Per la Cassazione il giudice deve accertare la natura subordinata delle prestazioni di lavoro intellettuale mediante il ricorso ad elementi fattuali caratterizzanti il concreto svolgimento del rapporto.
Per la Corte di Cassazione è subordinato il rapporto di lavoro della docente di materie letterarie inserita per diversi anni nell’istituto scolastico.
In generale, il lavoro intellettuale, per le sue caratteristiche, mal si adatta ad essere svolto in regime subordinato, ossia sotto la direzione del datore di lavoro.
Come si legge nella sentenza n. 16681/2017, la Cassazione chiarisce che, in caso di prestazioni di natura intellettuale il giudice, chiamato ad accertare la sussistenza della subordinazione al fine della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, deve ricorrere ad elementi sussidiari fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto di lavoro.
Lavoro intellettuale e subordinazione: i criteri fattuali
La Corte stabilisce che ai fini della corretta qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato a nulla vale il nomen iuris adottato dalle parti in fase di stipula del contratto.
L’accertamento che deve essere svolto dal giudice, al fine della verifica dell’effettivo assoggettamento del prestatore di lavoro intellettuale al potere direttivo del datore, deve considerare una serie di fattori emergenti dal concreto svolgimento della prestazione.
La subordinazione nel lavoro intellettuale: la sentenza della Cassazione
Il caso analizzato dalla Corte riguardava la docente di un istituto scolastico.
La Corte D’appello riconosceva che in generale il rapporto di insegnamento può essere sottoposto al potere direttivo.
E anzi nel caso di specie riconosceva la natura subordinata del rapporto di lavoro intellettuale sulla base della presenza di alcuni elementi.
Tra questi il giudice evidenziava l’inserimento pluriennale della docente nella scuola, la vigenza di vari obblighi tra cui quello di rispetto dell’orario e di partecipazione alle riunioni dei docenti, agli incontri con i genitori, ai viaggi di istruzione programmati dalla scuola oltre che la mancata assunzione di alcun rischio di impresa.
La Cassazione, investita della questione, chiarisce allora che il giudice, per il corretto accertamento della natura subordinata del rapporto intellettuale deve individuare in concreto gli elementi sussidiari fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto.
Tra essi assumono rilevanza elementi quali l’obbligo di comunicare l’assenza per consentire la sostituzione in aula dei docenti, la partecipazione dei docenti ai consigli di classe o ai colloqui con i genitori, lo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale con obbligo di osservare gli orari, l’incidenza del rischio economico, la continuità delle prestazioni.
Tali caratteristiche denotano l’inserimento dell’attivita’ del singolo docente e delle sue prestazioni intellettuali in un quadro complessivo di subordinazione nel quale rimane vincolato dall’organizzazione scolastica.
Il collegio, dunque, riscontrandoli nel caso in esame, rigettava il ricorso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lavoro intellettuale: quando è subordinato?