Prorogato il termine di presentazione delle domande per il fermo pesca 2022. Le imprese hanno tempo fino alla nuova scadenza del 13 aprile 2023. La novità nel decreto interministeriale n. 2 del 14 marzo. Per la sospensione dell'attività di pesca marittima nel 2022 è concessa un'indennità giornaliera di 30 euro
Arriva la proroga di 30 giorni per la presentazione delle domande finalizzate a ricevere l’indennità per il fermo pesca 2022.
In caso di sospensione dell’attività stabilita dalle autorità pubbliche, infatti, i lavoratori dipendenti di imprese di pesca marittima possono ricevere una indennità giornaliera fino a 30 euro.
Il decreto interministeriale n. 1 del 7 marzo, firmato dal Ministero del Lavoro, dell’Economia e dell’Agricoltura, ha fornito tutte le istruzioni necessarie.
Con il decreto del 14 marzo, però, il termine viene prorogato, vista la necessità di concedere più tempo. Le imprese interessate, dunque, dovranno inviare l’apposita domanda entro la nuova scadenza del 13 aprile.
Le domande, una sola richiesta per ciascuna unità di pesca, si inviano esclusivamente tramite il sistema telematico “CIGSonline”. Prima di procedere alla trasmissione bisogna pagare l’imposta di bollo, tramite PagoPA.
Fermo pesca 2022: arriva la proroga per la domanda di indennità, scadenza il 13 aprile
Arrivano le indicazioni relative al fermo pesca 2022. Per l’anno appena trascorso è riconosciuta un’indennità giornaliera fino a 30 euro ai pescatori che hanno dovuto interrompere l’attività lavorativa in seguito a misure di arresto, obbligatorie e non obbligatorie, disposte dalle autorità pubbliche.
La misura è disciplinata dal decreto interministeriale n. 1 del 7 marzo, siglato da Ministero del Lavoro, dell’Economia e dell’Agricoltura.
A stabilire una proroga del termine inizialmente previsto per il 15 marzo è il nuovo decreto interministeriale, pubblicato il 14 marzo.
La nuova scadenza per la presentazione delle domande per l’indennità, infatti, è fissata al 13 aprile 2023, vista la necessità di concedere più tempo alle imprese del settore pesca che hanno bisogno anche del visto dell’autorità marittima per confermare le giornate di fermo richieste.
Il trattamento spetta a tutti i lavoratori dipendenti di imprese che svolgono attività di pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.
Sono esclusi gli armatori, i proprietari armatori (e i soci in caso di società) imbarcati sulla nave gestita da loro stessi, dato che non si viene a configurare un rapporto di lavoro subordinato. Per lo stesso motivo, poi, non possono ricevere l’indennità anche i titolari di impresa individuale imbarcati.
In caso di sospensione dell’attività derivante da misure di interruzione non obbligatorie, l’indennità è concessa per un massimo di 40 giornate. Il sabato viene conteggiato come una giornata lavorativa.
L’importo ricevuto è soggetto a tassazione come reddito da lavoro dipendente.
Per la misura sono stati stanziati in totale 19 milioni di euro:
- 12 milioni per il fermo pesca obbligatorio;
- 7 milioni per il fermo pesca non obbligatorio.
La misura dell’indennità riconosciuta sarà ridotta proporzionalmente in caso di superamento dei limiti.
- Ministero del Lavoro, MASAF e MEF - Decreto-Interministeriale n. 2 del 14 marzo 2023
- Aggiornamento Fermo Pesca 2022 - Proroga del termine per le domande
Fermo pesca 2022: come fare domanda per l’indennità
Le imprese di pesca marittima interessate a ricevere l’indennità possono presentare la domanda entro la nuova scadenza del 13 aprile 2023.
Sarà necessario inviare una singola istanza per ogni unità di pesca presente nell’azienda.
Le richieste vanno inviate esclusivamente attraverso il sistema telematico “CIGSonline”, in quanto non sono previste altre modalità di presentazione.
La procedura, le istruzioni e gli allegati per la trasmissione delle istanze sono disponibili anche nell’apposita pagina web “Fermo Pesca” sul sito del Ministero del Lavoro.
Prima di procedere all’invio della domanda è necessario pagare l’imposta di bollo. Il versamento va effettuato tramite le modalità disponibili nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all’interno della procedura telematica della “CIGSonline”.
Solamente dopo aver ricevuto la conferma dell’avvenuto pagamento sarà possibile inviare la domanda.
Come si legge nel comunicato stampa del 7 marzo 2023, il Ministero invita gli interessati a tener conto dei tempi tecnici necessari per la procedura di pagamento, soprattutto in prossimità del termine di presentazione.
Nella scheda da allegare alla domanda (Scheda 9 – anno 2022 – dichiarazione di avvenuto fermo), disponibile sul sito del Ministero e in allegato al decreto, si deve indicare nella parte riservata all’azienda:
- ragione sociale e generalità del datore di lavoro, completo di codice IBAN;
- elementi identificativi dell’unità di pesca;
- ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività;
- le cause e il numero totale di giorni lavorativi dei singoli arresti temporanei;
- elenco dei marittimi imbarcati alla data d’arresto;
- dichiarazione dell’avvenuto fermo di pesca rilasciata dall’Autorità marittima competente.
Inoltre, alla domanda deve essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità.
Non saranno prese non considerazione domande:
- prive delle indicazioni e degli allegati previsti;
- inviate oltre il termine di scadenza;
- presentare con modalità diverse da quella indicata.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale del decreto interministeriale n. 1 e alle pagine informative sul sito del Ministero del Lavoro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fermo pesca 2022: arriva la proroga per la domanda di indennità, scadenza il 13 aprile