Fattura elettronica, l'Agenzia delle Entrate aggiorna la guida alla compilazione. Nella versione del 5 marzo 2024 le indicazioni sulle modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse via SDI e le istruzioni per la compilazione per le imprese agricole in regime speciale
Fattura elettronica, come si compila correttamente?
Le istruzioni specifiche per la predisposizione dei file da trasmettere al Sistema di Interscambio arrivano dall’Agenzia delle Entrate.
La guida aggiornata il 5 marzo 2024 contiene ulteriori indicazioni utili per compilare le fatture elettroniche e, in particolare, introduce la descrizione delle modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse via SdI relative a specifici tipi documento.
Tra le novità anche le indicazioni per la compilazione delle fatture elettroniche da parte delle imprese agricole in regime speciale.
Fattura elettronica, come si compila? La guida AdE con le novità sulle rettifiche al SdI
Pubblicata per la prima volta nel mese di novembre 2020, la guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione della fattura elettronica arriva alla decima versione e accoglie al suo interno tutte le istruzioni per la predisposizione dei documenti da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Così come riportato nell’introduzione, le istruzioni del Fisco consentono di ottimizzare il processo di fatturazione, avendo a disposizione le informazioni di dettaglio per la predisposizione del file sulla base della tipologie di cessione di beni o prestazione di servizi effettuata.
La corretta compilazione delle fatture elettroniche è inoltre alla base degli ulteriori adempimenti che vedono partecipe l’Agenzia delle Entrate, in particolare la predisposizione dei registri IVA precompilati.
Le istruzioni sono funzionali anche alla predisposizione dell’esterometro che, si ricorda, a partire dal mese di luglio 2022 non prevede più l’invio di un flusso trimestrale bensì dei dati mediante le fatture elettroniche da trasmettere al SdI.
Due le novità contenute nella guida aggiornata alla versione 1.9 pubblicata il 5 marzo 2024:
- introduzione della descrizione delle modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse via SDI con i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28;
- indicazioni per la compilazione della sezione “AltriDatiGestionali” da parte delle imprese agricole in regime speciale.
Fattura elettronica, nella nuova guida la gestione delle rettifiche: le operazioni TD16, TD17 e TD18
Si riportano di seguito alcune delle istruzioni fornite in merito alla gestione delle rettifiche tramite il SdI.
Per quel che riguarda il tipo documento TD16, Integrazione fattura da reverse charge interno, l’utilizzo è ammesso in caso di cedente o prestatore che ha emesso una fattura elettronica con i codici Natura da N6.1 a N6.9, la quale deve essere integrata indicando aliquota e imposta dovuta.
L’integrazione da parte del cessionario o committente può avvenire attraverso il SdI, usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a sé stesso e in tale ipotesi il documento integrativo sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell’Agenzia.
Resta in ogni caso possibile integrare manualmente la fattura ricevuta, ma in tal caso l’operazione non apparirà nelle bozze di registri IVA precompilati.
Il tipo documento TD17 invece individua i casi di integrazione o di autofatture per acquisti di servizi all’estero.
In tal caso, si legge nella descrizione riportata nella guida delle Entrate, il prestatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al committente residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.
Il committente è tenuto ad integrare il documento ricevuto in relazione ai servizi intra-UE e ad emettere autofattura per i servizi extra-UE, ai fini di indicare l’imposta dovuta che confluirà poi nella dichiarazione IVA.
Questo il codice da utilizzare anche per le operazioni che rientrano nel nuovo esterometro. In caso di rettifiche alle comunicazioni inviate via SDI con TD17 per operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, il committente dovrà quindi inviare un documento della medesima tipologia di quello già trasmesso allo SDI (TD17), indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.
È invece funzionale all’integrazione per l’acquisto di beni intraUE il codice TD18, relativo ad operazioni per le quali il cedente residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente mentre è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.
Il cessionario è quindi tenuto a integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta. L’invio al SdI con tipo documento TD18 consentirà inoltre di adempiere agli obblighi comunicativi in materia di esterometro.
Per tutti gli ulteriori dettagli e per le istruzioni specifiche di compilazione si rimanda alla guida dell’Agenzia delle Entrate di seguito allegata.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura elettronica, come si compila? La guida AdE con le novità sulle rettifiche al SdI