio:
    • fino a 5 anni: 0;
    • da 5 a 10 anni: 3;
    • da 11 a 15 anni: 5;
    • da 16 a 20 anni: 8;
    • oltre 20 anni: 10;
  • fino a 20, dopo il rilascio della patente: per ogni biennio senza contestazione di violazioni viene attribuito 1 punto.

Patente a crediti: attribuzione di ulteriori punti

In aggiunta alle situazioni indicate, le imprese possono ottenere fino a 40 ulteriori crediti, che possono essere attribuiti sulla base di diverse attività, investimenti o formazione:

  • fino a 30 crediti, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • fino a 10 crediti, per altre azioni/condizioni.

In particolare, le imprese possono ottenere fino a 30 crediti per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

  • certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001;
  • investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri;
  • utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative.

Ulteriori 10 crediti, inoltre, possono essere attribuiti per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, come ad esempio:

  • possesso di Certificazione SOA di I e II classifica;
  • applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera;
  • possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

Nel documento del Ministero, disponibile di seguito, sono forniti anche alcuni esempi pratici di attribuzione dei crediti.

Ministero del Lavoro
Schema decreto attuativo patente a crediti

Patente a punti: sospensione e recupero dei crediti

I crediti a disposizione delle aziende vengono decurtati in seguito a provvedimenti definitivi (sentenza passata in giudicato o ordinanza ingiunzione definitiva) e secondo le misure indicate nella tabella all’allegato 2-bis al decreto PNRR.

I datori di lavoro possono anche concorrere nella sospensione della patente e quindi dell’attività lavorativa fino a un massimo di 12 mesi.

La sospensione è obbligatoria nel caso in cui si verifichino infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente, mentre può essere disposta in caso di infortunio che causa l’inabilità permanente o la menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.

In entrambi i casi la sospensione viene adottata dall’Ispettorato del Lavoro che, al termine della stessa, verifica il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione.

Le imprese possono recuperare fino a 15 punti attraverso percorsi di formazione. La valutazione è affidata a una commissione territoriale formata da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale.

I crediti si recuperano a condizione della verifica dell’effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere e degli eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.

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