Ritenute d’acconto sulle provvigioni: stop all’esonero dal 1° aprile

Dal 1° aprile 2024 viene meno la disposizione che esonerava dall'applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte ad agenti e mediatori assicurativi. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

 Ritenute d'acconto sulle provvigioni: stop all'esonero dal 1° aprile

Stop all’esonero dall’applicazione delle ritenute d’acconto alla provvigioni di agenti e mediatori assicurativi.

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2024, infatti, dal 1° aprile diventa obbligatorio applicare la ritenuta.

L’Agenzia delle Entrate fornisce tutte le istruzioni operative nella circolare del 21 marzo, dall’ambito di applicazione della novità alla decorrenza della modifica.

Restano invariate la disciplina del calcolo delle ritenute d’acconto e la determinazione della ritenuta in misura ridotta.

Ritenute d’acconto sulle provvigioni: stop all’esonero dal 1° aprile

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7, pubblicata il 21 marzo 2024, fornisce le istruzioni operative in merito alle modalità di applicazione della ritenuta di acconto per le provvigioni corrisposte ad agenti e mediatori di assicurazione.

La Legge di Bilancio 2024, ai commi 89 e 90 dell’articolo 1, ha previsto dal 1° aprile 2024 l’abrogazione della disposizione prevista al comma 5 dell’articolo 25-bis del DPR n. 600/1973 che introduceva l’esonero dall’applicazione di tali ritenute.

Per effetto di tale modifica, dunque, il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non si applica più nei confronti di:

  • agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni e, sottolinea l’Agenzia, si applicano loro per quanto compatibili i chiarimenti forniti nella circolare n. 24/1983 del Ministero delle Finanze, mentre sono ormai superate le indicazioni fornite con la risoluzione n. 7/2013.

Ritenute d’acconto sulle provvigioni: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2024, la modifica trova applicazione dal prossimo 1° aprile.

Dato che la ritenuta d’acconto va operata al momento del pagamento della provvigione, la novità si applica sui pagamenti delle provvigioni effettuati a partire dal 1° aprile 2024, a prescindere dal momento della loro maturazione.

Nel caso in cui, secondo quanto previsto al comma 4 del citato articolo 25-bis, gli agenti e i mediatori di assicurazione trattengano direttamente la provvigione spettante, prelevandola dalle somme riscosse a seguito dell’operazione per la quale ha prestato la propria attività, questi devono rimettere ai committenti anche l’importo corrispondente alla ritenuta.

In questa ipotesi, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute e dovrà essere versata all’Erario dai committenti entro il giorno 16 del mese successivo.

Ebbene, in questa fattispecie, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024, cioè quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme incassate anche prima del mese di aprile 2024 e riversate al committente da tale mese, anche se i contratti sono stati conclusi in precedenza.

Ritenute d’acconto sulle provvigioni: invariato il calcolo in misura ridotta

Nella circolare del 21 marzo, l’Agenzia sottolinea che la Legge di Bilancio 2024 non ha modificato:

  • la disciplina del calcolo delle ritenute d’acconto (per cui ai sensi dell’art. 25-bis, comma 1 del DPR n. 600/1973 si applica l’aliquota nella misura fissata dall’articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito);
  • la disciplina relativa all’applicazione della ritenuta in misura ridotta (art. 25-bis, comma 21 del DPR n. 600/1973).

In merito a quest’ultima, dato che la novità della Manovra 2024 è efficace dal 1° aprile e quindi dopo il termine ordinario per la presentazione della richiesta per l’applicazione della ritenuta in misura ridotta (31 dicembre 2023), tali comunicazioni possono essere inviate entro il 16 aprile 2024 tramite PEC o raccomandata A/R.

Infine, l’Agenzia precisa che con l’abrogazione dell’esonero dall’obbligo di effettuare le ritenute sulle provvigioni, il committente dovrà provvedere, in qualità di sostituto d’imposta, a rilasciare la Certificazione Unica e alla trasmissione all’Agenzia.

La novità, inoltre, non ha riflessi sugli obblighi di fatturazione previsti dalla normativa IVA, dato che si tratta di operazioni esenti.

Per tutti i dettagli si rimanda al testo integrale della circolare n. 7/2024.

Agenzia delle Entrate - Circolare n.7/E del 21 marzo 2024
Abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione - articolo 1, commi 89 e 90, legge 30 dicembre 2023, n. 213

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