Modello 770, riduzione delle sanzioni con ravvedimento operoso in caso di omessa comunicazione delle operazioni nel quadro SO. I chiarimenti nella risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 517 del 18 ottobre 2022.
Modello 770, la sanzione di 516,46 euro relativa all’omessa comunicazione dei dati nel quadro SO può essere sanata beneficiando del ravvedimento operoso.
A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione del modello 770/2022 a fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 517 del 18 ottobre.
A presentare istanza e chiedere delucidazioni è una società che, intervenendo in qualità di controparte nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria, è tenuta alla presentazione del quadro SO del modello 770.
Quali sono le conseguenze previste in caso di omessa comunicazione? Soffermiamoci sui chiarimenti forniti.
Modello 770, sanzioni con ravvedimento operoso per l’omessa comunicazione nel quadro SO
È l’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 461/1997 a prevedere l’obbligo di compilazione del quadro SO del modello 770 per notai e altri intermediari professionali, così come per società ed altri enti che intervengano nelle operazioni passibili di generare redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR.
L’omessa comunicazione dei dati, salvo i casi in cui non richiesta, comporta l’applicazione di una sanzione pari ad un minimo di 516,46 euro e fino ad un massimo di 5.164 euro.
È quindi il quadro SO del modello 770 ad accogliere i dati relativi alle operazioni che possono generare redditi da attività patrimoniali oggetto di rimpatrio nonché le operazioni aventi ad oggetto attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate che fuoriescono dal circuito degli intermediari residenti.
Un adempimento specifico che, in caso di omissioni, consente al contribuente di sanare l’errore presentando una dichiarazione integrativa e versando la relativa sanzione, riducibile mediante ravvedimento operoso.
Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 517 del 18 ottobre.
- Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 517 del 18 ottobre 2022
- Modello 770 - Operazioni Quadro SO - Ravvedimento operoso - articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997
Omessa compilazione quadro SO del modello 770: le regole sulle sanzioni
Sullo specifico adempimento è stata la circolare n. 45/E del 13 settembre 2010 ad aver chiarito che:
“L’obbligo di compilazione del quadro SO non sussiste per le operazioni effettuate nell’ambito del regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo. In questi ultimi casi, infatti, le operazioni sono state o saranno assoggettate ad imposta sostitutiva da parte degli intermediari. Per contro, devono essere segnalate le operazioni suscettibili di produrre reddito poste in essere nell’ambito di rapporti che non fruiscono di alcuna opzione per l’applicazione dei predetti regimi sostitutivi, sia per scelta del contribuente sia perché è inibito dalle norme di riferimento l’esercizio delle opzioni (...).”
La segnalazione delle operazioni nel modello 770 non è quindi relativa a redditi, ma a operazioni che potenzialmente, anche in futuro, sono suscettibili di produrli per il soggetto che ha disposto le operazioni.
L’intermediario è in tal senso tenuto a comunicare le operazioni in cui è intervenuto, e non i redditi e le perdite generate dalle stesse.
Questo il perimetro dell’obbligo di indicazione dei dati nel modello 770, e in caso di mancato adempimento è ammessa la regolarizzazione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Le sanzioni sono quindi definibili mediante ravvedimento operoso, mentre è esclusa la possibilità di avvalersi del cumulo giuridico, consentito ai soli uffici dell’amministrazione finanziaria in sede di contestazione della violazione.
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