Il pagamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli operanti nei comuni dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall’alluvione di maggio 2023 slitta al 17 marzo 2025
L’INPS, con il messaggio n. 4156, comunica che i datori di lavoro agricoli operanti nei comuni di Marche, Toscana e Emilia-Romagna, potranno effettuare il pagamento dei contributi entro il 17 marzo 2025.
Viene quindi ulteriormente prorogato il termine, precedentemente previsto per settembre scorso.
Lo slittamento della data di scadenza non comporterà l’applicazione di sanzioni civili.
Contributi agricoli: pagamento dei contributi slitta al 17 marzo 2025
I datori di lavoro agricoli che operano nei territori interessati dalle alluvioni di maggio 2023 avranno ancora tempo per effettuare il pagamento dei contributi.
Il messaggio INPS n.4156 infatti proroga ulteriormente il termine di versamento dei contributi previsti per il 1° e il 2° trimestre del 2024, fissandolo al 17 marzo 2025.
Tale proroga si è resa necessaria per permettere ai datori di lavoro agricoli di fruire delle agevolazioni per i periodi di contribuzione dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 previste dall’articolo 2 del decreto legge n. 63/2024.
Il suddetto decreto infatti prevede che i contributi relativi al 2024 debbano essere versati con una riduzione del 68 per cento.
Il primo slittamento si era verificato a settembre scorso, quando l’INPS, con il messaggio n. 3013, aveva spostato il pagamento dei contributi relativi al 1° trimestre del 2024 al 16 dicembre.
La scadenza interessa solo i datori di lavoro agricoli operanti nelle zone dei comuni di Marche, Emilia-Romagna e Toscana che sono stati ampiamente danneggiati dalle alluvioni di maggio 2023. L’elenco completo delle zone è visibile nell’allegato 1 del decreto legge n. 61/2023 di seguito riportato.
Contributi agricoli in scadenza il 17 marzo 2025: non è necessario fare domanda
L’INPS inoltre specifica che per versare i contributi entro il 17 marzo 2025 i datori di lavoro agricoli di cui sopra non devono presentare alcuna domanda.
L’informazione sarà notificata dall’INPS con un’apposita comunicazione attraverso il servizio “Camera Bidirezionale” disponibile nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
Si ricorda che qualora le contribuzioni relative al 1° e al 2° semestre 2024 non dovessero essere versate entro il 17 marzo 2025, ai datori di lavoro manchevoli verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il messaggio INPS in allegato.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi agricoli: proroga per le zone alluvionate al 17 marzo 2025