IVA agevolata, alle prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva di un edificio deve essere applicata l'aliquota ordinaria dell'imposta. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 53 del 21 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate: i lavori non sono agevolabili se rientrano in un altro contratto d'appalto.
IVA agevolata, alla progettazione definitiva ed esecutiva di un edificio deve essere applicata l’aliquota ordinaria.
Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 53 del 21 gennaio 2021.
I servizi indicati dall’istante, infatti, non sono autonomamente agevolabili con l’aliquota IVA ridotta al 10%.
L’IVA agevolata può essere applicata esclusivamente nei casi in cui i lavori rientrino in un unico contratto di appalto.
IVA agevolata: alla progettazione definitiva dell’edificio si applica l’aliquota ordinaria
L’IVA agevolata per i lavori di progettazione definitiva ed esecutiva di un edificio non può essere applicata, a meno che tali lavori non rientrino in un unico contratto di appalto.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 53 del 21 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 53 del 21 gennaio 2021
- Interpello articolo 11, comma 1, lett.a) legge 27 luglio 2000, n. 212. Numero 127-septies) della Tabella A, Parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La riduzione dell’imposta, prevista per la realizzazione di determinate strutture, non può essere estesa alle prestazioni propedeutiche alla costruzione del fabbricato, se le stesse dipendono da un appalto distinto.
Il caso concreto dei chiarimenti arriva con il quesito posto dall’istante, un ente pubblico non economico che svolge attività di ricerca scientifica.
L’istante collabora con università e intende promuovere la formazione e la cultura nei settori istituzionali.
A tal fine prevede l’ampliamento degli spazi dei laboratori con la realizzazione di un nuovo complesso edilizio dall’alto contenuto tecnologico, finanziato da un programma dell’Unione europea.
Dal momento che l’edificio accoglierà anche attività formativa, in base a quanto sostenuto in una precedente risposta all’interpello del 2017, può essere classificato come “edificio scolastico”.
Per le prestazioni collegate alla costruzione, poiché assimilabile ad un edificio non di lusso, può beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 10% prevista dai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633/1972.
L’istante chiede se anche per le prestazioni relative alla progettazione propedeutica alla sua realizzazione si possa applicare l’aliquota ridotta prevista dal decreto IVA, specificando che tali prestazioni rientrano in un appalto distinto.
L’Agenzia delle Entrate esprime parere contrario, motivando la risposta attraverso i chiarimenti di precedenti documenti di prassi.
IVA agevolata: alla progettazione definitiva dell’edificio si applica l’aliquota ordinaria
In merito all’agevolazione richiamata dall’istante, l’Agenzia delle Entrate chiarisce subito che il numero 127-septies) della Tabella A, Parte terza, allegata al d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127- quinquies della medesima Tabella A.
Nel quesito, invece, l’istante fa riferimento ad un contratto di appalto che ha come oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la costruzione del complesso edilizio in questione.
A riguardo vengono poi riportati i chiarimenti di due precedenti documenti di prassi che si sono espressi su fattispecie analoghe.
Il primo è la risoluzione 24 dicembre 1999, n. 168. Il documento precisa che le prestazioni di Acea per la progettazione e la costruzione di nuovi impianti fognari richiesti dall’ente locale, scontavano l’aliquota ridotta solo se non rese autonomamente.
In altre parole tali prestazioni dovevano essere dipendenti da un unico contratto di appalto per la realizzazione dell’intera opera, altrimenti non avrebbero potuto beneficiare dello sconto sull’IVA.
Viene poi richiamata la risoluzione 18 febbraio 2008, n. 52/E. Il documento conferma l’interpretazione riguardante l’agevolazione: l’attività di progettazione è agevolabile solo se la prestazione è agganciata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal precedente n. 127-quinquies, in caso contrario è prevista l’applicazione dell’aliquota ordinaria.
Il chiarimento, nella sintesi del documento di prassi, è espresso con quanto segue:
“In sostanza, tali servizi non sono autonomamente assoggettabili ad Iva con l’aliquota del 10 per cento, salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di un «unico» contratto di appalto che, a sua volta, beneficia della aliquota ridotta”
Sulla stessa linea si muove l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello.
L’Amministrazione finanziaria, infatti, conclude ribadendo che:
“contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, si ritiene che le prestazioni di servizio di progettazione definitiva, di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione siano da assoggettare ad aliquota Iva ordinaria in quanto rese «autonomamente» ovvero mediante uno specifico rapporto contrattuale diverso rispetto a quello che disciplinerà le ulteriori «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies».”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IVA agevolata: alla progettazione definitiva dell’edificio si applica l’aliquota ordinaria