L'INPS ha fornito indicazioni in merito all'applicazione delle nuove norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 per l’utilizzo delle prestazioni occasionali da parte delle società sportive.
Con la circolare n. 95 del 14 agosto 2018 l’INPS ha fornito alcune indicazioni in merito all’applicazione delle nuove norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 per l’utilizzo delle prestazioni occasionali da parte delle società sportive di cui alla legge n. 91/1981, con riferimento alle prestazioni rese dagli steward negli impianti sportivi.
In particolare l’Istituto previdenziale ha chiarito che possono essere considerate prestazioni occasionali anche le attività lavorative svolte per le società sportive dagli steward negli impianti sportivi a condizione che i compensi dei prestatori non superino i 5.000 euro annui.
Vediamo di seguito come accedere alle prestazioni occasionali.
Prestazioni occasionali società sportive: i soggetti coinvolti
L’INPS con la circolare n. 95 del 14 agosto 2018 ha chiarito che possono rientrare nell’ambito delle prestazioni occasionali anche gli steward che prestano la loro attività per le società sportive professionistiche, a condizione che i compensi dei prestatori non superino i 5.000 euro annui.
- Circolare n. 95 dell’INPS del 14 agosto 2018
- Articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Nuove disposizioni introdotte dalla legge del 27 dicembre 2017, n. 205 per le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91
In particolare l’INPS ha spiegato che possono usufruire del regime delle prestazioni occasionali tutte quelle società sportive che per organizzare competizioni sportive nei complessi e negli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, si avvalgono di personale preposto ovvero gli steward.
Prestazioni occasionali società sportive: come accedere alla procedura
Le società sportive possono accedere alle prestazioni occasionali effettuando le dichiarazioni di prestazioni lavorative tramite le modalità operative previste per il Libretto Famiglia, che consente la comunicazione delle prestazioni lavorative dopo il loro effettivo svolgimento.
In particolare tali società, al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, dovranno comunicare tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di Contact Center messi a disposizione dall’INPS, i dati identificativi dello steward, il luogo di svolgimento della prestazione, il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione, la durata della prestazione, l’ambito di svolgimento della prestazione e le altre informazioni per la gestione del rapporto.
L’INPS ha chiarito inoltre che per ogni ora di prestazione lavorativa sono applicati gli obblighi retributivi e contributivi previsti per il Libretto Famiglia di seguito indicati:
- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
Le società sportive dovranno effettuare il versamento della provvista per il pagamento delle prestazioni, della contribuzione e degli oneri di gestione tramite il modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), indicando i dati identificativi del fruitore e utilizzando la causale “CLOC”, oppure potranno procedere al versamento tramite strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Prestazioni occasionali società sportive: arrivano i chiarimenti dell’INPS