Modello 730

Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati.

A differenza del modello Redditi, per chi presenta il modello 730 sono previste alcune importanti semplificazioni operative, in primis in relazione alle tempistiche e alle procedure di gestione dei rimborsi IRPEF e dei debiti d’imposta.

In ambedue i casi, è direttamente in busta paga o sulla pensione che vengono gestite le operazioni di conguaglio a credito e a debito, generalmente dal mese di luglio e fino al mese di dicembre dell’anno di trasmissione.

Il modello 730 viene messo a disposizione anche in modalità precompilata, con il fine di consentire ai contribuenti di trasmettere direttamente la propria dichiarazione dei redditi.

Modello 730: chi può presentarlo, come e quando

Non solo lavoratori dipendenti e pensionati: sono diversi i redditi che è possibile dichiarare utilizzando il modello 730.

La dichiarazione dei redditi semplificata può essere utilizzata dai contribuenti percettori di:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi - a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni);
  • redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti;
  • redditi per i quali è necessario adempiere agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività).

Il modello 730 può essere presentato entro la scadenza del 30 settembre nelle seguenti modalità:

  • direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • al proprio sostituto d’imposta (se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale);
  • tramite intermediari, CAF o professionisti abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, società tra professionisti).

I casi di esonero

Non sempre è obbligatorio presentare il modello 730. Sono previsti diversi casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

In primo luogo, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali non è dovuta un’imposta superiore a 10,33 euro, come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:
imposta lorda (*) –
detrazioni per carichi di famiglia –
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi –
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi –
ritenute =
importo non superiore a euro 10,33

(*) L’imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze.

Sono tuttavia previsti ulteriori casi in cui non è necessario presentare la dichiarazione dei redditi.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che possiedono esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna (l’esonero non si applica nel caso di restituzione totale o parziale del bonus Irpef):

TIPO DI REDDITOCONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)
Lavoro dipendente o pensione Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio - Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*) "
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. (Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche) "
Redditi esenti (Esempi: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali)
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili

(*) L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu.

  • Casi di esonero con limite di reddito (ad esclusione dei soggetti tenuti a restituire il bonus Irpef)
TIPO DI REDDITOLIMITE DI REDDITO (UGUALE O INFERIORE A)CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze(*)) 500
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**) 8.176 Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + altre tipologie di reddito (**) 8.500 Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni - Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.) 7.500 (pensione) 185,92 (terreni) "
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) È escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli 8.500
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale 5.500

(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu.
(**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.

Il modello 730 precompilato

Il modello 730 è messo a disposizione anche in modalità precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Dal mese di aprile, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono accedere al modello 730 precompilato con le credenziali SPID (Sistema pubblico dell’identità digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi).

Dai dati delle certificazioni uniche fino a quelli relativi alle spese detraibili e deducibili, il modello 730 precompilato ha al suo interno tutte le informazioni già a disposizione del Fisco.

A fornire il dettaglio di cosa c’è all’interno della dichiarazione online è la stessa Agenzia delle Entrate, che nelle istruzioni al modello 730 fornisce l’elenco dei dati precaricati:

  • i contenuti della Certificazione Unica inviata dai sostituti d’imposta. Per fare qualche esempio: i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute IRPEF, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i dati delle locazioni brevi;
  • oneri deducibili o detraibili e rimborsi, anche per i familiari a carico se inseriti nella CU, come ad esempio:
    • spese sanitarie e relativi rimborsi;
    • interessi passivi sui mutui;
    • premi assicurativi;
    • contributi previdenziali;
    • spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”);
    • contributi versati alle forme di previdenza complementare o per i lavoratori domestici;
    • spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi;
    • spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi;
    • spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche;
  • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente come i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
  • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria, come ad esempio le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Ecco una tabella di sintesi sulle fonti per la compilazione delle diverse sezioni del modello 730 precompilato:

FRONTESPIZIO Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO Certificazione Unica
QUADRO A - Redditi dei terreni Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B - Redditi dei fabbricati Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica - Locazioni brevi
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati Certificazione Unica
QUADRO D - Altri redditi Certificazione Unica
QUADRO E - Oneri e spese Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione ì dei redditi dell’anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G - Crediti d’imposta Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica

Il contribuente può accettare e modificare il modello 730 precompilato, avendo cura di effettuare l’invio telematico online sempre nel rispetto della scadenza del 30 settembre.

I vantaggi sui controlli per chi usa il modello 730 precompilato

Chi utilizza il modello 730 precompilato beneficia di diversi vantaggi sui successivi controlli.

In caso di invio diretto o tramite il proprio sostituto d’imposta, in assenza di modifiche viene meno il controllo sui documenti relativi alle spese detraibili o deducibili comunicate al Fisco da soggetti terzi.

In caso di modifiche che invece incidono sul reddito dichiarato o sull’imposta dovuta, i controlli vengono effettuati esclusivamente sugli oneri modificati e non su quelli per i quali non sono state apportate integrazioni.

Le semplificazioni si applicano anche in caso di presentazione tramite CAF o professionisti e anche in tal caso in assenza di modifiche vengono meno i controlli documentali.

Nel caso di modifiche invece, i controlli documentali ricadranno su CAF e professionisti sulla generalità delle spese detraibili comunicate da soggetti terzi, fatta eccezione per le spese sanitarie. In tal caso il controllo formale riguarderà solo i documenti di spesa inseriti da parte dell’intermediario.

L’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni, come ad esempio l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.

La gestione dei rimborsi IRPEF

Una delle operazioni direttamente legate alla presentazione del modello 730 consiste nella gestione delle operazioni di conguaglio che, a seconda della propria situazione, possono comportare l’accredito di un rimborso IRPEF o un addebito d’imposta.

Il rimborso emerso dal modello 730 è erogato direttamente in busta paga o sulla pensione. I contribuenti senza sostituto d’imposta lo ricevono invece direttamente dall’Agenzia delle Entrate, tramite assegno vidimato o sul proprio conto corrente.

I tempi per il pagamento del rimborso IRPEF sono condizionati dalla data di trasmissione del modello 730.

In particolare, per i contribuenti con sostituto l’importo arriva generalmente con la retribuzione del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ossia il calcolo del credito spettante o del debito d’imposta dovuto.

È più lunga l’attesa per i pensionati: le operazioni di conguaglio sono effettuate dal secondo mese successivo all’invio.

I tempi da tenere a mente sono scanditi dall’articolo 16-bis del decreto Fiscale n. 124/2019.

Il prospetto di liquidazione che consente di gestire le operazioni conseguenti alla presentazione della dichiarazione dei redditi è messo a disposizione del sostituto d’imposta entro le seguenti date:

  • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
  • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
  • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
  • 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

Da maggio e fino al mese di settembre i datori di lavoro sono quindi chiamati a gestire in busta paga gli accrediti e gli addebiti IRPEF dei propri dipendenti.

Stessa cosa anche per gli enti pensionistici, per i quali però le operazioni di conguaglio partono dal mese di agosto.

Ci sono poi specifiche fattispecie per le quali i tempi si allungano, e riguardano i casi in cui vengono effettuati controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si tratta ad esempio dei casi in cui il modello 730 precompilato viene modificato per importi rilevanti rispetto agli anni passati o, ad esempio, se si modificano le informazioni predisposte attingendo dai dati della Certificazione Unica.

Controlli approfonditi anche per i rimborsi IRPEF di importo superiore a 4.000 euro.

Come comunicare l’IBAN per ricevere il rimborso IRPEF

Come anticipato nel paragrafo precedente, i tempi dei rimborsi IRPEF sono generalmente più lunghi per chi invia il modello 730 senza sostituto d’imposta.

In questo caso è direttamente l’Agenzia delle Entrate ad operare l’accredito delle somme spettanti sulla base di imposta dovuta e detrazioni spettanti, così come in caso di debito IRPEF il pagamento dovrà essere effettuato dal contribuente mediante modello F24.

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità), è possibile velocizzare i tempi per i rimborsi comunicando l’IBAN all’Agenzia delle Entrate:

  • online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline);
  • tramite l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate;
  • consegnando il modello di cui sopra in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato).

In caso di mancata comunicazione dell’IBAN, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A. (assegno vidimato), con il rischio però di allungare i tempi d’attesa.

Modello 730 a debito: la gestione dei conguagli IRPEF

Non solo rimborsi: dal modello 730 può emergere anche una situazione di debito IRPEF.

Si tratta ad esempio dei casi in cui il datore di lavoro non ha trattenuto in busta paga tutte le imposte dovute, come qualora nel corso dell’anno siano stati percepiti redditi da più soggetti e non sia stato effettuato il conguaglio complessivo delle imposte dovute.

Un altro caso tipico riguarda coloro che hanno percepito indebitamente il trattamento integrativo o i contribuenti tenuti a pagare le imposte in caso di applicazione della cedolare secca sugli affitti.

In questo caso l’addebito IRPEF è effettuato direttamente in busta paga o sulla pensione, o in caso di 730 senza sostituto bisognerà pagare con modello F24, anche mediante rateizzazione.

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto d’imposta, in presenza di un debito IRPEF il CAF o il professionista trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento.

Se il modello 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie.

Come correggere il modello 730

Il modello 730 inviato, può essere corretto dopo la scadenza utilizzando la dichiarazione integrativa.

Chi si accorge di aver commesso errori, dopo l’invio della dichiarazione, può utilizzare il modello 730 integrativo, rispettando il termine ultimo del 25 ottobre.

Le rettifiche al dichiarativo già inoltrato riguardano errori che comportano un maggior rimborso e un’imposta inferiore o invariata rispetto alla dichiarazione già presentata.

Il contribuente non potrà agire direttamente: a differenza della dichiarazione originaria è obbligatorio rivolgersi ad un CAF o a un professionista abilitato.

Il modello 730 integrativo può essere utilizzato anche per correggere errori o omissioni in relazione ai dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.

In caso di correzioni che comportano un minor rimborso o una maggiore imposta è invece obbligatorio presentare il modello Redditi PF.

Nel caso in cui l’integrazione comporti un debito, il soggetto deve provvedere al pagamento:

  • del tributo dovuto;
  • degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera;
  • della sanzione in misura ridotta sulla base della normativa in materia del ravvedimento operoso.

In questo caso la scadenza da rispettare è fissata al 31 ottobre.

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