IVA robot, la tassazione da applicare è quella ordinaria, con aliquota al 22 per cento. A spiegarlo è la risposta all'interpello numero 348 del 17 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate. La fornitura di protesi, invece, applica l'aliquota ridotta al 4 per cento.
IVA robot, la corretta tassazione da applicare alla fornitura di piattaforme robotiche per ortopedia è quella ordinaria.
A tali cessioni si applica quindi l’aliquota al 22 per cento, come sottolinea la risposta all’interpello numero 348 del 17 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Le piattaforme robotiche devono infatti essere considerate l’oggetto principale dell’accordo quadro, non prestazioni accessorie.
La fornitura di protesi, invece, può applicare l’aliquota ridotta al 4 per cento, a patto che il contratto attuativo preveda corrispettivi diversi per le voci che lo compongono.
IVA robot, si applica la tassazione con aliquota al 22 per cento
La tassazione IVA da applicare ai robot utilizzati in ortopedia è quella ordinaria, con aliquota al 22 per cento.
A spiegarlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 348 del 17 maggio 2021.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 348 del 17 maggio 2021
- Iva prestazioni accessorie.
L’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti ai quesiti posti dall’istante, un ente del servizio sanitario regionale.
Nel documento di prassi non viene sposata la soluzione proposta, che prevedrebbe l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4 per cento, in virtù di un ipotetico vincolo di accessorietà dalla fornitura di piattaforme robotiche per ortopedia e l’acquisto di protesi.
L’Agenzia delle Entrate, invece, esclude la possibilità di identificare la fornitura di piattaforme robotiche come prestazione accessoria.
Dall’analisi dei documenti presentati dall’istante, l’Amministrazione finanziaria ritiene invece che tali forniture siano l’oggetto principale dell’accordo quadro e che quindi si debba applicare l’aliquota ordinaria.
Di contro, può essere applicata l’aliquota agevolata al 4 per cento alla fornitura di protesi, a condizione che nel contratto attuativo dell’intera fornitura siano previsti corrispettivi distinti per le diverse componenti.
Anche tale cessione, infatti, non sarebbe considerata accessoria rispetto alla prestazione principale in quanto non esiste un rapporto di stretta funzionalità.
Nel caso in questione, quindi, si potrà applicare l’aliquota agevolata, secondo quanto previsto dal n. 41-quater della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero il decreto IVA.
IVA robot, quando due prestazioni sono considerate accessorie?
Nel fornire chiarimenti all’istante, l’Agenzia delle Entrate ripercorre i requisiti necessari per il verificarsi del vincolo di accessorietà tra due prestazioni.
Innanzitutto sottolinea che ciascuna operazione ha un’autonoma rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
La deroga a tale principio generale si riscontra nei casi in cui ci sia un unicum inscindibile dal punto di vista economico-funzionale tra due operazioni.
Tale situazione si realizza al verificarsi delle seguenti condizioni:
- tra loro collegate attraverso un vincolo di accessorietà, caratterizzato dalla miglior fruizione di un servizio grazie ad un altro ad esso ancillare;
- strettamente connesse al punto da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.
Nel caso in cui si verifichino le condizioni per riconoscere un vincolo di accessorietà, la prestazione accessoria assume lo stesso trattamento fiscale previsto per la principale.
Si considerano prestazioni accessorie quelle che:
- integrano, completano o rendono possibile l’operazione principale;
- sono rese dal medesimo soggetto che esegue l’operazione principale, anche a mezzo di terzi, ma per suo conto e a sue spese;
- sono rivolte al medesimo soggetto nei cui confronti è resa l’operazione principale.
Deve, in altre parole, verificarsi la realizzazione di un unico obiettivo, grazie alle due prestazioni.
A riguardo la risoluzione n. 230/E del 15 luglio 2002 ha spiegato che deve costituirsi un unicum economico tra operazione principale ed accessoria.
Sulla stessa linea si esprime anche la Corte di Giustizia che sottolinea quanto segue:
“si è in presenza di una unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso (cfr. sentenza 18gennaio 2018, C-463/16, punto 22).”
Alla luce di tali interpretazioni e dopo aver esaminato i documenti contrattuali forniti dall’istante, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’oggetto principale dell’accordo quadro è la fornitura delle piattaforme robotiche.
Di conseguenza non si verifica il vincolo di accessorietà e deve essere applicata l’aliquota IVA ordinaria.
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