L'obbligo di iscrizione alla gestione separata vale anche per i professionisti senza cassa di previdenza e iscritti ad un albo professionale. L'INPS recepisce le ultime sentenze della Corte Costituzionale in materia
Non solo i professionisti non iscritti all’albo, ma anche i professionisti senza cassa e iscritti all’albo sono tenuti all’iscrizione presso la gestione separata INPS.
I chiarimenti arrivano dal nuovo messaggio pubblicato dall’Istituto che recepisce le ultime sentenze della Corte Costituzionale in materia.
Per i professionisti senza cassa l’obbligo vige a prescindere dalle motivazioni che esentano dall’iscrizione alla cassa previdenziale.
Come sottolineato dalla Corte, tali professionisti sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per il mancato versamento dei contributi alla gestione separata INPS prima del 2011.
Professionisti senza cassa: obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS
L’INPS con il messaggio n. 2403, pubblicato il 27 giugno 2024, recepisce le ultime sentenze della Corte Costituzionale relative all’obbligo di iscrizione alla gestione separata per alcune categorie di professionisti.
In particolare, l’Istituto ribadisce l’obbligo di iscrizione anche per i professionisti che svolgono attività lavorativa subordinata all’iscrizione ad un albo professionale ma che, per ragioni reddituali o altri motivi, non sono tenuti ad iscriversi alla relativa cassa di previdenza.
La Corte Costituzionale, già con la sentenza n. 104 del 2022, ha confermato che l’obbligo di aderire alla gestione separata vige non solo per le lavoratrici i lavoratori autonomi non iscritti ad albi professionali ma anche per gli iscritti che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo alla cassa di previdenza (versando il solo contributo integrativo, infatti, non si determina la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale, cosa che invece accade versando il contributo soggettivo).
Con la successiva sentenza n. 238/2022, la Corte ha precisato che l’obbligo di iscrizione alla gestione separata vale per i professionisti iscritti all’albo ma non alla relativa cassa, a prescindere dal caso in cui tale mancanza di iscrizione dipenda dalla mancata integrazione dei presupposti al verificarsi dei quali scatta l’obbligo di iscriversi, oppure, al contrario, dalla sussistenza di un divieto in tal senso, che deriva dall’iscrizione a un’altra forma di previdenza obbligatoria, come nel caso di ingegneri e architetti.
In sostanza, i professionisti iscritti all’albo ma non alla cassa hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata qualunque sia il motivo di non iscrizione alla cassa, che sia per mancanza di requisiti reddituali o per divieti.
Mancata iscrizione alla gestione separata: esonero dal pagamento delle sanzioni civili prima de 2011
Sempre con la sentenza n. 104/2022, inoltre, la Corte ha precisato che i professionisti, iscritti ai rispettivi albi professionali ma non tenuti ad iscriversi alle casse professionali, non devono pagare le sanzioni civili per il mancato versamento dei contributi alla gestione separata INPS prima del 2011.
Un principio richiamato anche nella più recente sentenza n. 55 dell’8 aprile 2024, relativa in particolare a ingegneri e architetti.
La Corte, infatti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 12, del DL n. 98/2011, nella parte in cui non prevede che tali professionisti siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata.
Ingegneri e architetti iscritti presso altre gestioni previdenziali obbligatorie, dunque, sono esentati dal pagamento delle sanzioni civili relative al periodo precedente all’entrata in vigore della norma interpretativa.
Per quanto riguarda il termine di prescrizione per i contributi dovuti alla Gestione separata di 5 anni, l’INPS sottolinea che questo decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata da appositi DPCM.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Professionisti senza cassa: obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS