L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i 172 modelli per la comunicazione dei dati ISA 2025. Semplificazione nella procedura di compilazione e novità

ISA 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i 172 modelli per la comunicazione dei dati in dichiarazione dei redditi.
Le novità arrivano con il provvedimento datato 17 marzo 2025, con il quale viene resa nota una semplificazione relativa alla procedura di comunicazione dei dati ISA.
In caso di utilizzo dell’applicativo Redditi OnLine, sarà possibile importare i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi nel software per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
ISA 2025, online 172 modelli. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Il 17 marzo l’Agenzia delle Entrate ha “chiuso il cerchio” dei passaggi operativi necessari all’avvio della stagione dichiarativa, mettendo a disposizione oltre alle quattro tipologie di modello Redditi anche i modelli per l’applicazione degli ISA.
Sono nello specifico 172 i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati per il periodo d’imposta 2024, da presentare unitamente alla dichiarazione dei redditi 2025.
A dover compilare gli ISA, ai fini dell’attribuzione del voto in pagella dell’imprenditore che determina l’accesso o meno ai benefici premiali, sono i titolari di partita IVA che nel 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio tenuti all’applicazione degli indici, sulla base della modulistica approvata dall’Agenzia delle Entrate.
La presentazione degli ISA è prevista anche per i contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici di affidabilità fiscale, in quanto:
- esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Come specificato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, il modello ISA dovrà essere presentato anche dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale per il 2024-2025.
Semplificata la compilazione degli ISA 2025, debuttano i nuovi codici ATECO
Tra gli elementi degni di annotazione, il provvedimento del 17 marzo comunica una semplificazione relativa alle procedure di compilazione degli ISA 2025.
Unitamente ai modelli, è stato approvato un elenco di corrispondenze tra i dati contabili presenti nel modello Redditi e i dati omologhi richiesti dagli ISA, che è possibile esportare dall’applicativo RedditiOnline nel software relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, con un sistema informativo di precompilazione.
Una novità procedurale che si affianca agli ulteriori aspetti posti in evidenza nelle istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
Tra questi, l’impatto dei nuovi codici ATECO, in vigore dal 1° gennaio e che dal 1° aprile 2025 verrà adottata negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate.
L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati, ma introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti.
Per l’individuazione del codice attività da indicare nel frontespizio del modello ISA oggetto di compilazione, si deve far riferimento al codice inerente l’“attività prevalente”, facendo riferimento alla Tabella 1, adeguata alla classificazione ATECO 2025.
ISA anche per società tra professionisti e avvocati
La compilazione degli ISA sarà necessaria anche per i contribuenti che nel 2024 dichiarano redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:
- a) Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;
- b) Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;
- c) Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;
- d) Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;
- e) Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01;
- f) Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
- g) Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;
- h) Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10
L’invio sarà necessario al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale e dovrà avvenire compilando uno dei seguenti modelli:
- DK02U - Attività degli studi di ingegneria, per l’attività di cui alla lettera a);
- DK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, per le attività di cui alle lettere da b) a d);
- DK18U - Attività degli studi di architettura, per le attività di alle lettere e) e f);
- DK22U - Servizi veterinari, per l’attività di cui alla lettera g);
- DK04U - Attività degli studi legali, per l’attività di cui alla lettera h).
Una novità che interesserà quindi le società tra professionisti e le società tra avvocati, in caso di attività classificate secondo i codici di cui sopra.
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