Sui lavoratori fragili la legge di conversione del Decreto Aiuti bis interviene solo a metà: alla proroga dello smart working fino al 31 dicembre 2022 non si affianca il rinnovo della norma che prevedeva l'equiparazione a ricovero ospedaliero dell'assenza da lavoro.
Lavoratori fragili, tutele a metà nel Decreto Aiuti bis.
Con il via libera da parte del Senato alla legge di conversione, approvata il 13 settembre 2022, è arrivata l’attesa proroga del diritto allo smart working per lavoratori con patologie e, così come previsto anche per i genitori con figli under 14, il termine passa al 31 dicembre 2022.
Per quel che riguarda i lavoratori fragili la proroga lascia però fuori la tutela prevista per chi non può svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile. Manca infatti la conferma dell’equiparazione a ricovero ospedaliero dell’assenza da lavoro, prevista dal comma 2, articolo 26 del Decreto Legge n. 18/2020.
Lavoratori fragili, tutele a metà nel DL Aiuti bis: manca la proroga dell’equiparazione a ricovero dell’assenza
La legge di conversione del Decreto Aiuti bis non rinnova totalmente il “pacchetto” di tutele previste nel periodo dell’emergenza Covid in favore dei lavoratori fragili e, come detto, in parallelo alla proroga dello smart working non è confermata l’equiparazione a ricovero dell’assenza dal servizio.
Si tratta in particolare della norma prevista dall’articolo 26, comma 2 del Decreto Cura Italia, che fino allo scorso mese di giugno prevedeva per i lavoratori impossibilitati a prestare la propria attività in modalità agile di beneficiare dell’indennità INPS per ricovero ospedaliero.
La mancata proroga della misura porta ora un trattamento differenziato per i lavoratori fragili: le tutele si applicheranno fino al 31 dicembre 2022 solo a chi può svolgere la propria attività in smart working. In tutti gli altri casi resta un vuoto.
Per i lavoratori fragili l’equiparazione a lavoro si ferma al 30 giugno 2022. Solo lo smart working fino a fine anno
È stato l’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, a disporre l’ultima proroga dell’equiparazione a ricovero dell’assenza dal lavoro dei lavoratori fragili, modificando però la platea dei beneficiari.
Si tratta di una delle misure previste nell’ambito dell’emergenza Covid e ad averne diritto sono stati fino allo scorso mese di marzo i lavoratori dipendenti, sia di aziende private che del pubblico, in possesso di certificazione medica attestante una situazione di rischio derivante da:
- immunodepressione;
- esiti da patologie oncologiche;
- svolgimento di relative terapie salvavita,
- riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Questi i lavoratori in favore dei quali l’assenza dal servizio è stata equiparata al ricovero ospedaliero, previa acquisizione di apposita prescrizione medica. Per il periodo da aprile a giugno la platea è stata invece modificata.
Il diritto al pagamento della prestazione di malattia in caso di assenza dal lavoro e impossibilità di smart working è stato riconosciuto fino al 30 giugno 2022 solo ai lavoratori appartenenti alle categorie individuate ai sensi del suddetto decreto ministeriale del 4 febbraio 2022.
A specificare le condizioni d’accesso alla misura è stato l’INPS con il messaggio numero 2622 del 30 giugno.
Rispetto alla platea precedentemente individuata si è quindi ristretto, o si potrebbe dire definito in maniera migliore, l’ambito applicativo della norma. Una misura volta anche a contenere i costi dell’intervento.
Una riproposizione dei vincoli previsti dal decreto legge n. 24/2022 avrebbe consentito di ridurre l’onere necessario per un’ulteriore proroga delle tutele fino al 31 dicembre 2022. Così non è stato e, di fatto, l’unica chance prevista per i lavoratori fragili resta lo smart working.
Chi svolge mansioni che non prevedono la possibilità di lavorare da remoto potrà richiedere l’adibizione ad una mansione diversa, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o, in alternativa, lo svolgimento di attività di formazione professionale da remoto.
Due soluzioni residuali che rappresentano l’unica possibilità attualmente disponibile in caso di fragilità che comportano situazioni di rischio particolari e che richiedono un’attenzione specifica.
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