La detrazione o il rimborso IVA sugli acquisti di beni spettano anche in assenza di operazioni attive a causa della cessazione dell'attività per sopravvenuta antieconomicità. Lo chiarisce la Corte di Cassazione: deve essere accertata l'inerenza delle operazioni passive rispetto alle finalità imprenditoriali
In assenza di operazioni attive, anche a causa della cessazione dell’attività per sopravvenuta antieconomicità, spetta la detrazione o il rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti di beni se è stata accertata l’effettiva inerenza delle operazioni passive rispetto alle finalità imprenditoriali.
La detrazione (o l’alternativo rimborso) è quindi concessa all’accertata sussistenza di elementi oggettivi che confermano l’intenzione di iniziare in modo autonomo un’attività economica e dall’assenza di finalità fraudolente o abusive, con onere della prova, in tale ultimo caso, a carico dell’amministrazione finanziaria.
Questi gli importanti principi contenuti nella Sentenza della Corte di cassazione n. 30685 del 28 novembre 2024.
Detrazione IVA acquisti: i chiarimenti in caso di cessazione dell’attività antieconomica
Il caso è stato originato dall’impugnazione, da parte del socio di una serie di società cessate, dell’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, sul rilievo che le società cessate nel periodo di attività non avevano posto in essere alcuna operazione attiva, negava il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti effettuati, che recuperava a tassazione, irrogando le relative sanzioni.
Il ricorso è stato respinto dalla CTP ma accolto dalla CTR in base al principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui per detrarre l’IVA assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza tuttavia che venga richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica.
La controversia è giunta in Cassazione a seguito del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate per presunta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 30 del DPR n. 633 del 1972.
La Parte pubblica ha lamentato che la CTR aveva errato nel considerare rilevante e al contempo sufficiente, ai fini della detraibilità dell’IVA, la mera attività preparatoria, pur in assenza di elementi obiettivi, debitamente documentati dalla parte, che provassero la serietà dell’intenzione del contribuente di avviare un’attività economica.
In concreto, la CTR avrebbe omesso di accertare se quell’attività preparatoria manifestasse le potenzialità per l’avvio di un’attività economica.
Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso.
In materia di detraibilità dell’IVA in fattispecie in cui non siano state effettuate operazioni attive, la Corte ha da tempo affermato, in ultimo con la Sent. n. 11213 del 2023, che ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio.
Ciò a condizione che il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa ovvero funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un’accezione ampia.
Tale principio è in linea con l’orientamento unionale per cui è considerato soggetto passivo IVA il soggetto che ha l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento e che, come tale, ha diritto di detrarre immediatamente l’Iva dovuta o pagata sulle spese d’investimento sostenute in vista delle operazioni che intende effettuare e che danno diritto alla detrazione, senza dover aspettare l’inizio dell’esercizio effettivo della sua impresa.
La detrazione (o l’alternativo rimborso) è tuttavia concessa all’accertata sussistenza di elementi oggettivi che confermano quell’intenzione e dall’assenza di finalità fraudolente o abusive, con onere della prova, in tale ultimo caso, a carico dell’amministrazione finanziaria.
I giudici concludono osservando che, nel caso di specie, la scelta imprenditoriale di non proseguire l’attività trova ampia giustificazione nella sopravvenuta drastica riduzione delle tariffe incentivanti nel settore fotovoltaico, così da rendere antieconomica l’attività programmata; circostanza, questa, di per sé sufficiente, alla stregua di quanto sopra detto circa l’ampia accezione fornita dalla giurisprudenza unionale della non volontarietà delle cause determinanti il mancato utilizzo dei beni acquistati, a giustificare l’interruzione dell’attività imprenditoriale intrapresa con conseguente cessazione dell’attività.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La cessazione dell’attività antieconomica non blocca la detrazione dell’Iva sugli acquisti se inerenti