Trattamento civilistico, contabile e fiscale delle immobilizzazioni materiali e loro indicazione nel bilancio
Il patrimonio di un’azienda è dato da una serie di assets materiali, immateriali e finanziari.
Le immobilizzazioni materiali, in particolare, sono elementi tangibili destinati ad essere utilizzati durevolmente in azienda.
Le immobilizzazioni materiali rappresentano quindi tutti i beni che vengono impiegati in azienda per la realizzazione del processo produttivo.
Lo schema obbligatorio di Stato Patrimoniale previsto dall’articolo 2424 del codice civile prevede che le immobilizzazioni materiali siano iscritte alla voce BII; tale voce comprende:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
I valori numerici relativi agli elementi che costituiscono le immobilizzazioni materiali devono essere espressi al netto dei fondi ammortamento e dei fondi svalutazione.
Immobilizzazioni materiali: definizione principio contabile nazionale OIC numero 16
Le immobilizzazioni materiali sono trattate dal principio contabile OIC numero 16 che le definisce come quelle immobilizzazioni aventi i seguenti requisiti:
- destinazione ad uso durevole;
- utilità pluriennale;
- ammortamento quale processo di ripartizione del costo di acquisizione tra i vari esercizi;
- tangibilità ovvero sussistenza fisica del bene.
Dal punto di vista definitorio si sottolinea che il legislatore civilistico non ha previsto una definizione di immobilizzazioni materiali.
Dal punto di vista della definizione, quindi, occorre fare riferimento alla definizione contemplata dal principio contabile OIC numero 16.
Dal punto di vista classificatorio, invece, il principio contabile nazionale OIC numero 16 ribadisce che le immobilizzazioni materiali sono definite tali ove venga considerata la loro destinazione d’uso (e non la loro natura).
Immobilizzazioni materiali: i criteri di valutazione di cui all’articolo 2426 del codice civile
Come si valutano le immobilizzazioni materiali dal punto di vista contabile?
Il criterio base consiste nella valutazione delle immobilizzazioni materiali al costo diminuito del relativo ammortamento, con limite posto nel “valore recuperabile con l’uso”.
Con quest’ultimo termine si intende il valore del bene che è in grado di essere coperto dai ricavi derivanti dalla vendita della produzione all’ottenimento della quale lo stesso ha concorso.
La determinazione di tale valore richiederebbe la stima dei flussi di cassa previsti o quantomeno di piani economici pluriennali, il cui contenuto non è esplicitamente descritto dalla normativa italiana ma solo nell’ambito dei principi contabili internazionali dello Ias 36.
L’articolo 2426 comma 1 del codice civile contiene la regola generale di valutazione delle immobilizzazioni materiali che prevede l’iscrizione in bilancio sulla base di due ordini di criteri:
- al costo di acquisto;
- al costo di produzione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Le immobilizzazioni materiali nel bilancio d’esercizio