PIR, piani di risparmio a lungo termine: i chiarimenti delle Entrate sulla Legge di Bilancio 2022

Tommaso Gavi - Fisco

I chiarimenti sui Piani di risparmio a lungo termine, PIR, sono l'oggetto della circolare numero 10 del 4 maggio dell'Agenzia delle Entrate. Nel documento di prassi le novità della Legge di Bilancio 2022: dalle modifiche ai plafond complessivi e annuali ai cambiamenti sui PIR alternativi, fino alla nuova disciplina per i crediti d'imposta.

PIR, piani di risparmio a lungo termine: i chiarimenti delle Entrate sulla Legge di Bilancio 2022

I PIR, Piani di risparmio a lungo termine, sono l’oggetto della circolare numero 10 del 4 maggio dell’Agenzia delle Entrate che fornisce le istruzioni sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

La scorsa manovra prevede l’innalzamento della soglia dei limiti di investimento nei PIR ordinari e le regole per i piani che seguono la precedente disciplina.

Per quanto riguarda gli investimenti per persone fisiche, in regime di non imponibilità, viene innalzato il plafond complessivo a 200 mila euro.

Il plafond annuo passa, invece a 40 mila euro e in nuovi limiti si applicano a partire dal 1° gennaio 2022, a prescindere dalla data di costituzione del piano.

PIR, piani di risparmio a lungo termine: le novità della Legge di Bilancio 2022 nella circolare delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulle novità della Legge di Bilancio 2022 sui PIR, i piani di risparmio a lungo termine.

Diversi aspetti relativi agli investimenti delle persone fisiche che possono beneficiare di un regime fiscale di favore sono affrontati nella circolare numero 10 del 4 maggio 2022.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 10 del 4 maggio 2022
Modifiche al regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Articolo 1, commi 26, 27, e 912, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

Il documento di prassi fornisce spiegazioni e esempi delle modifiche alla disciplina originaria della Legge di Bilancio 2017.

La precedente manovra ha introdotto agevolazioni sugli investimenti delle persone fisiche residenti in Italia: sono interessati dalla disciplina i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria percepiti al di fuori dell’attività di impresa, le Casse di previdenza e i Fondi pensione.

In concreto, l’agevolazione consiste nella non imponibilità degli investimenti impiegati nei PIR, a patto che siano mantenuti per almeno 5 anni.

L’obiettivo è quello di favorire l’impiego del risparmio delle famiglie verso investimenti in imprese industriali e commerciali italiane ed europee con stretto legame con l’Italia.

Con la Legge di Bilancio 2022 viene modificata la disciplina, principalmente in relazione a due aspetti:

  • il plafond complessivo;
  • il plafond annuo.

A partire dal 1° gennaio 2022, a prescindere dalla data di costituzione del piano, i limiti relativi ai plafond sono rideterminati come di seguito:

  • il limite del plafond complessivo passa da 150 mila euro a 200 mila euro;
  • il limite del plafond annuo passa da 30 mila a 40 mila euro.

Nel documento di prassi sono inoltre riportati alcuni esempi pratici per favorire la comprensione, soprattutto in vista delle modifiche intervenute a partire da quest’anno.

Ad esempio, nel caso di un PIR ordinario costituito nel 2017, in cui ogni anno sia stato investito il limite annuale di 30 mila euro, il contribuente potrà investire 40 mila euro nel 2022 e i rimanenti 10 mila euro nel 2023.

Il limite complessivo da tenere in considerazione è infatti quello di 200 mila euro.

Prendendo in esame il caso in cui un PIR ordinario sia costituito nel 2020, nel quale sia stato investito ogni anno l’importo di 30 mila euro fino al 31 dicembre 2021, il contribuente potrà investire 40 mila euro per ogni anno dal 2022 al 2024.

Nel 2025 potrà investire i restanti 20.000 euro, così da raggiungere il limite di 200 mila euro.

PIR, piani di risparmio a lungo termine: le novità sui PIR alternativi e sul credito d’imposta

Alcune novità della Legge di Bilancio 2022 riguardano anche i cosiddetti “PIR Alternativi”.

Come richiamato nella recente circolare si tratta di:

“piani costituiti a partire dal 19 maggio 2020, in applicazione del comma 2-bis del predetto articolo 13-bis (i cui investimenti siano costituiti per almeno il 70 per cento da strumenti finanziari, prestiti e crediti), cui si applicano anche le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2017 e dalla legge di bilancio 2019, in quanto compatibili.”

L’ultima manovra ha previsto la possibilità di detenere più di un PIR alternativo, contemporaneamente a un PIR ordinario.

Tuttavia ciascun PIR non può avere più di un titolare, non è possibile quindi cointestare un PIR Alternativo.

I limiti rispetto alle somme che si possono investire restano gli stessi a prescindere dal numero di PIR Alternativi detenuti.

I limiti relativi ai plafond di riferimento sono i seguenti:

  • il plafond complessivo massimo è di 1.500.000 euro;
  • il limite dei plafond per ciascun anno solare è di 300 mila euro.

Un ulteriore aspetto oggetto di chiarimenti è quello del credito d’imposta.

Le regole della precedente disciplina prevedevano che, per i PIR Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, i contribuenti avevano diritto ad un credito d’imposta nel caso di eventuali minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021.

La condizione da rispettare era che gli investimenti dovevano essere detenuti per almeno cinque anni. Il credito d’imposta, inoltre, non doveva superare il 20 per cento delle somme investite.

Per quanto riguarda gli investimenti di quest’anno, la Legge di Bilancio 2022 ha previsto nuove regole per il credito d’imposta, sia rispetto all’importo sia in relazione alla scadenza per il suo utilizzo.

Il credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti qualificati effettuati nel 2022 è pari al 10 per cento degli investimenti in strumenti finanziari qualificati risultanti alla data di realizzo della minusvalenza.

Tale credito deve essere utilizzato in 15 anni, in quote dello stesso importo.

Per determinare l’importo del credito d’imposta riconosciuto si dovranno prendere in considerazione sia le somme investite fino al 2021, sia le somme investite negli anni successivi risultanti alla data in cui si è realizzata la minusvalenza.

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