Partita IVA, al via i nuovi prestiti SACE con garanzia dello Stato: dalla Commissione Europea è arrivato l'ok alle misure previste dal Decreto Aiuti. Dal 19 luglio 2022 parte lo strumento messo in campo per le imprese colpite dalla crisi, che potranno accedere a finanziamenti garantiti dal 70 al 90 per cento.
Partite IVA, parte la nuova tornata di prestiti garantiti dallo Stato per le imprese.
Il 19 luglio 2022 la Commissione Europea ha approvato le nuove misure previste dal Decreto Aiuti e in particolare i nuovi prestiti garantiti dal 70 al 90 per cento e riconosciuti a fronte della crisi causata dalla guerra tra Russia e Ucraina.
Un passaggio al quale ha fatto seguito la messa a disposizione delle istruzioni per le banche da parte dell’ABI, come indicato nel comunicato pubblicato nella stessa giornata.
Partite IVA, nuovi prestiti garantiti dallo Stato al via: dall’ABI le indicazioni per le banche
Con il via libera da parte della Commissione UE parte uno dei tasselli delle misure a sostegno delle imprese previste dal Decreto Aiuti.
Ai titolari di partita IVA danneggiati dalla guerra in corso viene riconosciuta la possibilità di accedere a nuovi prestiti garantiti dallo Stato nell’ambito del meccanismo gestito da SACE.
Alle imprese con sede in Italia, in caso di esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla guerra tra Russia e Ucraina, viene concessa la possibilità di accedere a prestiti, leasing finanziari e prodotti di factoring pro solvendo, coperti da garanzia statale tra il 70 e il 90 per cento, a seconda delle dimensioni e del capitale delle imprese.
In particolare, la garanzia è riconosciuta entro i seguenti limiti:
- 90 per cento per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80 per cento per imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70 per cento per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
La possibilità di accedere ai prestiti coperti dall’ombrello della SACE sarà attiva fino al 31 dicembre 2022, in relazione a finanziamenti di durata non superiore ai 6 anni e con un periodo di preammortamento non superiore ai 36 mesi.
Sono questi i contorni della misura prevista dal Decreto Aiuti, sulla quale il 19 luglio 2022 l’ABI comunica di aver dato istruzioni operative ai propri associati ai fini dell’avvio, dopo il via libera della Commissione Europea.
Prestiti garantiti dallo Stato alle partite IVA colpite dalla crisi: i requisiti previsti dal Decreto Aiuti
L’accesso ai prestiti con garanzia SACE, secondo quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legge n. 50/2022, è riconosciuto a patto che l’impresa dimostri che la crisi in corso ha ripercussioni dirette sulla propria attività.
Questa una delle condizioni per l’accesso alla misura prevista dal Decreto Aiuti che, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato, sarà riconosciuta per un importo non superiore al maggiore dei seguenti valori:
- il 15 per cento del fatturato annuo totale medio negli ultimi tre esercizi (risultante dai relativi bilanci o dichiarazioni fiscali); se si tratta di impresa che ha iniziato l’attività dopi il 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
- il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti quello di richiesta di finanziamento.
Ambedue i valori dovranno essere comunicati dall’impresa alla banca.
In ogni caso, il finanziamento coperto da garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria e le imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.
Escluse dai prestiti garantiti le imprese in difficoltà
Riprendendo un modello già adottato in relazione ai prestiti legati all’emergenza Covid-19, le nuove agevolazioni previste dal Decreto Aiuti lasciano fuori le imprese in difficoltà.
Potranno accedere ai prestiti garantiti le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi del Regolamento n. 651/2014/UE, del Regolamento n. 702/2014/UE, del Regolamento n. 1388/2014/UE.
Si considerano in difficoltà le imprese che rientrano in almeno una delle seguenti condizioni:
- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse da PMI costituite da meno di tre anni o con determinate caratteristiche) qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società diverse da PMI con determinate caratteristiche, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;
- il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
Sono escluse dalla garanzia le imprese con esposizioni classificate come “sofferenze” secondo la normativa bancaria.
Via libera invece alle imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio se:
- ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale;
- qualora abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti;
- abbiano presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria (di cui all’articolo 67 del R.D.), a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.
Restano in ogni caso escluse dalle garanzie le imprese soggette alle sanzioni adottate dalla Commissione Europea così come le società che controllano direttamente o indirettamente società residenti in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali.
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