IVA e oro, per le polveri e le paste si può applicare il reverse charge? L'Agenzia delle Entrate risponde affermativamente nella consulenza giuridica numero 13 del 18 novembre 2020: il requisito discriminante è la purezza del materiale.
IVA e oro: per polveri e paste si applica il reverse charge? Qual è la definizione di semilavorato?
I quesiti sono alla base dei chiarimenti della consulenza giuridica numero 13 del 18 novembre 2020.
Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo del regime speciale dell’IVA per l’oro e spiega in quali condizioni deve essere applicata l’inversione contabile.
Il fattore determinante è la purezza del materiale.
IVA e oro: per polveri e paste si applica il reverse charge?
La tassazione IVA da applicare all’oro è l’oggetto della consulenza giuridica numero 13 del 18 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Consulenza giuridica numero 13 del 18 novembre 2020
- Consulenza giuridica - Articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - definizione di «materia prima» e «semilavorato in oro» - inversione contabile.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate rispondono ai dubbi sollevati dall’istante, un’associazione di rappresentanza delle imprese orafe, argentiere e gioielliere associate.
I dubbi dell’istante riguardano le definizioni di “materia prima”, “semilavorato in oro” e l’applicazione del meccanismo del reverse charge, ovvero l’inversione contabile.
La prima norma richiamata nel documento dell’Agenzia delle Entrate è la legge 17 gennaio 2000, n. 7, in attuazione della Direttiva 98/80/CE del 12 ottobre 1998, che introduce un regime speciale IVA nel mercato dell’oro.
Tale regime prevede l’esenzione IVA per l’oro da investimento e il reverse charge per l’oro industriale.
In base a quanto previsto dall’articolo 17, comma 5 del decreto IVA, l’inversione contabile è prevista per:
“le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi”
La norma spiega anche la procedura da mettere in atto a riguardo.
Il nodo da chiarire è dunque se le polveri d’oro e le paste contenenti polvere d’oro siano riconducibili alle cessioni di materiale d’oro diverso da quello di investimento e se dunque possa essere applicata l’inversione contabile.
Sull’oro e sulla definizione di prodotti semilavorati forniscono chiarimenti i seguenti documenti di prassi:
- la risoluzioni 26 ottobre 2001, n. 168/E;
- la risoluzione 28 novembre 2002, n. 375/E;
- la risoluzione 11 novembre 2005, n. 161/E.
I documenti chiarificatori prendono spunto da quanto spiegato dall’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.) della Banca d’Italia.
Il documento di prassi specifica che:
“In particolare, secondo l’U.I.C., nella nozione di «materiale d’oro» rientrano tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione e la caratteristica di «semilavorato» è costituita dall’essere un prodotto privo di uno specifico uso e funzione, vale a dire dall’impossibilità di utilizzare il materiale essendo necessario un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l’utilizzo da parte del consumatore finale.”
IVA e oro: quando si applica l’inversione contabile per polveri e paste
Per determinare quando si applica l’inversione contabile per polveri d’oro e paste contenenti tali polveri è importante tenere da conto quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia nella Sentenza del 26 maggio 2016, causa C-550/14.
La Corte afferma che il termine “prodotti semilavorati” nel linguaggio comune si riferisce a prodotti già lavorati ma che necessitano di un’ulteriore lavorazione.
Il concetto varia a seconda delle traduzioni è può soltanto determinare:
“che non sono né prodotti mai stati oggetto di lavorazione o di trasformazione in precedenza né prodotti finiti.”
Dal momento che le norme di riferimento non determinano con certezza l’ambito di applicazione, per la Corte ci si deve concentrare sull’obiettivo perseguito dalla norma.
La direttiva IVA prevede la possibilità per gli stati di adottare regimi di autoliquidazione in determinati settori o per particolari operazioni per semplificare le regole e contrastare l’elusione e l’evasione fiscale.
Ad aumentare il rischio di frodi è l’elevato valore di mercato del prodotto rispetto alle dimensioni, che lo rendono facilmente trasportabile, è il grado di purezza che giustifica l’applicazione del regime di autoliquidazione.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate condivide la soluzione proposta dall’istante.
Per le polveri d’oro e le paste contenenti polveri d’oro, impiegate come materiali nei processi di saldatura dei gioielli, si applica il regime di inversione contabile se viene garantito il livello di purezza indicato nella norma ovvero pari o superiore a 325 millesimi.
In altre parole il reverse charge si applica quando la transazione ha come oggetto il valore dell’oro contenuto nel "semilavorato", più che il prodotto in sé o altri elementi contenuti nello stesso.
Per quanto riguarda invece le montature degli anelli e le chiusure per collane e bracciali, si deve fare riferimento a quanto previsto dalla risoluzione numero 161/E del 2005.
Avendo una destinazione di uso già definita non sono commercializzati per il valore dell’oro che contengono e quindi non è applicabile l’inversione contabile.
Tuttavia, nel caso in cui gli stessi beni siano venduti come oreficeria da destinare all’affinazione o alla fusione possono essere ricompresi nella definizione di “materiale d’oro”, se rispettano il requisito di purezza specificato nella norma.
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