Nel determinare il profitto dei reati tributari in caos di confisca obbligatoria si conteggiano le addizionali regionali e comunali ma non l’IRAP. Lo evidenzia la Corte di Cassazione nell'Ordinanza del 6 febbraio
Per la determinazione del profitto dei reati tributari oggetto di confisca obbligatoria vanno conteggiate le addizionali regionali e comunali ma non l’IRAP.
Le prime, infatti, sono vere e proprie componenti delle imposte sul reddito, di cui condividono appieno la natura.
L’IRAP, diversamente, ha una sostanziale diversità di struttura, legata al presupposto dell’autonoma organizzazione, che la rende diversa da un’imposta sui redditi in senso tecnico e, quindi, estranea all’ambito applicativo della disposizione penale.
Questo il sunto dell’Ordinanza n. 5148 della Corte di Cassazione del 6 febbraio 2024.
L’IRAP fuori dal conteggio della confisca penale, la decisione della Corte
Nell’ambito di un procedimento penale, la corte di appello aveva confermato la responsabilità dell’indagato, titolare di ditta individuale, in ordine al reato a lui contestato di cui all’articolo 2 del Dlgs n. 74 del 2000, per avere indicato nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all’anno di imposta 2013 elementi passivi risultanti sulla base di fatture emesse da imprese commerciali per operazioni risultate inesistenti.
I giudici avevano inoltre disposto la confisca della somma indicata quale profitto del reato contestato.
La parte soccombente ha impugnato la sentenza d’appello, segnalando alla Corte di Cassazione il fatto che la determinazione dell’imposta evasa era stata operata sommando, oltre all’IRPEF e all’IVA non versate, anche le somme dovute quali addizionali regionali ed addizionali comunali e l’IRAP.
Il ricorrente ha peraltro chiesto che l’importo della somma confiscata fosse limitato alle sole somme dovute a titolo di IVA, posto che era stato considerato profitto del reato commesso anche l’importo dei tributi evasi relativo ad IRAP ed addizionali comunali e provinciali.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo e, per l’effetto, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca dell’ammontare della somma dovuta a titolo di IRAP.
In premessa si rileva che l’articolo 12-bis del Dlgs n. 74 del 2000, nel delimitare l’ambito delle somme oggetto della confisca obbligatoria, fa riferimento ai beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato commesso.
Riguardo al caso in esame, occorre verificare se la violazione dell’art. 2 del Dlgs n. 74/2000 si realizza anche qualora il fine perseguito dal soggetto, che indichi nelle proprie dichiarazioni fiscali elementi passivi di reddito fittizi in quanto documentati attraverso fatture od altri documenti equipollenti relativi ad operazioni inesistenti, sia quello di evadere, oltre all’IRPEF (o all’IRES) ed all’Iva, anche le cosiddette “addizionali regionali e comunali” e l’IRAP.
La diversità di struttura dell’IRAP la rende estranea all’ambito applicativo della disposizione penale
La risposta è positiva con riferimento alle sole addizionali, in quanto vere e proprie componenti delle imposte sul reddito - ancorché aventi una particolare destinazione soggettiva, in quanto non dirette ad alimentare la cosiddetta fiscalità generale ma specificamente dirette a costituire una delle provviste finanziarie degli enti territoriali cui le stesse sono destinate - delle quali condividono appieno, pertanto, la natura.
Diversamente, per ciò che attiene all’IRAP, in relazione alla quale vi è fra i presupposti d’imposta la circostanza, del tutto estranea alla ordinaria imposta sui redditi, che il contribuente si sia avvalso di un’autonoma organizzazione atta ad incrementare la personale capacità di produzione della ricchezza, vi è una sostanziale diversità di struttura che rende l’imposta estranea all’ambito applicativo della disposizione penale.
L’IRAP, pertanto, va esclusa dal conteggio. D’altra parte, in questo stesso senso si era già espressa la giurisprudenza di legittimità quando ha rilevato, con riferimento ad altra imputazione, che nel sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, ai fini della quantificazione del profitto del reato di omessa dichiarazione, previsto dall’art. 5 del Dlgs n. 74/2000, è irrilevante l’evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive, non trattandosi di un’imposta sui redditi in senso tecnico (così Cassazione n. 12810/2016).
La Corte ha pertanto accolto il ricorso proposto dall’imprenditore, nei limiti dell’annullamento della sentenza impugnata, con riferimento alla conferma della confisca relativa alla somma da lui non versata a titolo di IRAP, essendo tale disposizione da eliminare.
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