ICI, per più violazioni per omesso o insufficiente versamento deve trovare applicazione il regime della continuazione attenuata. Lo spiega la sentenza n. 11432 del 8 aprile 2022 della Corte di Cassazione. Può essere pagata un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
In tema di ICI, in caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento che, in relazione ad uno stesso immobile, conseguono ad identici accertamenti per più annualità successive, deve trovare applicazione il regime della continuazione attenuata, di cui all’art. 12, comma 5, del DLgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
Queste le importanti conclusioni contenute nella sentenza n. 11432 del 8 aprile 2022 della Corte di Cassazione.
La decisione - La controversia vede contrapposte una società ed un Comune su questioni attinenti all’impugnazione di quattro avvisi di accertamento ICI, per gli anni 2010 e 2011, relativi a terreni edificabili e a fabbricati ivi insistenti, che risultavano dichiarati per un valore inferiore a quello adottato dalla società e, per questo rettificati.
La Commissione di primo grado ha rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo congruo il valore del tributo ma ha accolto il motivo relativo alle sanzioni, ritenendo legittima l’applicazione del cumulo giuridico.
La C.T. Reg. ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale e avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione.
Il tema di interesse riguarda il motivo del ricorso incidentale, con cui il Comune ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni al caso del mancato pagamento dell’ICI per più annualità.
La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo incidentale addotto dal Comune, ammettendo quindi l’applicazione del cumulo giuridico alla violazione di omesso versamento dell’ICI commesse in annualità differenti, ai sensi dell’art. 12, co. 5 del D.Lgs. 472/1997.
Il cumulo giuridico delle sanzioni, previsto dall’art. 12 del DLgs. n. 472 del 18.12.1997 è l’istituto che consente l’applicazione di una sola sanzione maggiorata secondo quanto stabilito dalla legge, in deroga al cumulo materiale, che consiste nella sommatoria di tante sanzioni quante sono le violazioni.
La norma sancisce che il cumulo possa essere applicato in caso di:
- concorso formale (art. 12, comma 1), che si ha quando un soggetto con una sola azione viola più norme anche relative a tributi diversi;
- concorso materiale (art. 12, comma 1), ove la medesima disposizione sia violata, anche con più azioni, diverse volte;
- progressione (art. 12, comma 2), che si ha quando, anche in tempi diversi, vengono commesse più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano «la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo»;
- continuazione (art. 12, comma 5), per il caso in cui violazioni «della stessa indole vengono commesse in periodi d’imposta diversi»;
- rilevanza delle stesse violazioni ai fini di più tributi (l’art. 12, comma 3).
L’orientamento giurisprudenziale maggioritario, in linea con la prassi dell’Amministrazione finanziaria, ritiene che la violazione di omesso versamento non rientri nell’ambito applicativo del cumulo giuridico.
Tale orientamento trova giustificazione nel fatto che la progressione tributaria, di cui all’art. 12, comma 2, è limitata alle violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione ontologicamente successiva, che attiene all’imposta già liquidata.
Tale condotta però è diversa da quella di cui si parla nel contenzioso in commento, attinente invece alla commissione di illeciti relativi al medesimo tributo ma in più periodi d’imposta.
Si tratta quindi di ipotesi di continuazione della violazione di cui al comma 5 dell’art. 12, per il quale “quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.”
Con specifico riferimento all’ICI, la Corte di cassazione ha chiarito che, nell’ipotesi in cui, con identici accertamenti della medesima natura e contenuto, l’ente impositore contesti al contribuente un omesso o insufficiente versamento dell’imposta ICI, in relazione ad annualità successive, è legittima l’applicazione del cumulo giuridico.
Tale ipotesi, infatti, conseguente ad accertamenti rispetto ad uno stesso immobile, fondati sugli stessi presupposti di fatto e diritto, riferiti a diversi periodi di imposta, è certamente sussumibile in quella di più violazioni della stessa indole, di cui all’art. 12, comma 5, del DLgs. cit.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Applicabile il cumulo giuridico in caso di omesso versamento dell’ICI per più annualità