Smart working, dal 1° aprile 2022 viene meno la tutela per i lavoratori fragili. Si torna quindi in ufficio, al netto dei casi in cui si proseguirà con l'esperienza del lavoro agile secondo le regole ordinarie, e quindi previa stipula dell'accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro.
La proroga delle tutele previste per i lavoratori fragili scade il 31 marzo 2022 con la fine dello stato di emergenza.
Dal 1° aprile, dunque, si torna alle regole ordinarie, in particolare alle disposizioni previste dalla legge numero 81 del 2017. Tra queste spicca il ritorno dell’obbligo di accordo individuale tra azienda e lavoratore per quanto riguarda lo smart working.
Durante il periodo di emergenza il lavoro “agile” è stato, per i lavoratori fragili, la modalità ordinaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Una misura volta a tutelare i soggetti più a rischio, in caso di contagio da Covid-19, che è stata affiancata da ulteriori tutele, quali ad esempio l’equiparazione a ricovero ospedaliero dell’assenza da lavoro, in caso di impossibilità a svolgere l’attività lavorativa in smart working, o ancora il diritto ad essere adibito a diversa mansione.
Le regole emergenziali cesseranno tuttavia di produrre i loro effetti alla fine dello stato d’emergenza, e dal 1° aprile 2022 anche i lavoratori fragili torneranno in ufficio. Per l’accesso allo smart working tornerà invece ad essere obbligatorio l’accordo individuale tra azienda e dipendente.
Lavoratori fragili, stop smart working d’emergenza: accordo individuale o ritorno in ufficio dal 1° aprile 2022
Dal 1° aprile 2022 i lavoratori fragili non avranno più il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, previsto dal comma 2, articolo 26 del decreto legge n. 18/2020 (decreto Cura Italia).
Lo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto era garantita, per i lavoratori fragili, anche tramite l’assegnazione di mansioni diverse:
“ricomprese nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, o mediante lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.”
Le tutele, introdotte nel periodo di emergenza in considerazione dei rischi derivanti dal contagio da Covid-19, sono riconosciute fino al 31 marzo 2022 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificato rilasciato dagli organi medico-legali che attesti una condizione di rischio, derivante da:
- immunodepressione;
- esiti da patologie oncologiche;
- svolgimento di terapie salvavita;
- disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104/1992.
Dal 1° aprile 2022, cessato lo stato d’emergenza, terminerà anche lo smart working emergenziale.
Con lo scadere della proroga viene meno anche l’equiparazione a ricovero ospedaliero delle assenze dall’attività lavorativa con conseguente riconoscimento dell’indennità economica da parte dell’INPS, tutela spettante per tutti quei lavoratori impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Si torna, dunque, alle regole previste dalla legge n. 81/2017, e in particolare all’accordo individuale quale aspetto centrale dello smart working. Disposizioni alle quali si affianca il “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” del 7 dicembre 2021.
Lavoratori fragili, nel Protocollo Nazionale corsia privilegiata per lo smart working post emergenza
Il Protocollo dello scorso 7 dicembre sottoscritto dal Ministero del Lavoro e dalle Parti Sociali specifica, tra le altre cose, gli aspetti dell’accordo delle parti, le fasce orarie e il diritto alla disconnessione e alla sicurezza.
Per quel che riguarda i lavoratori fragili, viene in ogni caso mantenuta una sorta di “corsia privilegiata”.
Nello specifico, l’articolo 10 stabilisce che le parti sociali debbano impegnarsi a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di disabilità e fragilità.
Un’attenzione in più, quindi, ma non un diritto per tutti i lavoratori fragili come previsto durante lo stato d’emergenza.
I lavoratori, inclusi quelli fragili, per poter svolger la propria attività da remoto a partire dal 1° aprile 2022 sono quindi obbligati alla stipula di un accordo individuale con l’azienda.
Come specificato dall’articolo 1, comma 2 del Protocollo, l’attività di smart working sarà fruibile su base volontaria, attraverso la sottoscrizione di un accordo contenente i seguenti elementi minimi:
- la durata dell’accordo;
- l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
- i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
- le modalità di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, e le condotte del dipendente passibili di sanzioni disciplinari;
- gli strumenti di lavoro;
- i tempi di riposo del lavoratore e le misure che ne assicurano la disconnessione;
- le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali;
- l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
- le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
- Protocollo nazionale sul lavoro agile sottoscritto dal ministro Orlando e le parti sociali
- Sottoscritto il 7 dicembre 2021 dal ministro Orlando e dalle parti sociali.
Regole che quindi si applicheranno per tutti i lavoratori, compresi quelli ritenuti fragili e per i quali, così come confermato dall’INPS con il messaggio numero 1126 dell’11 marzo, le tutele del periodo emergenziale cesseranno dopo il 31 marzo 2022.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lavoratori fragili, stop smart working d’emergenza: accordo individuale o ritorno in ufficio dal 1° aprile 2022