Addio alla fattura “spia”: come cambia la regolarizzazione delle operazioni dal 1° settembre 2024

L'autofattura di regolarizzazione, in caso di mancata o errata fatturazione, sparisce dal 1° settembre 2024. Al suo posto una nuova comunicazione all'Agenzia delle Entrate per segnalare omissioni e irregolarità. Cambiano tempi e sanzioni

Addio alla fattura “spia”: come cambia la regolarizzazione delle operazioni dal 1° settembre 2024

Dalla fattura “spia” ad una nuova comunicazione all’Agenzia delle Entrate in caso di operazioni non fatturate o per le quali sono state commesse irregolarità.

Con l’entrata in vigore della riforma delle sanzioni tributarie, a decorrere dal 1° settembre 2024 cambiano anche le procedure operative relative all’autofattura di regolarizzazione.

Il cessionario o committente che non ha ricevuto una fattura, o che ha ricevuto fatture irregolari, non sarà più chiamato a regolarizzare l’operazione mediante l’emissione di un’autofattura e con il contestuale versamento dell’IVA.

Parte una nuova procedura, con regole operative ancora da definire, per evitare l’applicazione della sanzione amministrativa che passa dal 100 al 70 per cento dell’imposta.

Addio alla fattura “spia”: come cambia la regolarizzazione delle operazioni dal 1° settembre 2024

La riforma delle sanzioni tributarie operativa dal 1° settembre 2024 cambia anche le regole in materia di IVA e, tra queste, quelle previste ai fini della regolarizzazione delle operazioni da parte del cessionario o del committente che, entro i termini previsti, non riceve una fattura o la riceve errata.

A cambiare è l’articolo 6 del decreto legislativo n. 471/1997, che al comma 8 delinea le nuove procedure e le relative sanzioni.

Fino al 31 agosto, al cessionario o committente che ha acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura, o in caso di fattura emessa con errori e irregolarità, si applica una sanzione pari al 100 per cento dell’imposta, con un minimo di 250 euro, che è possibile evitare regolarizzando l’operazione secondo le seguenti vie:

  • in caso di fattura non emessa, emettendo un’autofattura entro il quarto mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione, previo pagamento dell’imposta;
  • in caso di fattura irregolare, emettendo un’autofattura entro il 30° giorno dalla registrazione del documento errato, previo pagamento della maggiore imposta eventualmente dovuta.

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la cosiddetta fattura “spia” lascia il posto ad una comunicazione ad hoc da effettuare all’Agenzia delle Entrate. A cambiare anche la sanzione in caso di mancata regolarizzazione, che passa dal 100 al 70 per cento.

Dalla fattura spia alla comunicazione dei dati al Fisco: scende la sanzione

Il nuovo comma 8, riscritto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 87/2024, prevede che:

“Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. È escluso l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.”

La procedura di regolarizzazione passa quindi dalla comunicazione dell’omissione o dell’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, mediante “gli strumenti messi a disposizione dalla medesima”. Dal punto di vista operativo si attende quindi un provvedimento per definire i contorni della nuova procedura.

Ci saranno 90 giorni di tempo, a decorrere dal termine in cui doveva essere emessa la fattura (o da quando è stata emessa la fattura irregolare), per evitare l’applicazione della sanzione per il cessionario o committente.

L’importo applicato in caso di mancata comunicazione dei dati scende, e passa al valore del 70 per cento dell’imposta, fermo restando l’importo minimo di 250 euro.

La norma esclude inoltre l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni effettuate dall’emittente sul fronte della non imponibilità, esclusione o esenzione IVA relativamente a requisiti soggettivi dell’emittente che non siano “direttamente verificabili”.

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