Patente a crediti: le sanzioni per chi non è in regola

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Quali sanzioni si applicano a chi lavora nei cantieri senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15?

Patente a crediti: le sanzioni per chi non è in regola

Qual è il valore delle sanzioni per le imprese e gli autonomi che lavorano all’interno di cantieri sprovvisti di patente a crediti o con un punteggio al di sotto della soglia minima?

A fornire i chiarimenti è la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblicata il 10 dicembre, nella quale si specifica come viene determinata la sanzione.

Il valore minimo è di 6.000 euro. Vediamo come funziona il regime sanzionatorio.

Patente a crediti: le sanzioni per chi non è in regola

La patente a crediti è obbligatoria per lavorare all’interno di cantieri temporanei o mobili dallo scorso ottobre. Il documento introdotto dal decreto PNRR bis con l’obiettivo di rafforzare la salute e la sicurezza di lavoratori e lavoratrici è richiesto a imprese e autonomi che operano all’interno di cantieri con la sola esclusione di chi effettua unicamente forniture o prestazioni intellettuali e di chi possiede l’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Con la nuova nota n. 9326/2024, l’INL si sofferma sul regime sanzionatorio previsto, fornendo alcuni chiarimenti in merito alla determinazione delle sanzioni per chi è sprovvisto del documento oppure lavora pur avendo un punteggio inferiore alla soglia minima.

Ricordiamo infatti che la patente viene rilasciata con un punteggio base iniziale di 30 crediti (incrementabili a 100) e le imprese o i professionisti possono lavorare se ne possiedono almeno 15. Il punteggio viene decurtato per ogni infortunio o irregolarità.

In questi casi si applica infatti il regime sanzionatorio introdotto dal comma 11 dell’articolo 27 del citato decreto, il quale prevede una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.

I chiarimenti dell’INL riguardano proprio la determinazione del 10 per cento del valore dei lavori.

Questo deve essere considerato al netto dell’IVA e deve essere sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore che di norma contiene un capitolato dei lavori affidati con relativo costo (si possono considerare anche eventuali preventivi formulati e accettati).

Il riferimento al singolo appalto o subappalto infatti evita il rischio di sanzioni troppo elevate rispetto all’importo complessivo.

Nei casi in cui il valore non è stato formalizzato e indicato oppure è inferiore alla soglia minima, la sanzione sarà pari a 6.000 euro.

Ebbene, spiega l’Ispettorato, dopo aver individuato il valore di riferimento, la sanzione viene determinata in concreto applicando l’articolo 16 della legge n. 689/1981, per cui è prevista la riduzione a un terzo se la sanzione viene pagata entro 60 giorni.

A poter irrogare le sanzioni non solo solo gli ispettori del lavoro, ma anche tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 81/2008, come le ASL.

In caso di mancato pagamento, l’Ispettorato del Lavoro competente provvede ad emanare la relativa ordinanza-ingiunzione.

Patente a crediti: oltre alla sanzione previsto anche l’allontanamento dal cantiere

Oltre alla sanzione amministrativa, il DL PNRR bis prevede anche l’esclusione dell’impresa o del lavoratore autonomo dalla partecipazione ai lavori pubblici per 6 mesi.

Gli ispettori provvederanno, con gli effetti previsti dall’art. 650 del codice penale, ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento e li informerà riguardo l’impossibilità di lavorare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile senza la patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro evidenzia inoltre come il committente o il responsabile dei lavori, anche nelle ipotesi di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, debbano verificare il possesso della patente (o dell’attestazione di qualificazione SOA nei casi previsti) da parte delle imprese esecutrici o degli autonomi. Questo anche nei casi di subappalto.

Nel caso in cui tale verifica non viene effettuata, e si affidano i lavori a soggetti sprovvisti di patente (o con punteggio inferiore a 15 crediti), scatta la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 711,92 euro a un massimo di 2.562,91 euro e soggetta a diffida ex art. 301-bis del Dlgs n. 81/2008.

La sanzione viene meno se il titolo abilitativo viene meno dopo l’affidamento dei lavori. A questo proposito si tiene conto solamente dei lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.

INL - Nota n. 9326 del 9 dicembre 2024
Patente a crediti: regime sanzionatorio

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