Le istruzioni per la compilazione del modello 770/2023 dicono poco riguardo al possibile caso del contribuente deceduto a ridosso della scadenza
Il prossimo 31 ottobre 2023 è il termine di scadenza della comunicazione dei dati da parte del sostituto di imposta prevista all’articolo 4 del Dpr 322/98:
“I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all’articolo 1, comma 1.”
Nello stesso articolo più avanti al comma 4-bis sono indicate modalità e termine entro il quale deve essere effettuato l’adempimento in esame:
“…i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all’anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno.”
Fin qui nulla di particolare da segnalare, se non fosse che nulla viene specificatamente previsto con riguardo al caso di decesso del contribuente.
Le uniche indicazioni presenti riguardano il caso in cui vengano coinvolti curatori di eredità giacenti e/o gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti.
In tali ipotesi viene in aiuto la disposizione del successivo articolo 5 ter, con specifiche indicazioni anche in merito a eventuali adempimenti i cui termini ordinari siano già scaduti in un periodo precedente al conferimento dell’incarico.
Per la soluzione nel caso di successioni di carattere ordinario è dapprima interessante far notare che fino all’anno di imposta 1998 la dichiarazione del sostituto di imposta era regolata all’interno dello stesso Dpr 600/73 citato nella norma, al suo articolo 7 (poi soppresso) dal comma 8 dell’articolo 9 del sopra citato Dpr n. 322/98:
“Dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intende abrogato l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalla stessa data si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 5, e 4 del presente regolamento.”
L’articolo 65 dello stesso Dpr 600/73 definisce in via generale, fin dal periodo precedente all’entrata in vigore della modifica legislativa citata, la tempistica di adempimento da parte degli eredi.
Nello specifico vengono definiti gli aspetti relativi alle pendenze tributarie in corso alla data del decesso del contribuente:
“...Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi...”
Ulteriore annotazione utile alla analisi del caso è il testo del comma 10 dell’articolo 9 del Dpr 322/98 qui riportato:
“I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi precedenti, contenuti in ogni atto normativo, si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento.”
La proroga è anche riferibile agli adempimenti del sostituto di imposta
Si potrebbe obiettare che l’articolo 65 sia riferito soltanto alla dichiarazione e all’accertamento dei redditi e non all’adempimento dei sostituti di imposta.
Tuttavia, la norma originariamente regolava entrambe le dichiarazioni e i relativi accertamenti (vedasi inoltre all’articolo 7 anche l’abrogato articolo 47 del Dpr 600/73).
Tale disposizione avrebbe dovuto, pertanto, esplicitare tale limitazione. Diversamente, ad esempio, non si spiegherebbe il perché agevolare l’erede nel solo caso di ricorso avverso un accertamento per maggior reddito e non per omesse ritenute.
Dal momento che la presentazione del modello 770 è una delle dichiarazioni già regolate dallo stesso Dpr 600/73 e potrebbe risultare in scadenza entro quattro mesi alla data del decesso del contribuente, ritengo pacifico che si debba applicare la disposizione generale di cui all’articolo 65 sopra citato, anche se non espressamente indicato nelle istruzioni del modello 770.
Si tratta a tutti gli effetti dell’ennesimo caso lampante in cui la scrittura delle norme, così come applicata oggi dagli uffici legislativi di Camera e Senato, mostra i suoi limiti: i rinvii ad ulteriori riferimenti normativi creano solo confusione ed incertezze applicative.
Sarebbe in ogni caso utile che, fintanto che questo ormai anacronistico adempimento non venga abrogato dal Legislatore, venga esplicitato già dal prossimo anno il caso in questione nelle istruzioni per la compilazione del Modello 770.
L’inserimento di tali indicazioni nelle istruzioni per la compilazione del dichiarativo relativo all’anno di imposta 2022, in prossima pubblicazione, permetterebbero ai professionisti di vedere chiariti i propri dubbi, a vantaggio degli stessi e dei contribuenti interessati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Scadenza Modello 770, cosa fare in caso di decesso del contribuente?