IVA

L’IVA è l’imposta che colpisce il valore aggiunto che si produce nel sistema economico per effetto degli scambi di beni e servizi. L’IVA è un’imposta introdotta dalla legislazione europea all’inizio degli anni ’70. In Italia il riferimento normativo fondamentale è il d.p.r. 633/1972.

L’IVA rappresenta l’unico caso di imposta davvero armonizzata a livello comunitario, salvo per le aliquote che possono essere stabilite autonomamente da ciascuno Stato.

L’IVA è un’imposta di rilevanza fondamentale per il bilancio dello Stato ma è anche una delle più evase nel panorama italiano ed europeo, motivo per il quale è stato introdotto il meccanismo del reverse charge o inversione contabile in alcuni settori particolari dell’economia.

L’IVA appartiene alla famiglia delle imposte sui consumi, che possono essere:

  • monofase, ovvero applicate una sola volta (si pensi, a titolo di esempio, all’applicazione di un’imposta sui consumi che colpisca esclusivamente le cessioni dal commerciante al consumatore finale);
  • plurifase, ovvero applicate nelle diverse fasi del processo produttivo-distributivo e suddivisibili in:
    • imposte plurifase cumulative o a “cascata”, nel caso in cui il tributo dovuto in ciascuna fase si somma agli altri;
    • imposte plurifase a valore aggiunto, ove i diversi prelievi colpiscano solo il valore aggiunto che ciascun passaggio industriale-commerciale del bene produce.

L’IVA si presenta, in particolare, come un’imposta avente i seguenti caratteri fondamentali:

  • indiretta;
  • proporzionale;
  • neutra;
  • generale;
  • generale;
  • sui consumi.

Le aliquote IVA sono quattro ovvero:

  • 4% - aliquota minima - per l’IVA sui generi di prima necessità;
  • 5% - aliquota ridotta - per l’IVA su prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle cooperative sociali;
  • 10% - aliquota ridotta - per l’IVA su servizi turistici, alimentari ed edili;
  • 22% - aliquota ordinaria - per l’IVA da applicare in tutti i casi non rientranti nelle prime tre aliquote.

Dalla lettura dell’articolo 1 del d.p.r. 633/72 si evince chiaramente quali siano i presupposti per l’applicazione dell’IVA ovvero:

  • soggettivo, nel senso che l’IVA si applica su:
    • esercizio di imprese, vedi articolo 4 del d.p.r. 633/1972;
    • esercizio di arti e professioni, vedi articolo 5 del d.p.r. 633/1972.
  • oggettivo, nel senso che l’IVA si applica solo sulle operazioni che costituiscono:
    • cessione di beni;
    • prestazione di servizi;
    • importazioni;
    • operazioni intracomunitarie.
  • territoriale, nel senso che l’IVA si applica solo sulle operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

La classificazione delle operazioni ai fini IVA consente di individuare quattro tipologie fondamentali di operazioni:

  • operazioni imponibili;
  • operazioni non imponibili;
  • operazioni esenti (vedi articolo 10 del d.p.r. 633/1972);
  • operazioni escluse (vedi articolo 15 del d.p.r. 633/1972).

Scorporo IVA

È sempre importante comprendere il valore dell’IVA relativa a un prodotto o servizio, perché questo consente loro di conoscere il valore dell’imponibile, che è il costo reale.

In effetti, l’IVA effettivamente rappresenta un’imposta che grava sul consumatore finale, motivo per cui sui titolari di partita IVA si concretizza in una mera partita di giro (nella maggior parte dei casi, ci sono delle eccezioni).

Lo scorporo dell’IVA rappresenta quindi un procedimento che consente di eseguire il calcolo del valore dell’IVA di un prodotto o di un servizio, partendo dal prezzo complessivo di quest’ultimo.

Questo procedimento si distingue in due parti distinte:

  • la base imponibile, cioè il costo di un bene senza l’IVA;
  • IVA, che è l’imposta sul valore aggiunto pagata sul bene considerato;

Le proporzioni, ora, ci aiutano a fare il calcolo scorporo IVA.

Occorre iniziare considerando la seguente formula base:

100:R=S:P

Dove al membro di sinistra stanno le percentuali (infatti il 100 sta ad indicare la percentuale 100%) e a destra i valori numerici.

I valori R, S e P indicano:

  • R=il tasso percentuale da applicare al totale, ovvero la così detta aliquota IVA.
  • S=valore del bene senza IVA, ovvero la base imponibile.
  • P=il valore dell’IVA (dipende dalla percentuale dell’IVA sul bene).
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