L'attività professionale svolta nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio non determina l'imposizione dell'IRAP. Lo ha precisato la Corte di Cassazione
In tema di IRAP, l’esercizio di un’attività professionale esclusivamente nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di capitali di cui il professionista è socio o collaboratore continuativo non realizza di per sé il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione rilevante ai fini dell’imposta.
Sono queste le precisazioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1857/2024.
Il consulente della società di cui è anche socio non paga l’IRAP, un caso pratico
La controversia trae origine dal contenzioso instaurato da un consulente aziendale avverso il diniego al rimborso dell’IRAP opposto dall’Agenzia delle Entrate, basato sull’assenza di un’autonoma struttura organizzativa suscettibile di creare valore aggiunto.
Nel caso di specie il consulente svolge unicamente attività di consulenza per una società multinazionale di cui era socio, tra circa cento.
La CTR, in continuità con il collegio di prime cure, ha rigettato l’appello del professionista, ritenendo che il ricorrente, socio dello studio professionale, per contratto svolgeva anche funzioni gestionali interne su base rotativa, con ruoli di coordinamento e responsabilità, con la conseguenza che la struttura organizzativa della società non poteva considerarsi a lui esterna e non aveva dimostrato che l’organizzazione societaria non determinasse vantaggi anche alla sua attività professionale.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 del Dlgs n. 446/1997, per averne la CTR stabilito la soggezione ad IRAP, violando i canoni fissati per l’accertamento della “autonoma organizzazione”.
Premesso di svolgere, anche per statuto, la sua attività esclusivamente in favore della società e di non percepire ulteriori compensi, il ricorrente ha evidenziato che, in tema di IRAP, l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione.
Ciò in quanto l’organizzazione rileva solo se ed in quanto il lavoratore autonomo ne sia il responsabile e ne tragga direttamente un vantaggio in termini di incremento del proprio valore della produzione.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del consulente e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Quando ricorre il requisito dell’autonoma organizzazione in relazione al presupposto dell’IRAP?
Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dal citato art 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accídit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Ove si verta in tema di rimborso l’onere di dare la prova di tali elementi fattuali grava unicamente sul contribuente.
Peraltro, l’accertamento deve essere compiuto con riferimento ai singoli anni d’imposta controversi, in ordine ai quali è stato chiesto il rimborso dell’IRAP, atteso che il possesso di tale autonoma organizzazione può variare nel tempo essendo libero il professionista di svolgere la propria opera attraverso l’ausilio di essa oppure svolgerla personalmente e senza l’aiuto di una particolare organizzazione.
Ciò premesso, la Corte di Cassazione affronta il caso del professionista che svolge, in tutto o in parte, un’attività di consulenza per una società, di cui è socio, peraltro in misura ridotta.
In tale ipotesi è applicabile il seguente principio di diritto:
“l’esercizio di un’attività professionale esclusivamente nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di capitali di cui il professionista è socio o collaboratore continuativo non realizza di per sé il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.”
Oltretutto, nel caso esaminato, non è il professionista, ma la società, come ente giuridico distinto dalla persona fisica che presta per essa la sua attività lavorativa, ad integrare il presupposto oggettivo dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini IRAP, considerazione tanto più valida ove l’attività del professionista sia tutta svolta a favore della società.
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