Quali regole ai fini IVA si devono applicare ai contributi del PNRR? L'Agenzia delle Entrate fornisce i criteri per determinare se le somme devono essere assoggettate all'imposta
Qual è la corretta tassazione ai fini IVA da applicare ai contributi del PNRR?
I chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 193 del 4 ottobre 2024.
In linea generale l’imposta si deve corrispondere nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, quando i contributi rappresentano la controprestazione dell’attività svolta dal beneficiario.
Nel caso in cui la società sia chiamata a svolgere un ruolo di mero tramite tra il Ministero che eroga le somme e i fornitori, gli importi sono irrilevanti ai fini IVA.
PNRR: le regole per la tassazione ai fini IVA dei contributi
Con la risposta all’interpello numero 193 del 4 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla corretta tassazione IVA da applicare ai contributi del PNRR.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 193 del 4 ottobre 2024
- Trattamento ai fini IVA dei contributi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Lo spunto per le delucidazioni arriva dai quesiti posti dall’istante, una società titolare di un contratto sottoscritto con un Ministero e il MEF, in qualità di attuatore e affidatario del servizio legato all’acquisto di forniture.
Nello specifico l’istante intende sapere:
- il corretto trattamento IVA;
- le regole sull’eventuale diritto alla detrazione IVA.
L’Amministrazione finanziaria fornisce i chiarimenti richiesti dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento.
Per prima cosa vengono richiamate le regole del sistema dell’imposta sul valore aggiunto, che si fonda sull’esistenza di uno scambio di prestazioni reciproche (dette anche sinallagmatiche) o la fornitura o prestazione di servizi in cambio di un corrispettivo.
Come chiarito nel documento in questione:
“In questo contesto, anche le somme erogate sotto forma di contributi/finanziamenti pubblici possono assumere rilevanza ai fini IVA, se corrisposte a fronte di un’obbligazione di dare, di fare, di non fare ovvero di permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.”
Un ulteriore quadro di riferimento per la classificazione fiscale delle erogazioni pubbliche è fornito dalla circolare numero 34/2013, relativo al trattamento IVA dei contributi erogati da pubbliche amministrazioni.
In tale circolare viene chiarito che:
“Al fine di accertare se i contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti.”
In assenza di un’univoca classificazione normativa, nel documento di prassi sono elaborati alcuni criteri ermeneutici, ordinati a livello gerarchico in criteri generali e sussidiari.
In merito ai contributi pubblici, nella parte relativa all’erogazione delle somme definito a livello comunitario e attuato dall’ordinamento nazionale:
“se il soggetto che riceve il denaro non è il beneficiario effettivo ma costituisce un mero tramite per il trasferimento delle somme a detto beneficiario attuatore, le somme da trasferire non si possono configurare quale corrispettivo di servizio per il soggetto-tramite.”
PNRR: esclusione dall’IVA per le somme concesse in qualità di soggetto attuatore
Il caso in esame riguarda proprio una società alla quale i contributi sono concessi in qualità di “soggetto attuatore” per la realizzazione di interventi previsti dal decreto n. 77/2021.
L’erogazione delle somme rientra nell’ambito di un sistema di governance per l’attuazione degli interventi relativi al PNRR.
La società svolge dunque un ruolo di mero “tramite” tra il Ministero e i fornitori del materiale.
I fondi ottenuti hanno come fine esclusivamente la copertura di costi per le forniture e non un compenso collegato a un obbligo.
Non è infatti previsto alcun compenso per il ruolo di attuatore degli investimenti e la società funge da mero tramite per favorire il raggiungimento degli obiettivi.
Alla luce delle informazioni fornite l’Agenzia delle Entrate ritiene quindi che sussistano le condizioni per assimilare il caso in questione alla situazione descritta nel paragrafo 1.1. della circolare.
I contributi sono quindi qualificati come mere movimentazioni di denaro e per questo sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
Il vincolo di destinazione delle somme erogate e l’assenza di riferimenti a una regolamentazione privatistica portano a interpretare il rapporto tra l’ente concedente e la società destinataria dei finanziamenti come di natura pubblicistica.
Lo stesso, quindi, non rientra nello schema tipico dei contratti a prestazioni corrispettive.
Sul secondo quesito l’Amministrazione finanziaria non fornisce risposta in quanto esula dalle prerogative esercitabili in sede di interpello e necessita di una verifica fattuale riscontrabili nel corso dell’attività di accertamento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: PNRR: le regole per la tassazione ai fini IVA dei contributi