L'INPS tramite il messaggio n. 1800 del 28 aprile 2022 chiarisce che i beneficiari dei trattamenti di indennità NASpI e DIS-COLL possano svolgere il periodo di servizio civile universale e cumulare appieno i compensi con le prestazioni di disoccupazione. Questi non saranno tenuti a comunicare all'Istituto l'importo ricevuto.
NASpI e DIS-COLL, cumulo pieno delle prestazioni di disoccupazione con le somme ricevute per il servizio civile e senza necessità di trasmettere alcun tipo di comunicazione all’INPS.
Il servizio civile universale, infatti, non è un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento.
Le indennità che sono state ridotte durante il periodo di servizio civile possono quindi essere liquidate nuovamente, su domanda dell’interessato, dalle strutture competenti sul territorio.
A comunicare le novità è l’INPS, con il messaggio n. 1800 del 28 aprile 2022.
NASpI e DIS-COLL: cumulo pieno con il servizio civile, novità dall’INPS
L’INPS con il messaggio n. 1800 del 28 aprile 2022 chiarisce il rapporto tra servizio civile universale e le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
I beneficiari di queste prestazioni che svolgono il servizio civile durante il periodo di indennizzo possono cumulare gli importi senza alcuna riduzione. Inoltre, non sono tenuti a inviare all’INPS comunicazioni in relazione allo svolgimento del servizio né in relazione all’importo del compenso riconosciuto.
La circolare INPS n. 142 del 2015 indicava la possibilità di cumulare le somme percepite dai volontari del servizio con quelle della NASpI a condizione che la misura fosse ridotta all’80 per cento del compenso previsto per il servizio civile.
Il decreto legislativo n. 40 del 2017, che disciplina il servizio civile universale, ha abrogato il vecchio decreto (77/2002) che regolava l’esercizio e ha specificato come questo non sia assimilabile a forme di lavoro subordinato o parasubordinato. Di conseguenza non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
Infine, il decreto del 2017 stabilisce come gli assegni percepiti per lo svolgimento del servizio civile universale siano esenti dal versamento dei contributi a fini previdenziali e siano riconducibili ai redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere.
In ragione della nuova qualificazione dei compensi per i volontari prevista dal decreto, l’INPS chiarisce come sia possibile cumularli appieno con le prestazioni di disoccupazione NASpI o DIS-COLL.
NASpI e DIS-COLL, riliquidazione con il cumulo degli importi del servizio civile
Il messaggio n. 1800 dell’INPS del 28 aprile 2022 specifica la procedura per la riliquidazione delle indennità ridotte a causa della concomitanza del servizio civile universale, in accordo alla vecchia disciplina.
Le indennità di NASpI o DIS-COLL ridotte per via dello svolgimento del servizio civile potranno essere nuovamente liquidate da parte delle strutture competenti presenti sul territorio. La procedura deve essere attivata dai cittadini interessati.
La nuova liquidazione dei trattamenti di NASpI, però, può essere applicata retroattivamente purché non si tratti di rapporti esauriti, cioè quei rapporti su cui è intervenuta:
- una sentenza passata in giudicato;
- la prescrizione quinquennale (ai sensi dell’articolo 47-bis del D.P.R. n. 639/1970);
- la decadenza annuale (ai sensi dell’articolo 47, comma sesto, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639).
Per quanto riguarda la DIS-COLL, invece, visto che non è prevista una specifica norma a riguardo, il termine di prescrizione è quello ordinario di 10 anni.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: NASpI e DIS-COLL: cumulo pieno con il servizio civile, novità dall’INPS