Fattura elettronica al posto dello scontrino, è sempre obbligatorio inserire il codice fiscale del cliente, pena lo scarto del documento. I chiarimenti arrivano dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 378 del 14 luglio 2022.
Nella fattura elettronica emessa in sostituzione dello scontrino è obbligatorio indicare il codice fiscale del cliente.
Non è possibile inserire un codice fiscale fittizio o valorizzare l’apposito campo della fattura indicando il codice numerico “0000000”, pena lo scarto del documento.
A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 378 del 14 luglio 2022 evidenzia le regole di compilazione della fattura elettronica emessa volontariamente, in sostituzione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Un accenno anche alle novità: l’Agenzia delle Entrate ricorda le ultime modifiche in materia di fatturazione elettronica e, in particolare, l’estensione dell’obbligo per i forfettari e le ulteriori modifiche previste con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
Fattura elettronica, codice fiscale del cliente obbligatorio
A presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è il gestore di una piattaforma online che, oltre ad occuparsi delle operazioni per conto di alcuni fornitori, è incaricato di certificare le stesse, obbligo al quale adempie avvalendosi di un soggetto terzo residente all’estero.
Una procedura nella quale vengono quindi coinvolti più soggetti e che si complica alla luce delle regole tecniche previste per l’emissione dello scontrino elettronico e delle misure in materia di privacy.
Solo il possesso delle credenziali Fisconline o Entratel consentirebbe alla società di automatizzare il processo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
In caso contrario, la procedura diventa onerosa e non automatizzabile: per l’emissione dello scontrino sarebbe di fatto necessario accedere ai diversi profili utente dei fornitori, mediante le credenziali personali di questi ultimi, con evidenti ripercussioni in materia di privacy.
Difficoltà alla luce delle quali si sta valutando la possibilità di sostituire il sistema di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici con l’emissione volontaria della fattura elettronica verso i consumatori finali, anche se non esplicitamente richiesta.
Una procedura sostitutiva e alternativa per la quale bisogna però tener conto dei dati obbligatori da indicare in fattura, tra cui vi è il codice fiscale o la partita IVA del committente/cessionario.
Senza deroghe la compilazione della fattura elettronica sostitutiva dello scontrino
Chi scegliere di avvalersi della facoltà di emettere fattura elettronica in sostituzione dello scontrino non può derogare alle regole generali in materia.
Questa la sintesi dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, che nella risposta all’interpello n. 378 del 14 luglio 2022 ricorda che per le operazioni verso i consumatori finali l’articolo 22 del Decreto IVA prevede che l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, l’esclusione dall’obbligo ne riconosce comunque la facoltatività, salvo manifesta volontà contraria del cliente.
Una possibilità che consente di utilizzare le fatture in alternativa alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, ma che va coordinata con la necessità che il documento rechi gli elementi obbligatoriamente previsti dall’articolo 21, comma 1, del decreto IVA, o dell’articolo 21-bis in caso di fattura semplificata.
Per le fatture emesse tramite il Sistema di Interscambio sarà quindi necessario rispettare le regole tecniche stabilite dall’Agenzia delle Entrate, tra le quali vi è l’obbligo di indicare il numero di partita IVA o il codice fiscale del committente o cessionario.
In assenza di questo elemento la fattura verrà scartata e così come indicato nelle specifiche tecniche versione 1.6.4 in vigore dal 1° gennaio, la valorizzazione del campo codice fiscale:
“è in alternativa non esclusiva a quella dell’elemento IdFiscaleIVA (può non essere valorizzato se è valorizzato l’elemento IdFiscaleIVA; se non è valorizzato né l’uno né l’altro, il file viene scartato con codice errore 00417).”
La scelta di emettere fattura elettronica in luogo dello scontrino comporta quindi la necessità di rispettare le regole tecniche di cui sopra, tra cui l’indicazione nel documento del codice fiscale del cessionario\committente consumatore.
- Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 378 del 14 luglio 2022
- Operazioni ex articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 - certificazione dei corrispettivi - articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 127 del 2015
Fattura elettronica senza deroghe dal 1° gennaio 2024
Chiarite le regole in materia di fatturazione elettronica in alternativa allo scontrino, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle novità, evidenziando che con il decreto legge n. 36/2022 sono state cancellate le deroghe soggettive all’obbligo.
In particolare, dal 1° luglio 2022 la fattura elettronica è estesa anche ai soggetti prima esclusi, in particolare i forfettari, ma solo in caso di ricavi o compensi nell’anno precedente superiori a 25.000 euro.
Dal 1° gennaio 2024 verrà meno l’esonero residuale di cui sopra, e indipendentemente dall’ammontare di ricavi e compensi la fattura elettronica via SdI abbraccerà tutti gli operatori IVA.
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