La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 16 febbraio 2024 fa il punto delle novità fiscali introdotte per l’anno in corso. Focus sulle misure della Legge di Bilancio in materia di IVA e IVAFE e di quelle in materia di imposta di registro previste dal Decreto Anticipi
Novità fiscali 2024, arriva la circolare dell’Agenzia delle Entrate di commento alle misure previste dalla Legge di Bilancio e dal Decreto Anticipi, unitamente a quanto previsto dal decreto legge n. 169/2023.
IVA, IVAFE e imposta di registro sono i temi al centro della circolare del Fisco.
Sul fronte della Legge di Bilancio 2024, le principali novità riguardano l’IVA, con le modifiche alle aliquote applicate su alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, la cosiddetta tampon tax.
Novità in materia di IVA anche sul fronte del limite in materia di tax free shopping, ridotto da 154,94 euro a 70 euro a decorrere dal 1° gennaio.
Chiarimenti inoltre sul fronte dell’aumento dell’IVAFE al 4 per mille previsto dalla Legge di Bilancio 2024, che si applicherà esclusivamente per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, mentre resterà al 2 per mille negli altri casi.
In merito all’imposta di registro, al centro della circolare vi sono le novità previste dal Decreto Anticipi che ha previsto nello specifico l’esenzione dal versamento in relazione agli adeguamenti degli statuti degli enti sportivi dilettantistici. Focus inoltre sui nuovi requisiti per il bonus prima casa per i residenti all’estero per motivi di lavoro.
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Novità fiscali della Legge di Bilancio 2024, IVA al centro della circolare dell’Agenzia delle Entrate
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 16 febbraio 2024 analizza le principali novità in vigore dall’anno in corso in materia di imposte indirette, a partire dalle modifiche in materia di IVA.
La Legge di Bilancio 2024 ha aumentato le aliquote IVA relative ad alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile.
Tornano a scontare l’aliquota del 10 per cento, in luogo di quella del 5 per cento prevista nel 2023, i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, ossia assorbenti, tamponi e coppette mestruali, ma anche alcuni prodotti dedicati alla prima infanzia, quali latte in polvere o liquido per lattanti e bambini, così come le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, al pari dei pannolini.
L’IVA sale dal 5 al 22 per cento invece per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Ripristinata la cosiddetta tampon tax, affianco agli aumenti IVA per i prodotti per l’infanzia, un destino diverso spetta invece alle cessioni di pellet, per le quali la Legge di Bilancio 2024 ha previsto la proroga dell’IVA agevolata al 10 per cento ma esclusivamente per i mesi di gennaio e febbraio.
Dal 1° marzo 2024 l’imposta tornerà in misura piena e sarà pari quindi al 22 per cento.
Agevolazioni potenziate invece per i turisti stranieri che effettuano acquisti in Italia. Con la Legge di Bilancio 2024 è stato ridotto il valore minimo dei beni ceduti ai fini dell’applicazione del tax free shopping.
Dal 1° febbraio 2024 la soglia minima degli acquisti per l’esenzione IVA passa da 154,94 euro a 70 euro, mentre non cambiano le modalità di riconoscimento dell’agevolazione, che potrà essere applicata in sede di cessione dal venditore ovvero richiesta successivamente, con il riconoscimento di un rimborso all’acquirente.
Resta inoltre confermato il vincolo di trasportare i beni acquistati, e documentati mediante fatture, fuori dalla Comunità europea entro il terzo mese successivo alla data dell’operazione.
Novità fiscali 2024, aumento IVAFE per i prodotti finanziari in paradisi fiscali: dal 1° gennaio Svizzera esclusa
Dall’IVA all’IVAFE: la circolare dell’Agenzia delle Entrate esamina le novità previste dalla Legge di Bilancio 2024, che all’articolo 1, comma 91 prevede il rialzo dell’imposta dal 2 al 4 per mille.
L’imposta disciplinata dal decreto legge n. 201/2011 dovuta per i prodotti finanziari all’estero sarà pari al 4 per mille annuo a partire dal 2024 esclusivamente per i beni posseduti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.
Si tratta dei cosiddetti paradisi fiscali, individuati dal decreto MEF del 4 maggio 1999.
L’Agenzia delle Entrate, nel commentare la norma, ricorda che rientrano tra i soggetti passivi dell’IVAFE le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), residenti in Italia e tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale mediante la compilazione del quadro RW del modello di dichiarazione dei redditi.
L’aumento IVAFE lascerà in ogni caso fuori i detentori di prodotti finanziari all’estero in Paesi non considerati paradisi fiscali e in tal caso continuerà ad applicarsi l’aliquota del 2 per mille. Nessun aumento anche per i beni posseduti in Svizzera, che come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2024 è eliminata dall’elenco degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato per effetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 luglio 2023.
Novità fiscali 2024, come cambia l’imposta di registro: dall’esonero per gli statuti dello sport al bonus prima casa per i residenti all’estero
Novità anche in materia di imposta di registro.
In prima battuta, la circolare dell’Agenzia delle Entrate si sofferma sull’esenzione prevista per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici, prorogata al 30 giugno 2024 dall’articolo 16, comma 2-bis, lettera a) del Decreto Anticipi.
L’adeguamento degli statuti è uno degli obblighi previsti dalla riforma dello sport e in particolare dall’articolo 7, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 36/2021, ai fini dell’iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche e per la permanenza nello stesso.
L’esenzione dal versamento dell’imposta di registro si applicherà, stando a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, sia a fronte delle modifiche statuarie adottate per adeguarsi alla riforma dello sport così come alle ulteriori modifiche o integrazioni riguardanti la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali e la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori.
Focus sull’imposta di registro anche in materia di agevolazioni prima casa per le persone trasferite all’estero per motivi di lavoro.
Il decreto legge n. 69/2023, all’articolo 2, ha previsto la possibilità di fruire dell’aliquota agevolata del 2 per cento anche per gli acquirenti trasferitisi all’estero per motivi di lavoro.
Così come riportato dall’Agenzia delle Entrate quindi, la nota II-bis, comma 1, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, prevede che:
“ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso (…), devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento (…).”
Per effetto delle novità previste dal decreto Salva-infrazioni, il bonus prima casa può essere fruito dalle persone fisiche che, contestualmente:
- si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro, a prescindere dalla tipologia dello stesso. Tale requisito deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile;
- abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, anche non continuativi, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività (anche senza remunerazione), anteriormente all’acquisto dell’immobile;
- abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.
Al contribuente non è richiesto il rispetto del requisito del trasferimento della residenza, ma sarà tuttavia necessario rispettare le ulteriori condizioni per l’accesso al bonus prima casa, tra cui il mancato possesso di altri immobili nello stesso Comune.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024
- Le novità fiscali 2024 in materia di imposte indirette: IVA, IVAFE e imposta di registro
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