L’IVA è l’imposta che colpisce il valore aggiunto che si produce nel sistema economico per effetto degli scambi di beni e servizi. L’IVA è un’imposta introdotta dalla legislazione europea all’inizio degli anni ’70. In Italia il riferimento normativo fondamentale è il d.p.r. 633/1972.
L’IVA rappresenta l’unico caso di imposta davvero armonizzata a livello comunitario, salvo per le aliquote che possono essere stabilite autonomamente da ciascuno Stato.
L’IVA è un’imposta di rilevanza fondamentale per il bilancio dello Stato ma è anche una delle più evase nel panorama italiano ed europeo, motivo per il quale è stato introdotto il meccanismo del reverse charge o inversione contabile in alcuni settori particolari dell’economia.
L’IVA appartiene alla famiglia delle imposte sui consumi, che possono essere:
- monofase, ovvero applicate una sola volta (si pensi, a titolo di esempio, all’applicazione di un’imposta sui consumi che colpisca esclusivamente le cessioni dal commerciante al consumatore finale);
- plurifase, ovvero applicate nelle diverse fasi del processo produttivo-distributivo e suddivisibili in:
- imposte plurifase cumulative o a “cascata”, nel caso in cui il tributo dovuto in ciascuna fase si somma agli altri;
- imposte plurifase a valore aggiunto, ove i diversi prelievi colpiscano solo il valore aggiunto che ciascun passaggio industriale-commerciale del bene produce.
L’IVA si presenta, in particolare, come un’imposta avente i seguenti caratteri fondamentali:
- indiretta;
- proporzionale;
- neutra;
- generale;
- generale;
- sui consumi.
Le aliquote IVA sono quattro ovvero:
- 4% - aliquota minima - per l’IVA sui generi di prima necessità;
- 5% - aliquota ridotta - per l’IVA su prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle cooperative sociali;
- 10% - aliquota ridotta - per l’IVA su servizi turistici, alimentari ed edili;
- 22% - aliquota ordinaria - per l’IVA da applicare in tutti i casi non rientranti nelle prime tre aliquote.
Dalla lettura dell’articolo 1 del d.p.r. 633/72 si evince chiaramente quali siano i presupposti per l’applicazione dell’IVA ovvero:
- soggettivo, nel senso che l’IVA si applica su:
- esercizio di imprese, vedi articolo 4 del d.p.r. 633/1972;
- esercizio di arti e professioni, vedi articolo 5 del d.p.r. 633/1972.
- oggettivo, nel senso che l’IVA si applica solo sulle operazioni che costituiscono:
- cessione di beni;
- prestazione di servizi;
- importazioni;
- operazioni intracomunitarie.
- territoriale, nel senso che l’IVA si applica solo sulle operazioni effettuate nel territorio dello Stato.
Le operazioni ai fini IVA si classificano in quattro tipologie fondamentali:
- operazioni imponibili;
- operazioni non imponibili;
- operazioni esenti (vedi articolo 10 del d.p.r. 633/1972);
- operazioni escluse (vedi articolo 15 del d.p.r. 633/1972).