Patente a crediti nei cantieri: pubblicato il decreto attuativo, in vigore dal 1° ottobre

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Pubblicato il regolamento della patente a crediti per lavorare nei cantieri. Sarà obbligatoria dal 1° ottobre. Regole e come fare domanda all'Ispettorato del Lavoro

Patente a crediti nei cantieri: pubblicato il decreto attuativo, in vigore dal 1° ottobre

Tutto pronto per la partenza della patente a crediti per lavorare nei cantieri.

Dal 1° ottobre è ufficialmente in vigore il decreto attuativo che disciplina la misura e regolamenta le modalità di presentazione della domanda per ottenere la patente.

Dovranno richiederla le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità fiscali e del lavoro è possibile iscriversi gratuitamente al canale YouTube di Informazione Fiscale:


Iscriviti al nostro canale

Patente a crediti per l’edilizia: cos’è e a cosa serve?

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 è stato pubblicato l’atteso decreto attuativo che disciplina il funzionamento e le modalità di domanda per la patente a crediti.

Si tratta della novità introdotta dal decreto PNRR bis e che consiste in un sistema di qualificazione a punti per imprese e professionisti che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili (sono esclusi solamente coloro che effettuano solo forniture o prestazioni intellettuali).

L’obiettivo è quello di potenziare la salute e la sicurezza di lavoratori e lavoratrici che operano nei cantieri.

La patente ha un punteggio base iniziale di 30 punti (incrementabili a 100) e le imprese o i professionisti potranno lavorare se ne possiedono a sufficienza, almeno 15.

Per ogni infortunio o irregolarità, il valore corrispondente sarà eventualmente decurtato dal totale dei punti a disposizione.

Come fare domanda all’Ispettorato del Lavoro

Imprese e professionisti che operano nei cantieri, dunque, dal 1° ottobre sono tenuti al possesso della patente a crediti.

Come si ottiene?

Per farsi rilasciare il documento, è necessario inviare l’apposita domanda attraverso il portale online dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nel modulo di domanda gli interessati dichiarano di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale (articolo 17-bis , commi 5 e 6 del Dlgs n. 241/1997) nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La domanda di rilascio della patente può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche delegando in forma scritta un soggetto terzo.

In seguito all’invio della domanda, la patente sarà disponibile sul portale in formato digitale. Il documento conterrà le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • esiti di eventuali provvedimenti di sospensione;
  • esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti.

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato straniero dovranno presentare l’autocertificazione che provi il possesso del documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti del Paese d’origine. In mancanza dovranno fare domanda sul portale INL.

I richiedenti devono informare della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività.

Quando viene sospesa la patente?

Quando scatta la sospensione della patente?

Ad adottare il provvedimento cautelare di sospensione è l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

La sospensione fino a 12 mesi è obbligatoria se nei cantieri si verificano infortuni mortali imputabili al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente almeno a titolo di colpa grave.

L’incidente mortale da solo quindi non è sufficiente a farla scattare, ci deve essere anche colpa grave del datore di lavoro, del suo delegato o del dirigente.

La sospensione fino a 12 mesi, invece, può essere adottata dall’INL in caso di infortunio che causa l’inabilità permanente o la menomazione irreversibile comunque imputabile a colpa grave degli stessi soggetti.

In caso di sospensione cautelare, sarà l’Ispettorato del lavoro a verificare il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa.

Attribuzione di crediti ulteriori

Il punteggio della patente per lavorare nei cantieri parte da base di 30 punti, che come detto possono essere incrementati fino a un massimo di 100 in un periodo di 40 anni.

Vediamo come è possibile ottenere ulteriori crediti.

Oltre alla dotazione iniziale è possibile ottenere fino a 30 crediti per storicità dell’azienda (data di iscrizione alla C.C.I.A.A.):

  • fino a 10, al momento del rilascio a seconda degli anni di iscrizione:
    • fino a 5 anni: 0;
    • da 5 a 10 anni: 3;
    • da 11 a 15 anni: 5;
    • da 16 a 20 anni: 8;
    • oltre 20 anni: 10;
  • fino a 20, dopo il rilascio della patente: per ogni biennio senza contestazione di violazioni viene attribuito 1 punto.

In aggiunta alle situazioni indicate, le imprese possono ottenere fino a 40 ulteriori crediti, che possono essere attribuiti sulla base di diverse attività, investimenti o formazione:

  • fino a 30 crediti, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • fino a 10 crediti, per altre azioni/condizioni.

In particolare, le imprese possono ottenere fino a 30 crediti per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

  • certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001;
  • asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del Dlgs n. 81/2008;
  • investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri;
  • utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative;
  • adozione del DVR anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate.

Ulteriori 10 crediti, inoltre, possono essere attribuiti per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, come ad esempio:

  • possesso di Certificazione SOA di I e II classifica;
  • applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera;
  • possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

La tabella completa con l’assegnazione dei crediti ulteriori è disponibile in allegato al decreto.

Ministero del Lavoro - Decreto n. 132 del 18 settembre 2024
Patente a crediti per lavorare nei cantieri

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il requisito è già posseduto. Se conseguito successivamente, il punteggio della patente viene aggiornato dopo aver inviato la relativa documentazione.

Decurtazione e recupero crediti

I crediti sono decurtati dal punteggio totale in seguito a provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi nei casi e nelle misure indicati nell’allegato 1-bis al decreto n. 19/2024.

Sono considerati provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive.

Le imprese possono recuperare fino a 15 punti attraverso percorsi di formazione. La valutazione è affidata a una commissione territoriale formata da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale.

I crediti si recuperano a condizione della verifica dell’effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere e degli eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network